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domenica 26 luglio 2009

Chiarimenti concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA

"In estrema sintesi si chiarisce, infine, che il titolo di studio che haconsentito all’epoca l’inserimento nelle citate graduatorie di cui all’art. 554 delD.Lvo 297/94 e D.M. 75/01 è titolo valido per l’accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il medesimo profilo professionale e per diversa provincia e, di conseguenza, lo stesso titolo di studio è valido per accedere , poi, alle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 per il medesimo profilo professionale e medesima provincia."
IUniScuola:ECCO la nota MIUR prot. 11250 del 22/07/09:
Dagli Uffici Periferici sono pervenuti numerosi quesiti circa la validità dei titoli di studio non più previsti dalla tab. B allegata al CCNL 29.11.07 per l’accesso al profilo professionale cui si concorre.La questione riguarda, in particolare, coloro che, già inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 e/o già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento dicollaboratore scolastico di cui al D.M. 75/01 , abbiano poi prodotto domanda di depennamento ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.M. 26 giugno 2008, n. 59 dalle citate graduatorie e, contestualmente abbiano prodotto domanda diinserimento, per il medesimo profilo professionale oggetto della richiesta di depennamento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia di altraprovincia.Il problema si pone per il suddetto personale, nella fase dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, perché non in possesso di un titolo di studio conforme al almeno uno dei titoli di studio previsti dall’attuale o dal precedente ordinamento per l’accesso al profilo professionale richiesto. Tale personale...
L'url della nota è:
http://www.rcscuola.it/ufficio/archivio/atti09/MIUR_prot11250_220709.pdf

venerdì 17 luglio 2009

IUniScuola.info 346 687231 Consulenza indennità di disoccupazione 2009


Ammortizzatori Sociali:
Informazioni utili sull’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.
A CHI SPETTA
Spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:
nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
risultino assicurati da almeno due anni e hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
QUANTO SPETTA
L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.
LA DOMANDA
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata agli uffici Inps entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it , nella sezione “moduli”.
DA RICORDARE
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
IL PAGAMENTO
L'indennità può essere riscossa:
allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale
con assegno circolare;
con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
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mercoledì 15 luglio 2009

IUniScuola. Concorsi per Amministrativi,Tecnici e ausiliari della Scuola(24mesi)

Sportello Consulenza Online
e-mail iusprecari@libero.it
info:3466872531
IL Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca-
Dipartimento per l’Istruzione-Direzione Generale per il personale
scolastico-D.G.Uff. III in data 27 febbraio 2009 con nota prot.2664
ha trasmesso agli USR e USP l'O.M.n.21 del 23 febbraio 2009 -
Concorsi soli titoli accesso profili professionali dell’area A e B
del personale ATA della scuola.
Ecco la nota:
"Si trasmette via e-mail l’Ordinanza Ministeriale n.21 del 23 febbraio
2009 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’accesso
ai ruoli provinciali,relativi ai profili professionali dell’area A e B
del personale ATA della scuola.
Sottolineando che la predetta O.M.n.21/2009 in data 25.02.2009 è
stata inviata alla Corte dei Conti per il necessario visto, sarà cura
di questo ufficio informare tempestivamente le SS.LL di eventuali
modifiche apportate al testo e di comunicare gli estremi di
registrazione.
Si rappresenta, pertanto, la necessità che le SS.LL.predispongano
sollecitamente gli adempimenti preliminari all’indizione dei citati
concorsi ed in particolare alla formulazione del relativo bando,unico
per ciascun profilo professionale e per tutte le province di competenza,
di modo che,immediatamente dopo la registrazione della citata
O.M.n.21/09,i provvedimenti possano essere emanati e pubblicizzati
nei modi ivi previsti.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’O.M.n.21/09,rispetto
alla precedente O.M. n.91/94,prevede che gli aspiranti già inclusi,
a pieno titolo,nelle graduatorie permanenti,con particolare
riferimento al profilo di assistente tecnico,conservano l’accesso
esclusivamente alle aree di precedente inclusione.
Gli stessi,inoltre, possono far valere,per l’accesso ad altre aree,
eventuali titoli di studio diversi purchè compresi tra quelli indicati
all’art.2,comma 3,lett.B della citata O.M.21/09,ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale."
Scarica il bando O.M.n.21/09

martedì 14 luglio 2009

IUniScuola.Graduatorie ATA (24mesi):Il MIUR scrive agli U.S.R

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Roma 10 luglio 2009
Prot. n. AOODGPER 10381
D.G. per il Personale scolastico
Uff. III
Ai Direttori Generali
Degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell'area A e B, ai sensi dell'art.554 del D.Lvo 297/94.

Si fa seguito alla nota n. 4575 del 3.04.2009 Ufficio III di questa Direzione Generale per rappresentare che non risulta congrua l'acquisizione a Sistema delle domande di cui ai concorsi in oggetto indicati.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'acquisizione a Sistema delle citate domande costituisce elemento necessario ed obbligatorio al fine della produzione delle successive graduatorie provvisorie e definitive.
Considerato, altresì, che tali graduatorie assumono anche fondamentale importanza al fine di garantire, nell'imminenza dell'avvio dell'anno scolastico , le eventuali assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2009/10 sulla base del contingente annualmente autorizzato nonché (legge 124/99) il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, si invitano le SS.LL. ad intraprendere ogni sollecita e tempestiva iniziativa idonea ad accelerare la definizione delle procedure per pervenire ad una rapida approvazione in via definitiva delle graduatorie in questione.
Va precisato, inoltre, che questo Ufficio ritiene la data del 24 luglio 2009 come limite di disponibilità dei risultati dell'attività richiesta.
Il Direttore Generale F. to Luciano Chiappetta

IUniScuola.Congedi biennali retribuiti: precisazioni e chiarimenti

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali -Uff. IV
nota ministeriale prot. n.8270
Roma, 16 giugno 2009
Oggetto : Congedi biennali retribuiti.
Si ritiene opportuno fornire un quadro cronologico e riassuntivo della normativa concernente i congedi biennali retribuiti alla luce delle recenti sentenze emesse dalla Corte Costituzionale, considerato che sono pervenuti numerosi quesiti da parte degli uffici scolastici periferici, relativi a tale materia.
Preliminarmente si precisa che la legge n. 104/92, come è noto, ha dettato norme in materia di assistenza, di integrazione sociale e di diritti delle persone handicappate, prevedendo, tra l'altro, l'attribuzione di particolari benefici ai lavoratori dipendenti interessati.
L'art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 secondo i dettami dell'art. 15, legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedeva originariamente il diritto a fruire del congedo alla “…lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o , dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità….”.
Successivamente la Corte Costituzionale con la sentenza dell'8 giugno 2005, n. 233, ha stabilito che tale diritto spetta anche ai fratelli e sorelle conviventi nell'ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assistere il soggetto con handicap in situazione di gravità.
Passo intermedio è stata la pronuncia del 18 aprile 2007 n. 158 con cui la Corte Costituzionale ha esteso al coniuge convivente con il disabile il diritto ad usufruire di tale congedo retribuito.
Infine, con la sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, è stata ulteriormente allargata la possibilità di fruire del congedo biennale retribuito anche ai figli conviventi che assistano il genitore con handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.
Il diritto a fruire di un congedo straordinario dal lavoro è esercitabile per un periodo massimo di due anni in modo frazionato o continuativo, è interamente retribuito e tale periodo può essere goduto una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa del familiare che assista il malato.
Durante il periodo di congedo retribuito non è possibile usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92 cioè dei permessi lavorativi di tre giorni mensili.
Va sottolineato che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine servizio mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.
Appare invece evidente che, al cessare per qualsiasi causa, della fattispecie legittimante la fruizione del beneficio, il dipendente sarà tenuto ad interrompere il congedo ed a rientrare in servizio.
Si richiama l'attenzione delle SS.VV. sul disposto dell'art. 16, comma 1, punto h, del Decreto L.vo 165 del 30.3.2001 il quale stabilisce che ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali spetta lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione delle risorse umane assegnate nei propri uffici di titolarità da cui scaturisce le competenza, da parte di codesti uffici, nell'emanazione di questa tipologia di provvedimenti per il proprio personale.
Per quanto attiene il personale in servizio presso l'Amministrazione Centrale appare opportuno precisare che la competenza ad emettere tale tipologia di provvedimenti è dell'Ufficio IV della Direzione Generale scrivente al quale vanno inviate, tramite l'ufficio di appartenenza del dipendente, le domande intese alla fruizione di tale congedo .
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si invitano, pertanto, codesti uffici a prestare particolare attenzione nell'emanazione di tali provvedimenti, richiesti dal personale, in relazione al corretto utilizzo della fruizione dei congedi retribuiti.

Infatti, mentre non possono sussistere dubbi sulla legittimazione dei genitori e dei coniugi, per quanto attiene ai figli è necessario accertarsi che non esistano altri fratelli del richiedente che coabitano con i genitori e, nell'ipotesi che esistano, che non abbiano richiesto al proprio datore di lavoro lo stesso beneficio e ne abbiano usufruito, regola questa che, come noto, vale anche per poter usufruire dei 3giorni mensili o delle due ore quotidiane.
Il DIRETTORE GENERALE
F.to Silvio Criscuoli

A rischio il funzionamento delle piccole scuole.Confermati i tagli sull'organico di fatto.

Pubbicata la C.M. n. 63 con la quale si confermano i 5mila posti in meno sull'organico di fatto dei docenti e tutti i tagli degli ATA già previsti dal Piano programmatico dello scorso ottobre e dalla relazione tecnica allegata alla legge 133/08).
La circolare ministeriale riguarda gli organici del personale docente
e Ata che potrebbero rivelarsi in molti casi del tutto insufficienti
persino per tenere aperte tutte le scuole degli I.C.
Le Direzioni scolastiche regionali dovranno decidere la distribuizione
dei tagli fra i diversi ordini di scuola.

Ecco la Circolare n.63

In Lombardia in 10 anni gli Ata precari aumentati del 365% e i Prof.del 115%.

In Lombardia in 10 anni gli Ata precari aumentati del 365% e i Prof.del 115%

ATA da 2.806 del 1998 a 13.039 del 2007/2008
Docenti da 11.287 del 1998 a 24.224 del 2007/2008
Scheda Lombardia/ elaborazione IUniScuola

Infanzia:
1998/99 docenti precari su posti normali n. 357;su posti di sostegno 418;
2007/08 docenti precari su posti normali n.1.120; su posti di sostegno 656
Scuola primaria :
1998/99 docenti precari su posti normali n.924; su posti di sostegno 1.705;
2007/08 docenti precari su posti normali 4.843; su posti di sostegno 2.890;
Scuola secondaria di I grado :
1998 /99 docenti precari su posti normali 1.653;su posti di sostegno 742;
2007/08 docenti precari su posti normali 5.022;su posti di sostegno 1.890;
Scuola secondaria di II grado :
1998/99 docenti precari su posti normali 5.208;su posti di sostegno 280
2007/08 docenti precari su posti normali 6.532;su posti di sostegno 1,271.

Amministrativi ,tecnici e ausuliari :
1998/1999 ATA precari 2.806;
2007/2008 ATA precari 13.039 .
A fornire questi dati è stato il Ministero dell'Istruzione con la pubblicazione del volume "Dieci anni di scuola statale in Italia" : a.s. 1998/1999 – a.s. 2007/2008" - Dati, fenomeni e tendenze del sistema di istruzione

La prossima settimana uscirà il DDG 2009 che disciplinerà, per il prossimo biennio 2009/2011, le graduatorie dei docenti ad esaurimento.
Secondo il Sindacato IUniScuola ai precari in servizio nelle scuole statali della Lombardia interessa prioritariamente il contratto a tempo indeterminato che aspettano da anni.