« NUOVE REGOLE PER IMPUGNARE I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO »
« Il termine è il 22 gennaio 2011»
«Per Vertenza On Line scrivere a iusprecari@libero.it »
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[La Legge 183/2010 (conosciuta come “Collegato Lavoro”) all’art. 32 introduce il termine di 60 giorni dalla conclusione per impugnare contratti di lavoro flessibili (contratti a termine, collaborazioni a progetto...) ritenuti illegittimi.
COME ERA PRIMA Il lavoratore aveva la possibilità di contestare un contratto a termine ritenuto illegittimo anche dopo molti mesi dalla sua conclusione.
COSA CAMBIA ADESSO
Il lavoratore dovrà impugnare il contratto ritenuto illegittimo entro 60 giorni dalla sua conclusione (scadenza, licenziamento, recesso…).
Il termine di 60 giorni per impugnare tali contratti vale anche per i rapporti a tempo determinato già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge: in questo caso perciò il termine decorre dal 24 novembre 2010.
MODALITA’ OPERATIVE
L’impugnazione deve essere effettuata al MIUR in forma scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:
-entro 60 giorni dal 24 novembre 2010 per i contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge 183/2010 (il termine è il 23 gennaio 2011)
-entro 60 giorni dalla data di conclusione per tutti i contratti a termine che si concludono dopo 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della Legge 183/2010)
L’impugnazione diviene efficace se entro i successivi 270 giorni viene effettuato il deposito del ricorso nella Cancelleria del Tribunale o la comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione.]
Leggi Art. 32. legge n.183/2010 –Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Per saperne di più, clicca QUi
COME ERA PRIMA Il lavoratore aveva la possibilità di contestare un contratto a termine ritenuto illegittimo anche dopo molti mesi dalla sua conclusione.
COSA CAMBIA ADESSO
Il lavoratore dovrà impugnare il contratto ritenuto illegittimo entro 60 giorni dalla sua conclusione (scadenza, licenziamento, recesso…).
Il termine di 60 giorni per impugnare tali contratti vale anche per i rapporti a tempo determinato già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge: in questo caso perciò il termine decorre dal 24 novembre 2010.
MODALITA’ OPERATIVE
L’impugnazione deve essere effettuata al MIUR in forma scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:
-entro 60 giorni dal 24 novembre 2010 per i contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge 183/2010 (il termine è il 23 gennaio 2011)
-entro 60 giorni dalla data di conclusione per tutti i contratti a termine che si concludono dopo 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della Legge 183/2010)
L’impugnazione diviene efficace se entro i successivi 270 giorni viene effettuato il deposito del ricorso nella Cancelleria del Tribunale o la comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione.]
Leggi Art. 32. legge n.183/2010 –Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
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