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mercoledì 2 novembre 2011

Collocamento obbligatorio: chiarimenti dal Ministero del lavoro

Corsi CAM gennaio-giugno 2012 TU COSA NE PENSI? Dillo a Leonardo Donofrio : info 02 39810868 - 346 6872531 oppure scrivere a iuniscuola.fr@alice.it

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n.27 del 24 ottobre 2011, ha fornito chiarimenti sul collocamento obbligatorio e sul regime delle compensazioni. La materia, regolata dalla legge n. 68/99, è stata modificata dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148/11.
La norma prevede misure di semplificazione a favore delle imprese private che devono procedere per legge alle assunzioni relative al collocamento mirato, in particolare per tutte quelle che hanno più unità produttive sul territorio nazionale e quelle che fanno parte di un gruppo di imprese. Ciò potrà permettere un migliore tasso di attuazione della
legge 68/99, che promuove l'inserimento e l' integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro.
Queste alcune delle novità.
Le imprese che occupano personale in diverse unità produttive, fermo restando il numero complessivo di disabili da assumere obbligatoriamente per legge (quota di riserva) possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento superiore a quello prescritto per la singola sede di lavoro, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive (c.d. compensazione territoriale).
Il nuovo sistema di compensazione ribadisce il principio del rispetto degli obblighi di assunzione previsti dalla L.68/99 (art. 3 e 18), ma modifica la previsione del DPR n.333/2000 che subordinava l’operatività della compensazione territoriale alla concessione di una apposita autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o del competente servizio provinciale. Ora è stabilito che gli obblighi devono essere rispettati a livello nazionale e che la compensazione territoriale è effettuata direttamente dai datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive, e che possono assumere, presso una unità produttiva, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello assegnabile a quella medesima unità produttiva; le eccedenze sono portate in compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità.
La stessa possibilità è estesa ai gruppi di imprese, cioè alle società collegate o controllate. In questi casi, ferme restando le aliquote cui ogni impresa è obbligata, un’impresa del gruppo con sede in Italia può assumere, in regime di collocamento obbligatorio, in numero maggiore di quanto previsto dalla legge n. 68/99, portando automaticamente in compensazione con le minori assunzioni effettuate da altra impresa del gruppo operante in Italia.
Il solo adempimento cui sono tenute le imprese interessate alla compensazione riguarda la presentazione in via telematica ai servizi competenti del prospetto informativo previsto dalla L. 68/99; il termine per comunicare l’eventuale compensazione, da parte delle singole aziende multi localizzate o della sola azienda capogruppo per i gruppi di imprese, tramite i servizi informatici regionali, è il 31 gennaio di ogni anno.
Per i datori di lavoro pubblici non è prevista la c.d. “automaticità” della compensazione: possono essere autorizzati alla compensazione per gli uffici di una stessa regione, con le modalità che saranno definite con una successiva direttiva del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

domenica 9 ottobre 2011

Undici milioni di euro per il diritto allo studio

«Funzioni miste del personale ATA: 500.000 euro. Questa cifra serve per coprire i costi dei servizi svolti dal personale ausiliario tecnico amministrativo delle scuole (ATA), che composto da dipendenti statali che possono essere chiamati a svolgere anche compiti di competenza del Comune, come quelli relativi al prescuola, i giochi serali, il trasposto, la refezione scolastica,i servizi integrativi scolastici (estate vacanze, centri estivi, scuola natura, etc).»

Ecco il comunicato del comune di Milano
«Guida: “Nonostante i tagli del Governo, dal Comune fondi per l’integrazione degli alunni disabili e il trasporto scolastico”.
Milano, 7 ottobre 2011 – La Giunta ha approvato questa mattina la delibera che definisce le linee di indirizzo e stanzia i fondi per il Piano per il diritto allo studio per anno scolastico 2011/2012 per una somma complessiva di 11.367.484 euro. Con questo atto si intende rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, economico e culturale che posso impedire la piena applicazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito.

“Nonostante i tagli della manovra finanziaria del Governo e il patto di stabilità che penalizza le risorse destinate alle scuole – ha dichiarato la vicesindaco e assessore all’Educazione e istruzione Maria Grazia Guida - il Comune di Milano destina 11 milioni di euro, la stessa cifra dell’anno scorso, per garantire il diritto allo studio per bambini e ragazzi milanesi, rivolgendo particolare attenzione all’integrazione e al sostegno delle categorie più fragili per questioni personali, di salute, sociali ed economiche, e favorendo la conciliazione dei tempi della vita familiare e del lavoro a tutela delle donne lavoratrici”.

Lo stanziamento comprende i costi per l’integrazione scolastica e il diritto allo studio degli alunni disabili (4.157.484 euro), il servizio di trasporto scolastico (5.600.000 euro), fondi per le scuole dell’infanzia paritarie stanziati (550.000 euro), per le autonomie scolastiche finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione
(250.000 euro), funzioni miste del personale ATA (500.000 euro), spese d’ufficio (310.000 euro), funzioni miste del personale ATA (500.000 euro).

Il Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2011/2012 comprende, oltre alla somma approvata oggi di 11.367.484 euro, anche 4.825.000 euro finalizzati all’acquisto dei libri di testo, che erano stati stanziati dall’Amministrazione precedente. Per quanto riguarda la fornitura dei libri di testo per le scuole secondarie di primo grado l’Amministrazione sta studiando nuove modalità per l’erogazione dei buoni libro e per introdurre forme innovative di utilizzo dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 2012/13 (accesso modulato su fasce di reddito e sperimentazione comodato d'uso).

Integrazione scolastica e successo formativo degli alunni con disabilità: 4.157.484 euro. La cifra comprende le spese relative all’acquisto di attrezzature specialistiche e strumentazione didattica differenziata e soprattutto all’assunzione di educatori che affiancano i bambini e i ragazzi che ne hanno la necessità coprendo le ore non garantite dagli insegnanti di sostegno. Gli alunni con disabilità che quest’anno frequentano le scuole milanesi sono 2057, distribuiti in 210 scuole (statali e paritarie). L’anno scorso erano 1753 alunni, distribuiti in 202 scuole.

Servizio di trasporto scolastico: 5.600.000 euro. I fondi garantiscono il servizio previsto per alunni disabili frequentanti scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, alunni di scuole in fase di ristrutturazione, che quindi devono essere quotidianamente traspostati in altre sedi più lontane rispetto a quelle normalmente frequentate, alunni di scuole dell’infanzia comunali, primarie e secondarie di primo grado residenti in zone periferiche particolarmente disagiate o malservite dal trasporto pubblico di linea, alunni rom frequentanti scuole primarie e secondarie di primo grado. Per quest’anno gli alunni beneficiati sono stati 1362, l’anno scorso erano 1563, per una spesa di 5.500.000 euro. L’Amministrazione sta riorganizzando il servizio di trasposto scolastico attraverso un confronto e coinvolgimento delle famiglie, tra gli obiettivo si intende favorire il progetto Pedibus.

Fondi per le scuole dell’infanzia paritarie: 550.000 euro. Contributi a favore delle autonomie scolastiche finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione: 250.000 euro. Contributi per le spese d’ufficio: 310.000 euro.

Funzioni miste del personale ATA: 500.000 euro. Questa cifra serve per coprire i costi dei servizi svolti dal personale ausiliario tecnico amministrativo delle scuole (ATA), che composto da dipendenti statali che possono essere chiamati a svolgere anche compiti di competenza del Comune, come quelli relativi al prescuola, i giochi serali, il trasposto, la refezione scolastica,i servizi integrativi scolastici (estate vacanze, centri estivi, scuola natura, etc).

Nell’ambito delle attività del diritto allo studio viene garantito anche il servizio di “prescuola e attività educative integrative e di sostegno” che è affidato sin dall’anno scorso a tre cooperative sociali. I fondi, deliberati dall’Amministrazione precedente, pari a 4.484.000 euro, riguardano l’importo complessivo per il biennio scolastico 2010-2012. Questo contributo garantisce l’attività del servizio didattico educativo nelle scuole dalle ore 7.30 alle ore 18.»

martedì 27 settembre 2011

9ª Giornata nazionale per l'abbattimento delle Barriere architettoniche

Presentazione
Domenica 2 ottobre 2011
la Presidenza del Consiglio, in occasione della 9ª Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, accoglie, come negli anni passati, gruppi di visitatori disabili ed i loro accompagnatori, che così possono accedere alle sale della storica sede del Governo, con funzionari che faranno loro da guida.

L’evento è stato istituito con Decreto 28 febbraio 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Fondo Italiano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (FIABA), che ha sottoscritto un protocollo d’Intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale strumento partecipativo con le seguenti finalità:



  • promuovere manifestazioni (visite guidate, convegni, seminari, dibattiti) sulle tematiche della diversità e sulle politiche di inclusione sociale;


  • operare per la diffusione di una cultura orientata ad eliminare le barriere architettoniche e ad evitare che ne vengano erette di nuove, anche attraverso la vigilanza degli organi preposti e il rispetto della normativa esistente;


  • attuare ulteriori azioni volte a diffondere la cultura della diversità come ricchezza della società, con il coinvolgimento attivo di persone, enti, istituzioni e associazioni, e a


  • rappresentare esempi di “ buone pratiche” che potranno essere diffuse e trasferite.
    Lo slogan scelto per la manifestazione è “Un mondo senza barriere è possibile! Costruiamolo con la Total Quality” per ricordare l’importanza della realizzazione di un ambiente di vita a qualità totale, accessibile e fruibile da tutti come garanzia di pari opportunità.

    Quest’anno la manifestazione si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
    La visita di Palazzo Chigi può essere richiesta da Associazioni e da singoli cittadini e per prenotare è necessario compilare per ciascun visitatore la scheda di prenotazione, spedirla via e-mail all’indirizzo segreteriaupgef@palazzochigi.it oppure via fax al n. 06.67794588 ed attendere una comunicazione di conferma.

    Le visite si svolgeranno ogni ora per tutto l’arco della giornata, a partire dalle ore 9.00.

    La campagna di divulgazione del Fiabaday, invece, si protrarrà per l’intero mese attraverso manifestazioni ed eventi organizzati su tutto il territorio nazionale dai partner sottoscrittori di Fiaba.

    L’evento per il terzo anno si arricchisce del “Palco FIABADAY” allestito per l’occasione davanti la sede del Governo dove dalle ore 09,00 alle ore 20,00 si terranno importanti dibattiti.

    Redazione Internet - Ivana Madonna (i.madonna@governo.it)

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giovedì 14 luglio 2011

Personale ATA: al via le graduatorie di circolo e di istituto

«Istanze on line dal 23 agosto 2011 alle ore 14,00 del 19 settembre 2011»
Ecco la nota Prot. n. 5787/ 12 luglio 2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio III

Oggetto: Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.

Come è noto con DD.MM. 19.04.2001, n. 75 e 24.03.2004, n. 35 sono stati costituiti rispettivamente elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e per l’inserimento/aggiornamento della graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico nonché la costituzione di elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie, per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.

E’ noto, altresì, che, contestualmente alla compilazione della domanda di aggiornamento/inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o elenchi di cui ai citati decreti, i candidati che desideravano essere inseriti anche nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia per le supplenze temporanee della medesima ed unica provincia dovevano compilare l’apposita scheda (all. B2-D.M. 75/01), indicando complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili professionali cui si aveva titolo.
L’attuale assetto del sistema scolastico statale dovuto al processo di riorganizzazione della rete scolastica ha determinato che non poche istituzioni scolastiche, all’epoca indicate, non siano più, oggi, esprimibili ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, per cui di fatto si è ridotto il numero delle stesse istituzioni che l’aspirante aveva indicato con le procedure avviate dai DD.MM. 75/01 e 35/04.
Conseguentemente coloro che a pieno titolo sono già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e coloro che a pieno titolo sono già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento, avendo diritto ad essere inseriti nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto della medesima provincia, possono presentare , ai fini del conferimento di supplenze temporanee , la domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto nella stessa provincia nella cui graduatoria provinciale per le supplenze sono già inseriti, esercitando nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici, secondo i termini e le modalità disciplinati dalla presente nota (art. 4, comma 3 del D.M. 19.4.2001, n. 75).
In assenza di tale opzione restano confermate le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte, a meno che il relativo codice non abbia perso validità per effetto del dimensionamento.
Tutti gli aspiranti della seconda fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali. Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell’ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali.
La domanda per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, unica per tutti i profili per cui l’aspirante ha titolo, deve essere compilata e trasmessa esclusivamente via web, tramite le istanze on line dal 23 agosto 2011 alle ore 14,00 del 19 settembre 2011.
Ciascun aspirante a supplenza temporanea può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili professionali cui ha titolo. Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante può, rispetto al numero delle istituzioni scolastiche già prescelte (All. B2-D.M. 75/01) sostituirle tutte o in parte.
Al fine di ottenere l’inclusione nelle predette graduatorie di circolo e istituto, anche i candidati già inclusi a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e coloro che a pieno titolo sono già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento, e che non abbiano prodotto, all’epoca, alcuna domanda possono produrre l’allegato A, esercitando le opzioni concernenti le istituzioni scolastiche.
La modalità di trasmissione tramite le istanze on line, estremamente semplificata, consente la visualizzazione e la conseguente selezione delle sedi scolastiche dall’aspirante evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori di trascrizione dei codici delle scuole e prevede, anche, la possibilità di visualizzare le eventuali sedi su cui l’aspirante era già presente nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.
La presentazione dell’ istanza con modalità Web, conforme al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, si articola in due momenti principali, il primo propedeutico al secondo:

  • La “Registrazione” da parte dell’utente , che prevede il riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell’aspirante (funzione sempre disponibile);
  • L’ “Inserimento” dell’istanza on line da parte dell’utente (funzione disponibile dal 23 agosto 2011).

La domanda presentata con la suddetta modalità non deve essere inviata in formato cartaceo all’ufficio scolastico provinciale competente in quanto l’ufficio è in grado di vedere i dati immediatamente dopo l’inoltro.
Nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line - Registrazione” allestita sul sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di supporto per gli utenti che vorranno utilizzare gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione.
Agli Uffici Scolastici Regionali, è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui alla presente nota.
Si richiama l’attenzione che la procedura non concerne una riapertura dei termini per l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o degli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali, ma solo la necessaria attualizzazione delle sedi di anagrafe delle istituzioni scolastiche.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente nota si applicano ,purchè compatibili, le disposizioni di cui al D.M. 19.04.2001, n. 75.
Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTERNET (www.istruzione.it ) ed INTRANET.

Si confida in un puntuale adempimento. IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

mercoledì 29 giugno 2011

Proroghe contratti personale ATA

[Strumento della proroga solo in presenza di inderogabili esigenze di funzionamento]

Ecco la nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 6887 del 27 giugno 2011 della Direzione Generale
Ufficio VI – Personale della scuola
Via Ripamonti, 85 – 20141 - Milano

Ai dirigenti scolastici delle scuole

di ogni ordine e grado della Lombardia

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia

Oggetto: Proroghe contratti per supplenze del personale ATA

Come è noto, la circolare ministeriale del 21 giugno 2011, n. 5160 ha confermato, per l’a.s. 2010/11, la validità delle istruzioni impartite relativamente alle proroghe dei contratti del personale ATA con nota del 17 giugno 2010, n. 5986, la quale a sua volta richiamava le disposizioni contenute nella circolare del 10 giugno 2009, n. 8556.

Questa Direzione Generale, con nota del 3 maggio 2010, n. 6816, ha attribuito la competenza ad autorizzare le proroghe per l’a.s. 2009/10 ai dirigenti scolastici, nell’ambito della loro responsabilità. Per quanto riguarda l’a.s. 2010/11, si ribadisce quanto disposto da questo Ufficio con nota del 13 maggio 2011, n. 5383, con particolare riferimento alla necessità di utilizzare lo strumento della proroga solo in presenza di inderogabili esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica e alla conseguente impossibilità di concedere la fruizione delle ferie nel periodo interessato.

L’Amministrazione si riserva di eseguire i dovuti controlli per verificare l’effettiva presenza in servizio del personale beneficiario della proroga.

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giovedì 9 giugno 2011

Condanna per l’Italia: con la Finanziaria 2006 violati i diritti del personale Ata della scuola


Per Saperne di Più: Telefonare allo 02.89423158 Studio Legale Avv.Sarina Amata

« Leonardo Donofrio (foto)dello IUniScuola suggerisce a Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia e delle Finanze, e a Mariastella GELMINI, ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di prevedere appositi fondi per risolvere la questione dell'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti Locali dallo 01.01.2000, per evitare delle figuracce in Europa leggi tutto »

By IL SOLE 24ore

La legge finanziaria del 2006 ha violato i diritti dei lavoratori Ata, amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola. La Corte dei diritti dell'Uomo condanna l'Italia per il mancato riconoscimento, ai fini retributivi dell'anzianità maturata dal personale Ata trasferito, con la legge 124 del 1999, dagli enti locali allo Stato. L'articolo 8 delle norme urgenti sul personale scolastico prevedeva che, nel passaggio, i dipendenti conservassero l'anzianità maturata nell'ente di provemienza. La "toppa" della Finanziaria 2006 Una disposizione che, oltre a incidere non poco sulla cassa dello Stato, creava, secondo il Governo, una differenza di trattamento, a parità di funzioni, con il personale ministeriale. Per arginare le sentenze con cui la Cassazione aveva accolto i ricorsi dei lavoratori che si erano visti negare il diritto al riconoscimento, l'Esecutivo era corso ai ripari con la legge finanziaria 266/2005. La Manovra forniva un'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 124/1999 in base alla quale l'integrazione nell'organico della nuova amministrazione andava fatto tenendo conto del trattamento salariale globale all'atto del trasferimento. Si facevano salvi i diritti acquisiti La "toppa" faceva salvi i diritti acquisiti grazie alle sentenze passate in giudicato, sulle quali la norma non poteva intervenire retroattivamente, ma era in grado di arginare i futuri ricorsi e invertire l'esito di quelli in procinto di essere esaminati dalla Suprema Corte. È stata questa la sorte dei 128 dipendenti della provincia di Milano e Novara che, incassato - per "l'effetto Finanziaria" - il parere negativo della Cassazione, si sono rivolti a Strasburgo, vincendo il ricorso.La violazione contestata Secondo la Cedu l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio è, nel caso esaminato, in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione sul diritto a un giusto processo. La "correzione in corsa" messa in atto con la Finanziaria era, infatti, intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali interni di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori "migranti" creando così un "legittimo affidamento" sulla possibilità di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione.Il vero scopo della Manovra secondo Strasburgo Scettici i giudici di Strasburgo anche sul vero scopo della manovra, che, a loro avviso, non era quello di colmare la lacuna legislativa per evitare una disparità di trattamento tra impiegati, ma era in realtà quello di salvaguardare l'interesse finanziario dello Stato minacciato dai ricorsi pendenti. La Cedu trova dunque che l'ingerenza sui diritti dei lavoratori sia stata sproporzionata rispetto all'interesse generale invocato da Roma. Il parere diverso della Consulta Di parere diverso la Corte Costituzionale che, con le sentenze 234 del 2007 e 311 del 2009, aveva giudicato legittimo l'intervento dell'Esecutivo, considerando la retroattività in linea con la Convenzione.
Leggi Scuola. ATA ex Enti Locali, rinvio della questione alla Corte di Giustizia Europea
I ricorsi al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dai ricorrenti - personale ATA ex Enti Locali sono stati promossi dagli avv.ti Amata...
POST CORRELATI
>>>Ata transitati dagli enti locali allo Stato: Oltre alla beffa il danno!!!
>>>Ata ex enti locali,"campa cavallo che l'erba cresce"

>>>IUniScuola. Sentenza n.311/09 della Corte Costituzionale

mercoledì 25 maggio 2011

Posizioni economiche personale ata – ipotesi di Accordo nazionale 12 maggio 2011 - graduatorie provinciali – gestione transitoria -

Il 12 maggio 2011 è stato sottoscritto, tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto del comparto scuola, l’ipotesi di Accordo nazionale con il quale vengono rese a carattere permanente le disposizioni di cui agli Accordi nazionali 20 ottobre 2008 e 12 marzo 2009, di seguito denominati rispettivamente Accordo 2008 e Accordo 2009, con i quali sono state disciplinate le modalità di attribuzione, al personale ATA delle aree contrattuali “A” e “B”, delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Il presente Accordo nasce, quindi, dall’esigenza di regolamentare nuove procedure concorsuali, ma anche allo scopo di consentire che ciò avvenga autonomamente in sede locale, allorquando si realizzino le condizioni che impongono l’avvio di nuove procedure.

La disciplina diramata con l’ipotesi di Accordo assume carattere permanente, per le posizioni economiche da attribuire dal 1° settembre 2012.

Per tale motivo, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per il perfezionamento dell’Accordo e, quindi, per l’espletamento delle procedure concorsuali, all’articolo 9 del testo allegato è stata prevista la gestione a carattere temporaneo per le graduatorie necessarie per le posizioni economiche che si rendono disponibili al 1° settembre 2011.

Pertanto, gli Uffici regionali, in presenza di graduatorie esaurite ovvero in via di esaurimento, devono indire urgentemente, secondo la calendarizzazione e le modalità di seguito riportate, nuove procedure concorsuali per le posizioni economiche da attribuire sia per surroga di precedenti beneficiari in quiescenza dal 1° settembre (vedi allegati 3 e 4), sia perché mai attribuite per carenza di aspiranti.
leggi tutto

domenica 8 maggio 2011

Graduatorie permanenti e d’istituto di prima fascia del personale ATA

Ecco la nota del 06 maggio 2011, prot. n. 3912 - del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico
By La Tecnica della Scuola


«Si rende nota la tempistica delle attività tecnico-amministrative successive alla comunicazione via web delle istanze on line per la scelta delle sedi:

• conclusione attività di acquisizione delle domande di inserimento nelle graduatorie permanenti da parte degli uffici provinciali: entro il 20 maggio;
• presa in carico dei modelli trasmessi via web, a cura del sistema informativo: entro il 25 maggio;
• acquisizione, da parte degli uffici provinciali, dei modelli delle sedi corrispondenti a codici fiscali disallineati nella domanda presente a sistema rispetto all’allegato G trasmesso tramite le istanze on line (in questa fase possono rientrare anche le regolarizzazioni relative agli aspiranti che hanno inoltrato ladomanda, ma con successivo accesso hanno cancellato il pdf precedentemente prodotto; per questa casistica è stato già fornito agli uffici interessati un apposito file excel): entro fine maggio;
• prenotazione, da parte degli uffici provinciali, delle graduatorie provinciali provvisorie: a partire dal 10 giugno;
• prenotazione, da parte degli uffici provinciali, delle graduatorie provinciali definitive: a partire dal 20 giugno;
• prenotazione, da parte degli uffici provinciali, delle conferme automatiche delle sedi dell’anno precedente per gli aspiranti che non hanno presentato l’allegato G via web: a partire dal 20 giugno;
• prenotazione, da parte degli uffici provinciali, delle graduatorie d’istituto definitive di prima fascia: a partire dal 21 giugno.
• prenotazione, da parte degli uffici provinciali, della diffusione telematica delle graduatorie d’istituto definitive di prima fascia: a partire dal 22 giugno.

Si informano, inoltre, i competenti uffici che il manuale utente aggiornato delle funzioni disponibili a supporto del procedimento sarà disponibile sul portale Sidi, alla voce Reclutamento, entro il prossimo 20 maggio.

IL DIRETTORE GENERALELuciano Chiappettaenerale per il personale scolastico»

venerdì 25 marzo 2011

Attività usuranti certificate dal datore di lavoro


Potranno chiedere la pensione con tre anni di anticipo, rispetto agli altri lavoratori dipendenti, i lavoratori impegnati in lavori usuranti: è quanto prevede lo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall’articolo 1 della legge 183/2010.
Tale disposizione riguarda:
- i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti in galleria, lavori nelle cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro;
- i lavoratori subordinati notturni;
- i la voratori addetti alla cosiddetta “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Per godere del beneficio pensionistico è necessario che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e che siano state svolte per almeno sette anni negli ultimi 10, nel caso di decorrenza entro il 31 dicembre 2017, mentre dal 2018 bisognerà aver effettuato lavori faticosi per metà della propria vita lavorativa. Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio pensionistico.
Nel caso di erogazione dei benefici sulla base di documentazione non veritiera il datore di lavoro che l’ha fornita
è tenuto al pagamento di una sanzione in favore degli istituti previdenziali eroganti.
LEGGI Dossier “Lavori usuranti: in pensione con tre anni di anticipo”

martedì 15 marzo 2011

Modalità operative per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto

«L’applicazione per l’invio on-line del modello di domanda (All. G) sarà disponibile a partire dalle ore 9,00 del giorno 29 marzo 20011 fino alle ore 14,00 del giorno 28 aprile 2011»
Ecco la nota Prot. n. AOODGPER 1950 Roma, 8 marzo 2011 delMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolasticoD.G. per il personale scolasticoUff. IIIAgli Uffici Scolastici RegionaliLoro sediOggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.Graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia ( All. G ) - a. s. 2011/2012 -- Istanze on-line -Come è noto i candidati, già inclusi o che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale , hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia .Conseguentemente i candidati che desiderano essere inseriti anche nelle citate graduatorie di circolo e di istituto devono produrre l’apposita domanda (all. G ) per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui intendono figurare .E’ noto , altresì, che tale domanda dovrà essere inviata tramite le " istanze on line" , e che non è richiesto l’invio del modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’ Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.
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lunedì 7 marzo 2011

Le nuove pensioni -Un manuale per tutti

Quote, finestre, coefficienti: capire la propria posizione per programmare il futuro
Subito esaurite, in edicola, le 120 mila copie del manuale sulle nuove pensioni, in vendita da lunedì a 80 centesimi con il Corriere.

Presto sarà disponibile la ristampa.

Negli ultimi anni il sistema previdenziale è stato oggetto di numerosi ritocchi. E forse ha trovato un suo equilibrio. Riforme che potrebbero avere chiuso il cerchio. E che è bene conoscere sia nella loro portata. Sia nel loro possibile declinarsi nei prossimi anni. A queste riforme è dedicata la guida «Le nuove pensioni» in edicola da lunedì prossimo con il Corriere a soli 80 centesimi. Un manuale pratico, di facile lettura che accompagna i lettori alla conoscenza della macchina della previdenza. L'intervento più significativo è quello delle quote, il meccanismo che vincola l a pensione d i anzianità al raggiungimento di un mix di contributi e di età anagrafica. Nel 2011 la pensione d’anzianità ha fatto un altro gradino, con la quota che passa da 95 a 96 per i dipendenti e da 96 a 97 per gli autonomi. Con un' età minima, rispettivamente, di 60 e 61 anni. Un altro giro di vite è stato dato anche allo scaglionamento delle pensioni. Le finestre si apriranno con minore frequenza. Il 2011 sarà un anno praticamente senza pensioni perché chi matura i requisiti nei prossimi mesi dovrà aspettare almeno un anno, se dipendente, e un anno e mezzo se autonomo prima di incassare la rendita. Nessuna penalizzazione per chi ha maturato i requisiti nel 2010. Dal 2010, poi, è iniziata la revisione dei coefficienti per il calcolo della pensione contributiva, E le aliquote verranno riviste ogni tre anni per tenere conto degli andamenti demografici. Per i giovani la rendita è destinata a una rapida cura dimagrante. Dal 2015 anche i requisiti per la pensione saranno legati alle aspettative di vita. La conclusione del percorso è che tutti andranno in pensione più tardi e con un assegno ridotto rispetto alle aspettative con cui erano partiti. E a quello garantito ai loro predecessori. Una verità amara. E che deve fare da stimolo per una riflessione, seria e definitiva, sulla necessità di investire sul proprio futuro.Pubblichiamo le risposte ad alcuni quesiti giunti in redazione. A simili dubbi si può facilmente trovare risposta leggendo «Tutto su... Le nuove pensioni», la guida in edicola da lunedì 7 marzo a 80 centesimi di euro più il quotidiano.
Dipendenti: il gradino sale al livello 96
Sono nato il 30 marzo del 1952 e a maggio raggiungo i 35 anni di contribuzione come dipendente, compreso un anno di servizio militare. Quando potrò andare in pensione?
Nel 2011 e per tutto il 2012 la pensione di anzianità dei dipendenti può essere chiesta solo se, sommando l’anzianità contributiva, e quella anagrafica, si raggiunge quota 96, con l'età minima è di 60 anni. Per il calcolo della quota contano anche le frazioni d'anno. Essendo nato nel 1952, maturerà i requisiti nel 2012, quando compirà i 60 anni e raggiungerà quota 96. Nel 2011 non può andare in pensione perché ha solo 59 anni (quota 94) mentre serve quota 96. Una volta maturati i requisiti dovrà aspettare un anno prima di poter incassare la rendita.
Al traguardo con le frazioni
Su Corriere Economia ho letto che per le famose quote richieste per la pensione di anzianità valgono anche le frazioni d’anno. Ne vorrei conferma per i lavoratori autonomi. Sono un commerciante e al 31 dicembre 2010 ho raggiunto l'età di 60 anni e 3 mesi e posso contare, sempre alla stessa data, su 35 anni e 9 mesi.
Anche per gli autonomi contano le frazioni. Per il raggiungimento della quota, purché si sia comunque in presenza del requisito minimo di 35 anni e dell'età minima prevista, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Ciò significa che il nostro lettore ha già maturato i requisiti per la pensione di anzianità nel dicembre 2010 (60 anni e 3 mesi più 35 anni e 9 mesi fanno appunto «96»). Inoltre avendoli maturati entro il 2010 dovrà aspettare un anno e non un anno e mezzo per l’apertura della finestra. A lei si applicano le vecchie regole. Potrà incassare la rendita dal primo gennaio 2012.
Quando bastano i 15 anni
Sono nata nell'ottobre del 1951; ho lavorato 19 anni e 6 mesi e mi sono licenziata nel 1990. Quando incomincerò a percepire la pensione di vecchiaia?
Matura il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei 60 anni, quindi a ottobre 2011. Avendo maturato almeno 15 anni di contributi entro il 1992 a lei non si applica la norma della «riforma Amato» che ha innalzato gradualmente il minimo contributivo da 15 a 20 anni. Le bastano i 19 anni maturati in giovane età. Subirà però il nuovo meccanismo della finestra scorrevole. Potrà infatti percepire la pensione solo dal novembre 2012, un anno dopo aver raggiunto i requisiti (se fosse stata autonoma, avrebbe dovuta attendere 18 mesi).
Riscatto laurea in attesa del posto
Mia figlia, neolaureata in giurisprudenza (corso di 5 anni), è in cerca di occupazione. Mio figlio dopo 3 anni di università ha lasciato ed ora lavora. Possono riscattare gli anni di studio? E quanto mi verrà a costare?
La risposta è no per suo figlio e sì per la figlia. Il riscatto non può infatti essere riconosciuto a chi, pur avendo frequentato l’università, non abbia poi raggiunto la laurea. Diversa invece la situazione della figlia. Dal 2008 il riscatto della laurea è consentito anche a coloro che non hanno iniziato alcuna attività lavorativa. Il contributo viene versato all'Inps e rivalutato secondo le regole del sistema contributivo. Il montante maturato sarà successivamente trasferito, a domanda, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato si iscriverà. L'onere del riscatto, in assenza di una retribuzione o reddito di riferimento, è costituito dal versamento di una somma pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo di reddito imponibile previsto per gli iscritti alla gestione commercianti, moltiplicato per l'aliquota contributiva in vigore per i dipendenti. Se sua figlia presentasse la domanda di riscatto quest'anno, pagherebbe 24.011 euro: ossia il 33% (aliquota pensionistica) di 14.552 (minimale 2011 commercianti) per 5 (gli anni del corso di laurea). Il pagamento può essere effettuato in 120 rate, senza interessi. La spesa è deducibile dal reddito dell'interessato, oppure, come nel caso in esame, detraibile con aliquota del 19% dall’Irpef del genitore che paga (se il figlio risulti a carico).
Al lavoro per 3 anni in più
Sono una impiegata comunale nata il 10 giugno 1951. Pensavo di lasciare a 62 anni, nel 2013. Se ho ben capito, vorrei conferma, dovrò lavorare qualche anno in più.
Sì ha capito bene. Dovrà aspettare di compiere i 65 anni, nel 2016, per incassare la pensione da luglio 2017. Il limite di età per le dipendenti pubbliche, infatti, passerà dai 61 anni, in vigore per quest’anno, a 65 a partire dal 2012 A meno che nel frattempo non riesca ad accumulare 40 anni di contribuzione. Solo così può anticipare il pensionamento.
I figurativi salvano dal regime contributivo
I contributi figurativi vengono conteggiati per stabilire il calcolo della pensione (sistema retributivo o misto)? Al 31 dicembre 1995 ho maturato 17 anni e 5 mesi di versamenti Inps. Inoltre ho prestato servizio di leva dal 1975 al 1976. Con quale sistema sarà calcolata la mia pensione?
I contributi figurativi vanno a collocarsi nel periodo temporale cui si riferiscono. Pertanto, aggiunto ai 17 anni e cinque mesi di contributi al 31dicembre del 1995, il servizio militare le consente di ottenere il calcolo retributivo.
Fonte Corriere della sera .it del 7 marzo

mercoledì 9 febbraio 2011

Lombardia:Pubblicati i bandi di concorso per soli titoli, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA per il 2010/2011

« Il termine ultino di presentazione delle domande è l’11 Marzo 2011 »

« Assistenza e consulenza scolastica on line
info 02 39810868 -346 6872531 e
per appuntamento info:388.3642614.
e-mail iuniscuola.fr@alice.it»

IUniScuoLa
: Ecco l'Avviso di pubblicazione della Direzione Generale-Ufficio VI – Personale della scuola - Via Ripamonti, 85 – 20141 - Milano -Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1319 del 9 febbraio 2011

«Sono pubblicati in data odierna all’Albo di quest’Ufficio i bandi di concorso per soli titoli sotto specificati per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, per l’anno scolastico 2010/2011.

AREA A
•PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO

Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1172 del 04/02/2011
PROFILO DI ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE
Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1169 del 04/02/2011
AREA B
•PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1170 del 04/02/2011
•PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO
Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1171 del 04/02/2011
•PROFILO DI CUOCO
Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1173 del 04/02/2011
•PROFILO DI INFERMIERE
Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1175 del 04/02/2011
•PROFILO DI GUARDAROBIERE
Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1174 del 04/02/2011 »

L' URL dell'avviso è:
http://www.istruzione.lombardia.it/protlo1319_11/


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sabato 29 gennaio 2011

Al via la corresponsione dell'una tantum di 180 euro lordi al personale ATA

IUniScuoLa: Ecco la nota n. 634 del 27 gennaio 2011 del MIUR inviata ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
«OGGETTO: ccni 15 dicembre 2010 – ripartizione economie personale ATA (articolo 2, c. 7, seq. contr.le 25 luglio 2008) – rilevazione personale non avente titolo-
Il 15 dicembre 2010 è stato sottoscritto il contratto integrativo di cui in oggetto, mediante il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle economie di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, concernente la rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e l’assegnazione di nuove posizioni economiche nell’area contrattuale “B”.
Il personale beneficiario dell’importo una tantum di 180,08 euro (lordo dipendente, procapite), è il personale ATA in servizio nell’anno scolastico 2008/2009, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché il personale non di ruolo con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine dell’attività didattica.
Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ha titolo a percepire il predetto emolumento purchè il rapporto di lavoro non sia stato risolto anticipatamente.
Il contratto in argomento ha ottenuto la prescritta certificazione sulla compatibilità
economico-finanziaria a condizione che la corresponsione dell’una tantum sia subordinata alla
verifica dell’effettivo svolgimento delle funzioni, opportunamente certificato dai Dirigenti scolastici.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti scolastici a trasmettere, nel periodo intercorrente dal 1° all’8 febbraio p.v., utilizzando le apposite funzioni che saranno rese disponibili al SIDI e con le modalità indicate nella pertinente pagina relativa alle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, l’indicazione dei nominativi del personale di ruolo che nel sopraccitato anno scolastico 2008/2009, pur essendo incardinato nella istituzione scolastica, non ha prestato effettivo servizio per l’intero anno scolastico.
Come"effettivo servizio prestato nella scuola" deve intendersi anche quello svolto dal personale in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Per il personale oggetto di provvedimenti aventi effetto limitato all’anno scolastico (utilizzazione e assegnazione provvisoria) che non abbia prestato servizio in alcuna istituzione scolastica, la comunicazione della esclusione dal beneficio deve essere comunque effettuata dalla scuola di titolarità.
Per quel che concerne il personale con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine delle lezioni, deve essere segnalato, come innanzi indicato, il personale che abbia (o per il quale sia stato) anticipatamente risolto il rapporto di lavoro. Il medesimo, infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato Contratto, non matura il diritto a percepire l’una tantum.
Qualora l’istituzione scolastica non debba comunicare alcun nominativo, procederà in ogni caso alla segnalazione negativa, utilizzando l’apposita funzione “Nessuna rilevazione da effettuare”.
A conclusione della rilevazione, l’una tantum sarà corrisposta mediante i ruoli di spesa fissa. In merito, si sottolinea l’esigenza del rispetto dei tempi indicati, anche per la segnalazione negativa, poiché il mancato riscontro da parte dell’istituzione scolastica comporta l’impossibilità, da parte di questo Ministero, di formulare, congiuntamente al MEF, l’elencazione degli aventi titolo.
Si prega, inoltre, di evidenziare ai Dirigenti scolastici che la trasmissione dei dati in
argomento, ivi compresi quelli delle sedi accorpate a seguito di dimensionamento ex DPR 233/88, avviene sotto loro responsabilità, in quanto assorbente della certificazione richiesta dalla Funzione pubblica, quale requisito necessario per la corresponsione dell’emolumento in questione. In proposito i medesimi Dirigenti avranno cura di disporre la conservazione agli atti della stampa della
scheda di trasmissione, debitamente firmata.
Le istituzioni scolastiche possono contattare per eventuali problematiche il numero verde disponibile all’help-desk.
Si ringrazia. -IL DIRETTORE GENERALE - f.to Luciano Chiappetta»

giovedì 20 gennaio 2011

Concorsi 24 mesi A.T.A, Il Ministero preannuncia i Bandi

«IUniscuoLa: assistenza e consulenza scolastica on line info 02 39810868
346 6872531 e per appuntamento info:388.3642614. e-mail iuniscuola.fr@alice.it»

Ecco la nota Prot. n. 402 del 20 gennaio 2011del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Dipartimento per l’istruzione Direzione generale per il personale scolastico -D.G. per il personale della scuola Uff.III
AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI
LORO SEDI
Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2010/2011 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.
I Direttori Generali di ciascun Ufficio Scolastico Regionale con
esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome
di Trento e Bolzano, nel minor tempo possibile, dovranno indire
i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale
ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo 297/94
ed in base alla O.M. 23.02.2009, n. 21 .
Nella predisposizione dei relativi bandi si dovrà, ovviamente,
tenere conto dei cambiamenti di fatto intervenuti, apportando
le opportune integrazioni e modifiche .
1 – Tutti i riferimenti all’anno scolastico 2009/2010 devono essere
modificati con riferimento all’anno scolastico 2010/2011 .
2 – Nelle premesse:
a) dopo la dizione “ VISTO il D.M. 24.3.2004 , n. 35 concernente la
formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le
supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella
di valutazione dei titoli inserire la dizione “VISTO D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale”,
aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
recante codice dell'amministrazione digitale".
b) dopo la dizione “VISTO Il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione
del citato D.M. 82/09” inserire la dizione “ VISTO l’art. 7 c. 4 ter
del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio
2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla
Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2010-2011” ;
e a seguire : “VISTA la nota. 19 febbraio 2010, n. 2053
concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno
scolastico 2009/2010;”
“VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n.165,
pubblicato sulla G.U. –Serie Generale –n.234 del 6 ottobre
2010, concernente Regolamento recante disposizioni per
l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies
dell’art.1 del decreto legge n.134 del 2009, convertito con
modificazioni dalla legge n.167 del 2009, in materia di obblighi
per il personale della scuola di documentare i requisiti per
avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 e
dalla legge n.68 del 1999;
“VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione
del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010 ;
“VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione
del citato D.M. 68/2010”;
3 - Si ricorda alle SS.LL. che, analogamente allo scorso anno,
è prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il
personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e
dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.
Tale modulo (All. H ) è integrativo e non sostitutivo
della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli
domanda B1 e B2.
Si invitano le SS.LL. ad evidenziare – AVVERTENZE AL
BANDO – che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva,
i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S
nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della
priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33,
commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 devono essere
necessariamente riformulate dai candidati che presentino
domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in
quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non
riconfermate, si intendono non più possedute.
4 - Gli schemi di domanda sono conseguentemente
modificati come da allegati ( Allegati : B1, B2, F, e H)
che saranno inviati con successiva e-mail.
Si richiama l’attenzione dei competenti uffici che,
esclusivamente per la scelta delle istituzioni scolastiche
in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto di 1° fascia per l’ a. s. 2011/12 (Allegato G ),
sarà realizzata una apposita applicazione web nell’ambito
delle istanze on line del Miur.
Di conseguenza dovranno essere inviati :
a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati
B1 , B2, F e H mediante raccomandata a/r ovvero consegnati
a mano, all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia
d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;
b) tramite le istanze on line il modello di domanda
allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche.
Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo
in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’ Ufficio
territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al
momento dell’inoltro.
Tale modalità di trasmissione, estremamente semplificata,
consentirà la visualizzazione delle sedi già trasmesse per
l’anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione
delle sedi scolastiche esprimibili per l’a.s. 2011/2012,
evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori di
digitazione.
Ad ogni eventuale successivo aggiornamento saranno
riproposte le scelte già effettuate al fine di consentire
la modifica soltanto delle sedi di interesse.
Tale innovazione, i cui effetti positivi a favore dello
snellimento, della celerità e della certezza delle procedure
risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini
della trasmissione del modello G saranno contestuali in tutto il
territorio nazionale.
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line
suddetta saranno comunicati con successiva nota.
Al fine di favorire la procedura on line si raccomanda
ai competenti uffici di invitare gli aspiranti a procedere
alla registrazione alle istanze on line ove non fossero già registrati.
Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per
poter trasmettere l’allegato G via web.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza,
la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando
che la stessa viene diffusa mediante apposita pubblicazione
nelle news dei siti Intranet ed Internet di questo Ministero .
Si confida in un puntuale adempimento.
IL DIRETTORE GENERALE F.to Luciano Chiappetta

domenica 16 gennaio 2011

I precari Ata sono costretti ad “impugnare” il contratto a tempo determinato







« NUOVE REGOLE PER IMPUGNARE I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO »
« Il termine è il 22 gennaio 2011»
«Per Vertenza On Line scrivere a iusprecari@libero.it »
[La Legge 183/2010 (conosciuta come “Collegato Lavoro”) all’art. 32 introduce il termine di 60 giorni dalla conclusione per impugnare contratti di lavoro flessibili (contratti a termine, collaborazioni a progetto...) ritenuti illegittimi.
COME ERA PRIMA Il lavoratore aveva la possibilità di contestare un contratto a termine ritenuto illegittimo anche dopo molti mesi dalla sua conclusione.
COSA CAMBIA ADESSO
Il lavoratore dovrà impugnare il contratto ritenuto illegittimo entro 60 giorni dalla sua conclusione (scadenza, licenziamento, recesso…).
Il termine di 60 giorni per impugnare tali contratti vale anche per i rapporti a tempo determinato già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge: in questo caso perciò il termine decorre dal 24 novembre 2010.
MODALITA’ OPERATIVE
L’impugnazione deve essere effettuata al MIUR in forma scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:
-entro 60 giorni dal 24 novembre 2010 per i contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge 183/2010 (il termine è il 23 gennaio 2011)
-entro 60 giorni dalla data di conclusione per tutti i contratti a termine che si concludono dopo 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della Legge 183/2010)
L’impugnazione diviene efficace se entro i successivi 270 giorni viene effettuato il deposito del ricorso nella Cancelleria del Tribunale o la comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione.]
Leggi Art. 32. legge n.183/2010 –Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Per saperne di più, clicca QUi