[Strumento della proroga solo in presenza di inderogabili esigenze di funzionamento]
Ecco la nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 6887 del 27 giugno 2011 della Direzione Generale
Ufficio VI – Personale della scuola
Via Ripamonti, 85 – 20141 - Milano
di ogni ordine e grado della Lombardia
Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia
Oggetto: Proroghe contratti per supplenze del personale ATA
Come è noto, la circolare ministeriale del 21 giugno 2011, n. 5160 ha confermato, per l’a.s. 2010/11, la validità delle istruzioni impartite relativamente alle proroghe dei contratti del personale ATA con nota del 17 giugno 2010, n. 5986, la quale a sua volta richiamava le disposizioni contenute nella circolare del 10 giugno 2009, n. 8556.
Questa Direzione Generale, con nota del 3 maggio 2010, n. 6816, ha attribuito la competenza ad autorizzare le proroghe per l’a.s. 2009/10 ai dirigenti scolastici, nell’ambito della loro responsabilità. Per quanto riguarda l’a.s. 2010/11, si ribadisce quanto disposto da questo Ufficio con nota del 13 maggio 2011, n. 5383, con particolare riferimento alla necessità di utilizzare lo strumento della proroga solo in presenza di inderogabili esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica e alla conseguente impossibilità di concedere la fruizione delle ferie nel periodo interessato.
L’Amministrazione si riserva di eseguire i dovuti controlli per verificare l’effettiva presenza in servizio del personale beneficiario della proroga.
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