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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n.27 del 24 ottobre 2011, ha fornito chiarimenti sul collocamento obbligatorio e sul regime delle compensazioni. La materia, regolata dalla legge n. 68/99, è stata modificata dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148/11.
La norma prevede misure di semplificazione a favore delle imprese private che devono procedere per legge alle assunzioni relative al collocamento mirato, in particolare per tutte quelle che hanno più unità produttive sul territorio nazionale e quelle che fanno parte di un gruppo di imprese. Ciò potrà permettere un migliore tasso di attuazione della legge 68/99, che promuove l'inserimento e l' integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro.
Queste alcune delle novità.
Le imprese che occupano personale in diverse unità produttive, fermo restando il numero complessivo di disabili da assumere obbligatoriamente per legge (quota di riserva) possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento superiore a quello prescritto per la singola sede di lavoro, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive (c.d. compensazione territoriale).
Il nuovo sistema di compensazione ribadisce il principio del rispetto degli obblighi di assunzione previsti dalla L.68/99 (art. 3 e 18), ma modifica la previsione del DPR n.333/2000 che subordinava l’operatività della compensazione territoriale alla concessione di una apposita autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o del competente servizio provinciale. Ora è stabilito che gli obblighi devono essere rispettati a livello nazionale e che la compensazione territoriale è effettuata direttamente dai datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive, e che possono assumere, presso una unità produttiva, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello assegnabile a quella medesima unità produttiva; le eccedenze sono portate in compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità.
La stessa possibilità è estesa ai gruppi di imprese, cioè alle società collegate o controllate. In questi casi, ferme restando le aliquote cui ogni impresa è obbligata, un’impresa del gruppo con sede in Italia può assumere, in regime di collocamento obbligatorio, in numero maggiore di quanto previsto dalla legge n. 68/99, portando automaticamente in compensazione con le minori assunzioni effettuate da altra impresa del gruppo operante in Italia.
Il solo adempimento cui sono tenute le imprese interessate alla compensazione riguarda la presentazione in via telematica ai servizi competenti del prospetto informativo previsto dalla L. 68/99; il termine per comunicare l’eventuale compensazione, da parte delle singole aziende multi localizzate o della sola azienda capogruppo per i gruppi di imprese, tramite i servizi informatici regionali, è il 31 gennaio di ogni anno.
Per i datori di lavoro pubblici non è prevista la c.d. “automaticità” della compensazione: possono essere autorizzati alla compensazione per gli uffici di una stessa regione, con le modalità che saranno definite con una successiva direttiva del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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