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mercoledì 29 giugno 2011

Proroghe contratti personale ATA

[Strumento della proroga solo in presenza di inderogabili esigenze di funzionamento]

Ecco la nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 6887 del 27 giugno 2011 della Direzione Generale
Ufficio VI – Personale della scuola
Via Ripamonti, 85 – 20141 - Milano

Ai dirigenti scolastici delle scuole

di ogni ordine e grado della Lombardia

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia

Oggetto: Proroghe contratti per supplenze del personale ATA

Come è noto, la circolare ministeriale del 21 giugno 2011, n. 5160 ha confermato, per l’a.s. 2010/11, la validità delle istruzioni impartite relativamente alle proroghe dei contratti del personale ATA con nota del 17 giugno 2010, n. 5986, la quale a sua volta richiamava le disposizioni contenute nella circolare del 10 giugno 2009, n. 8556.

Questa Direzione Generale, con nota del 3 maggio 2010, n. 6816, ha attribuito la competenza ad autorizzare le proroghe per l’a.s. 2009/10 ai dirigenti scolastici, nell’ambito della loro responsabilità. Per quanto riguarda l’a.s. 2010/11, si ribadisce quanto disposto da questo Ufficio con nota del 13 maggio 2011, n. 5383, con particolare riferimento alla necessità di utilizzare lo strumento della proroga solo in presenza di inderogabili esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica e alla conseguente impossibilità di concedere la fruizione delle ferie nel periodo interessato.

L’Amministrazione si riserva di eseguire i dovuti controlli per verificare l’effettiva presenza in servizio del personale beneficiario della proroga.

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giovedì 9 giugno 2011

Condanna per l’Italia: con la Finanziaria 2006 violati i diritti del personale Ata della scuola


Per Saperne di Più: Telefonare allo 02.89423158 Studio Legale Avv.Sarina Amata

« Leonardo Donofrio (foto)dello IUniScuola suggerisce a Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia e delle Finanze, e a Mariastella GELMINI, ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di prevedere appositi fondi per risolvere la questione dell'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti Locali dallo 01.01.2000, per evitare delle figuracce in Europa leggi tutto »

By IL SOLE 24ore

La legge finanziaria del 2006 ha violato i diritti dei lavoratori Ata, amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola. La Corte dei diritti dell'Uomo condanna l'Italia per il mancato riconoscimento, ai fini retributivi dell'anzianità maturata dal personale Ata trasferito, con la legge 124 del 1999, dagli enti locali allo Stato. L'articolo 8 delle norme urgenti sul personale scolastico prevedeva che, nel passaggio, i dipendenti conservassero l'anzianità maturata nell'ente di provemienza. La "toppa" della Finanziaria 2006 Una disposizione che, oltre a incidere non poco sulla cassa dello Stato, creava, secondo il Governo, una differenza di trattamento, a parità di funzioni, con il personale ministeriale. Per arginare le sentenze con cui la Cassazione aveva accolto i ricorsi dei lavoratori che si erano visti negare il diritto al riconoscimento, l'Esecutivo era corso ai ripari con la legge finanziaria 266/2005. La Manovra forniva un'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 124/1999 in base alla quale l'integrazione nell'organico della nuova amministrazione andava fatto tenendo conto del trattamento salariale globale all'atto del trasferimento. Si facevano salvi i diritti acquisiti La "toppa" faceva salvi i diritti acquisiti grazie alle sentenze passate in giudicato, sulle quali la norma non poteva intervenire retroattivamente, ma era in grado di arginare i futuri ricorsi e invertire l'esito di quelli in procinto di essere esaminati dalla Suprema Corte. È stata questa la sorte dei 128 dipendenti della provincia di Milano e Novara che, incassato - per "l'effetto Finanziaria" - il parere negativo della Cassazione, si sono rivolti a Strasburgo, vincendo il ricorso.La violazione contestata Secondo la Cedu l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio è, nel caso esaminato, in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione sul diritto a un giusto processo. La "correzione in corsa" messa in atto con la Finanziaria era, infatti, intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali interni di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori "migranti" creando così un "legittimo affidamento" sulla possibilità di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione.Il vero scopo della Manovra secondo Strasburgo Scettici i giudici di Strasburgo anche sul vero scopo della manovra, che, a loro avviso, non era quello di colmare la lacuna legislativa per evitare una disparità di trattamento tra impiegati, ma era in realtà quello di salvaguardare l'interesse finanziario dello Stato minacciato dai ricorsi pendenti. La Cedu trova dunque che l'ingerenza sui diritti dei lavoratori sia stata sproporzionata rispetto all'interesse generale invocato da Roma. Il parere diverso della Consulta Di parere diverso la Corte Costituzionale che, con le sentenze 234 del 2007 e 311 del 2009, aveva giudicato legittimo l'intervento dell'Esecutivo, considerando la retroattività in linea con la Convenzione.
Leggi Scuola. ATA ex Enti Locali, rinvio della questione alla Corte di Giustizia Europea
I ricorsi al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dai ricorrenti - personale ATA ex Enti Locali sono stati promossi dagli avv.ti Amata...
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