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martedì 27 settembre 2011

9ª Giornata nazionale per l'abbattimento delle Barriere architettoniche

Presentazione
Domenica 2 ottobre 2011
la Presidenza del Consiglio, in occasione della 9ª Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, accoglie, come negli anni passati, gruppi di visitatori disabili ed i loro accompagnatori, che così possono accedere alle sale della storica sede del Governo, con funzionari che faranno loro da guida.

L’evento è stato istituito con Decreto 28 febbraio 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Fondo Italiano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (FIABA), che ha sottoscritto un protocollo d’Intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale strumento partecipativo con le seguenti finalità:



  • promuovere manifestazioni (visite guidate, convegni, seminari, dibattiti) sulle tematiche della diversità e sulle politiche di inclusione sociale;


  • operare per la diffusione di una cultura orientata ad eliminare le barriere architettoniche e ad evitare che ne vengano erette di nuove, anche attraverso la vigilanza degli organi preposti e il rispetto della normativa esistente;


  • attuare ulteriori azioni volte a diffondere la cultura della diversità come ricchezza della società, con il coinvolgimento attivo di persone, enti, istituzioni e associazioni, e a


  • rappresentare esempi di “ buone pratiche” che potranno essere diffuse e trasferite.
    Lo slogan scelto per la manifestazione è “Un mondo senza barriere è possibile! Costruiamolo con la Total Quality” per ricordare l’importanza della realizzazione di un ambiente di vita a qualità totale, accessibile e fruibile da tutti come garanzia di pari opportunità.

    Quest’anno la manifestazione si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
    La visita di Palazzo Chigi può essere richiesta da Associazioni e da singoli cittadini e per prenotare è necessario compilare per ciascun visitatore la scheda di prenotazione, spedirla via e-mail all’indirizzo segreteriaupgef@palazzochigi.it oppure via fax al n. 06.67794588 ed attendere una comunicazione di conferma.

    Le visite si svolgeranno ogni ora per tutto l’arco della giornata, a partire dalle ore 9.00.

    La campagna di divulgazione del Fiabaday, invece, si protrarrà per l’intero mese attraverso manifestazioni ed eventi organizzati su tutto il territorio nazionale dai partner sottoscrittori di Fiaba.

    L’evento per il terzo anno si arricchisce del “Palco FIABADAY” allestito per l’occasione davanti la sede del Governo dove dalle ore 09,00 alle ore 20,00 si terranno importanti dibattiti.

    Redazione Internet - Ivana Madonna (i.madonna@governo.it)

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giovedì 14 luglio 2011

Personale ATA: al via le graduatorie di circolo e di istituto

«Istanze on line dal 23 agosto 2011 alle ore 14,00 del 19 settembre 2011»
Ecco la nota Prot. n. 5787/ 12 luglio 2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio III

Oggetto: Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.

Come è noto con DD.MM. 19.04.2001, n. 75 e 24.03.2004, n. 35 sono stati costituiti rispettivamente elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e per l’inserimento/aggiornamento della graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico nonché la costituzione di elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie, per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.

E’ noto, altresì, che, contestualmente alla compilazione della domanda di aggiornamento/inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o elenchi di cui ai citati decreti, i candidati che desideravano essere inseriti anche nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia per le supplenze temporanee della medesima ed unica provincia dovevano compilare l’apposita scheda (all. B2-D.M. 75/01), indicando complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili professionali cui si aveva titolo.
L’attuale assetto del sistema scolastico statale dovuto al processo di riorganizzazione della rete scolastica ha determinato che non poche istituzioni scolastiche, all’epoca indicate, non siano più, oggi, esprimibili ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, per cui di fatto si è ridotto il numero delle stesse istituzioni che l’aspirante aveva indicato con le procedure avviate dai DD.MM. 75/01 e 35/04.
Conseguentemente coloro che a pieno titolo sono già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e coloro che a pieno titolo sono già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento, avendo diritto ad essere inseriti nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto della medesima provincia, possono presentare , ai fini del conferimento di supplenze temporanee , la domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto nella stessa provincia nella cui graduatoria provinciale per le supplenze sono già inseriti, esercitando nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici, secondo i termini e le modalità disciplinati dalla presente nota (art. 4, comma 3 del D.M. 19.4.2001, n. 75).
In assenza di tale opzione restano confermate le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte, a meno che il relativo codice non abbia perso validità per effetto del dimensionamento.
Tutti gli aspiranti della seconda fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali. Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell’ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali.
La domanda per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, unica per tutti i profili per cui l’aspirante ha titolo, deve essere compilata e trasmessa esclusivamente via web, tramite le istanze on line dal 23 agosto 2011 alle ore 14,00 del 19 settembre 2011.
Ciascun aspirante a supplenza temporanea può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili professionali cui ha titolo. Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante può, rispetto al numero delle istituzioni scolastiche già prescelte (All. B2-D.M. 75/01) sostituirle tutte o in parte.
Al fine di ottenere l’inclusione nelle predette graduatorie di circolo e istituto, anche i candidati già inclusi a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e coloro che a pieno titolo sono già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento, e che non abbiano prodotto, all’epoca, alcuna domanda possono produrre l’allegato A, esercitando le opzioni concernenti le istituzioni scolastiche.
La modalità di trasmissione tramite le istanze on line, estremamente semplificata, consente la visualizzazione e la conseguente selezione delle sedi scolastiche dall’aspirante evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori di trascrizione dei codici delle scuole e prevede, anche, la possibilità di visualizzare le eventuali sedi su cui l’aspirante era già presente nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.
La presentazione dell’ istanza con modalità Web, conforme al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, si articola in due momenti principali, il primo propedeutico al secondo:

  • La “Registrazione” da parte dell’utente , che prevede il riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell’aspirante (funzione sempre disponibile);
  • L’ “Inserimento” dell’istanza on line da parte dell’utente (funzione disponibile dal 23 agosto 2011).

La domanda presentata con la suddetta modalità non deve essere inviata in formato cartaceo all’ufficio scolastico provinciale competente in quanto l’ufficio è in grado di vedere i dati immediatamente dopo l’inoltro.
Nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line - Registrazione” allestita sul sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di supporto per gli utenti che vorranno utilizzare gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione.
Agli Uffici Scolastici Regionali, è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui alla presente nota.
Si richiama l’attenzione che la procedura non concerne una riapertura dei termini per l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o degli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali, ma solo la necessaria attualizzazione delle sedi di anagrafe delle istituzioni scolastiche.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente nota si applicano ,purchè compatibili, le disposizioni di cui al D.M. 19.04.2001, n. 75.
Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTERNET (www.istruzione.it ) ed INTRANET.

Si confida in un puntuale adempimento. IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

mercoledì 29 giugno 2011

Proroghe contratti personale ATA

[Strumento della proroga solo in presenza di inderogabili esigenze di funzionamento]

Ecco la nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 6887 del 27 giugno 2011 della Direzione Generale
Ufficio VI – Personale della scuola
Via Ripamonti, 85 – 20141 - Milano

Ai dirigenti scolastici delle scuole

di ogni ordine e grado della Lombardia

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia

Oggetto: Proroghe contratti per supplenze del personale ATA

Come è noto, la circolare ministeriale del 21 giugno 2011, n. 5160 ha confermato, per l’a.s. 2010/11, la validità delle istruzioni impartite relativamente alle proroghe dei contratti del personale ATA con nota del 17 giugno 2010, n. 5986, la quale a sua volta richiamava le disposizioni contenute nella circolare del 10 giugno 2009, n. 8556.

Questa Direzione Generale, con nota del 3 maggio 2010, n. 6816, ha attribuito la competenza ad autorizzare le proroghe per l’a.s. 2009/10 ai dirigenti scolastici, nell’ambito della loro responsabilità. Per quanto riguarda l’a.s. 2010/11, si ribadisce quanto disposto da questo Ufficio con nota del 13 maggio 2011, n. 5383, con particolare riferimento alla necessità di utilizzare lo strumento della proroga solo in presenza di inderogabili esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica e alla conseguente impossibilità di concedere la fruizione delle ferie nel periodo interessato.

L’Amministrazione si riserva di eseguire i dovuti controlli per verificare l’effettiva presenza in servizio del personale beneficiario della proroga.

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giovedì 9 giugno 2011

Condanna per l’Italia: con la Finanziaria 2006 violati i diritti del personale Ata della scuola


Per Saperne di Più: Telefonare allo 02.89423158 Studio Legale Avv.Sarina Amata

« Leonardo Donofrio (foto)dello IUniScuola suggerisce a Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia e delle Finanze, e a Mariastella GELMINI, ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di prevedere appositi fondi per risolvere la questione dell'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti Locali dallo 01.01.2000, per evitare delle figuracce in Europa leggi tutto »

By IL SOLE 24ore

La legge finanziaria del 2006 ha violato i diritti dei lavoratori Ata, amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola. La Corte dei diritti dell'Uomo condanna l'Italia per il mancato riconoscimento, ai fini retributivi dell'anzianità maturata dal personale Ata trasferito, con la legge 124 del 1999, dagli enti locali allo Stato. L'articolo 8 delle norme urgenti sul personale scolastico prevedeva che, nel passaggio, i dipendenti conservassero l'anzianità maturata nell'ente di provemienza. La "toppa" della Finanziaria 2006 Una disposizione che, oltre a incidere non poco sulla cassa dello Stato, creava, secondo il Governo, una differenza di trattamento, a parità di funzioni, con il personale ministeriale. Per arginare le sentenze con cui la Cassazione aveva accolto i ricorsi dei lavoratori che si erano visti negare il diritto al riconoscimento, l'Esecutivo era corso ai ripari con la legge finanziaria 266/2005. La Manovra forniva un'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 124/1999 in base alla quale l'integrazione nell'organico della nuova amministrazione andava fatto tenendo conto del trattamento salariale globale all'atto del trasferimento. Si facevano salvi i diritti acquisiti La "toppa" faceva salvi i diritti acquisiti grazie alle sentenze passate in giudicato, sulle quali la norma non poteva intervenire retroattivamente, ma era in grado di arginare i futuri ricorsi e invertire l'esito di quelli in procinto di essere esaminati dalla Suprema Corte. È stata questa la sorte dei 128 dipendenti della provincia di Milano e Novara che, incassato - per "l'effetto Finanziaria" - il parere negativo della Cassazione, si sono rivolti a Strasburgo, vincendo il ricorso.La violazione contestata Secondo la Cedu l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio è, nel caso esaminato, in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione sul diritto a un giusto processo. La "correzione in corsa" messa in atto con la Finanziaria era, infatti, intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali interni di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori "migranti" creando così un "legittimo affidamento" sulla possibilità di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione.Il vero scopo della Manovra secondo Strasburgo Scettici i giudici di Strasburgo anche sul vero scopo della manovra, che, a loro avviso, non era quello di colmare la lacuna legislativa per evitare una disparità di trattamento tra impiegati, ma era in realtà quello di salvaguardare l'interesse finanziario dello Stato minacciato dai ricorsi pendenti. La Cedu trova dunque che l'ingerenza sui diritti dei lavoratori sia stata sproporzionata rispetto all'interesse generale invocato da Roma. Il parere diverso della Consulta Di parere diverso la Corte Costituzionale che, con le sentenze 234 del 2007 e 311 del 2009, aveva giudicato legittimo l'intervento dell'Esecutivo, considerando la retroattività in linea con la Convenzione.
Leggi Scuola. ATA ex Enti Locali, rinvio della questione alla Corte di Giustizia Europea
I ricorsi al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dai ricorrenti - personale ATA ex Enti Locali sono stati promossi dagli avv.ti Amata...
POST CORRELATI
>>>Ata transitati dagli enti locali allo Stato: Oltre alla beffa il danno!!!
>>>Ata ex enti locali,"campa cavallo che l'erba cresce"

>>>IUniScuola. Sentenza n.311/09 della Corte Costituzionale

mercoledì 25 maggio 2011

Posizioni economiche personale ata – ipotesi di Accordo nazionale 12 maggio 2011 - graduatorie provinciali – gestione transitoria -

Il 12 maggio 2011 è stato sottoscritto, tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto del comparto scuola, l’ipotesi di Accordo nazionale con il quale vengono rese a carattere permanente le disposizioni di cui agli Accordi nazionali 20 ottobre 2008 e 12 marzo 2009, di seguito denominati rispettivamente Accordo 2008 e Accordo 2009, con i quali sono state disciplinate le modalità di attribuzione, al personale ATA delle aree contrattuali “A” e “B”, delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Il presente Accordo nasce, quindi, dall’esigenza di regolamentare nuove procedure concorsuali, ma anche allo scopo di consentire che ciò avvenga autonomamente in sede locale, allorquando si realizzino le condizioni che impongono l’avvio di nuove procedure.

La disciplina diramata con l’ipotesi di Accordo assume carattere permanente, per le posizioni economiche da attribuire dal 1° settembre 2012.

Per tale motivo, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per il perfezionamento dell’Accordo e, quindi, per l’espletamento delle procedure concorsuali, all’articolo 9 del testo allegato è stata prevista la gestione a carattere temporaneo per le graduatorie necessarie per le posizioni economiche che si rendono disponibili al 1° settembre 2011.

Pertanto, gli Uffici regionali, in presenza di graduatorie esaurite ovvero in via di esaurimento, devono indire urgentemente, secondo la calendarizzazione e le modalità di seguito riportate, nuove procedure concorsuali per le posizioni economiche da attribuire sia per surroga di precedenti beneficiari in quiescenza dal 1° settembre (vedi allegati 3 e 4), sia perché mai attribuite per carenza di aspiranti.
leggi tutto

domenica 8 maggio 2011

Graduatorie permanenti e d’istituto di prima fascia del personale ATA

Ecco la nota del 06 maggio 2011, prot. n. 3912 - del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico
By La Tecnica della Scuola


«Si rende nota la tempistica delle attività tecnico-amministrative successive alla comunicazione via web delle istanze on line per la scelta delle sedi:

• conclusione attività di acquisizione delle domande di inserimento nelle graduatorie permanenti da parte degli uffici provinciali: entro il 20 maggio;
• presa in carico dei modelli trasmessi via web, a cura del sistema informativo: entro il 25 maggio;
• acquisizione, da parte degli uffici provinciali, dei modelli delle sedi corrispondenti a codici fiscali disallineati nella domanda presente a sistema rispetto all’allegato G trasmesso tramite le istanze on line (in questa fase possono rientrare anche le regolarizzazioni relative agli aspiranti che hanno inoltrato ladomanda, ma con successivo accesso hanno cancellato il pdf precedentemente prodotto; per questa casistica è stato già fornito agli uffici interessati un apposito file excel): entro fine maggio;
• prenotazione, da parte degli uffici provinciali, delle graduatorie provinciali provvisorie: a partire dal 10 giugno;
• prenotazione, da parte degli uffici provinciali, delle graduatorie provinciali definitive: a partire dal 20 giugno;
• prenotazione, da parte degli uffici provinciali, delle conferme automatiche delle sedi dell’anno precedente per gli aspiranti che non hanno presentato l’allegato G via web: a partire dal 20 giugno;
• prenotazione, da parte degli uffici provinciali, delle graduatorie d’istituto definitive di prima fascia: a partire dal 21 giugno.
• prenotazione, da parte degli uffici provinciali, della diffusione telematica delle graduatorie d’istituto definitive di prima fascia: a partire dal 22 giugno.

Si informano, inoltre, i competenti uffici che il manuale utente aggiornato delle funzioni disponibili a supporto del procedimento sarà disponibile sul portale Sidi, alla voce Reclutamento, entro il prossimo 20 maggio.

IL DIRETTORE GENERALELuciano Chiappettaenerale per il personale scolastico»

venerdì 25 marzo 2011

Attività usuranti certificate dal datore di lavoro


Potranno chiedere la pensione con tre anni di anticipo, rispetto agli altri lavoratori dipendenti, i lavoratori impegnati in lavori usuranti: è quanto prevede lo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall’articolo 1 della legge 183/2010.
Tale disposizione riguarda:
- i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti in galleria, lavori nelle cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro;
- i lavoratori subordinati notturni;
- i la voratori addetti alla cosiddetta “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Per godere del beneficio pensionistico è necessario che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e che siano state svolte per almeno sette anni negli ultimi 10, nel caso di decorrenza entro il 31 dicembre 2017, mentre dal 2018 bisognerà aver effettuato lavori faticosi per metà della propria vita lavorativa. Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio pensionistico.
Nel caso di erogazione dei benefici sulla base di documentazione non veritiera il datore di lavoro che l’ha fornita
è tenuto al pagamento di una sanzione in favore degli istituti previdenziali eroganti.
LEGGI Dossier “Lavori usuranti: in pensione con tre anni di anticipo”