«Istanze on line dal 23 agosto 2011 alle ore 14,00 del 19 settembre  2011»Oggetto: Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.
Come è noto con DD.MM. 19.04.2001, n. 75 e 24.03.2004, n. 35 sono stati costituiti rispettivamente elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e per l’inserimento/aggiornamento della graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico nonché la costituzione di elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie, per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.E’ noto, altresì, che, contestualmente  alla compilazione della domanda di aggiornamento/inserimento nella graduatoria  provinciale ad esaurimento o elenchi di cui ai citati decreti, i candidati che  desideravano essere inseriti anche nelle corrispondenti graduatorie di circolo e  di istituto di seconda fascia per le supplenze temporanee della medesima ed  unica provincia dovevano compilare l’apposita scheda (all. B2-D.M. 75/01),  indicando complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per  l’insieme dei profili professionali cui si aveva titolo.
L’attuale assetto  del sistema scolastico statale dovuto al processo di riorganizzazione della rete  scolastica ha determinato che non poche istituzioni scolastiche, all’epoca  indicate, non siano più, oggi, esprimibili ai fini dell’inserimento nelle  graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, per cui di fatto si è  ridotto il numero delle stesse istituzioni che l’aspirante aveva indicato con le  procedure avviate dai DD.MM. 75/01 e 35/04.
Conseguentemente coloro che a  pieno titolo sono già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di  collaboratore scolastico e coloro che a pieno titolo sono già inseriti negli  elenchi provinciali ad esaurimento, avendo diritto ad essere inseriti nella  seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto della  medesima provincia, possono presentare , ai fini del conferimento di supplenze  temporanee , la domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale,  nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto nella stessa  provincia nella cui graduatoria provinciale per le supplenze sono già inseriti,  esercitando nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici, secondo i  termini e le modalità disciplinati dalla presente nota (art. 4, comma 3 del D.M.  19.4.2001, n. 75).
In assenza di tale opzione restano confermate le  istituzioni scolastiche già precedentemente scelte, a meno che il relativo  codice non abbia perso validità per effetto del dimensionamento.
Tutti gli  aspiranti della seconda fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante  dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle  corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore  scolastico e/o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili  professionali. Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell’ambito della  predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente  inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato  30 giorni di servizio nelle scuole statali.
La domanda per  l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, unica  per tutti i profili per cui l’aspirante ha titolo, deve essere compilata e  trasmessa esclusivamente via web, tramite le istanze on line dal 23 agosto 2011  alle ore 14,00 del 19 settembre 2011.
Ciascun aspirante a supplenza  temporanea può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni  scolastiche per l’insieme dei profili professionali cui ha titolo. Nel limite  delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante può, rispetto al numero delle  istituzioni scolastiche già prescelte (All. B2-D.M. 75/01) sostituirle tutte o  in parte.
Al fine di ottenere l’inclusione nelle predette graduatorie di  circolo e istituto, anche i candidati già inclusi a pieno titolo nelle  graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e coloro che  a pieno titolo sono già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento, e che  non abbiano prodotto, all’epoca, alcuna domanda possono produrre l’allegato A,  esercitando le opzioni concernenti le istituzioni scolastiche.
La modalità di  trasmissione tramite le istanze on line, estremamente semplificata, consente la  visualizzazione e la conseguente selezione delle sedi scolastiche dall’aspirante  evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori di trascrizione dei  codici delle scuole e prevede, anche, la possibilità di visualizzare le   eventuali sedi su cui l’aspirante era già presente nelle precedenti graduatorie  di circolo e di istituto di seconda fascia.
La presentazione dell’ istanza  con modalità Web, conforme al codice dell’amministrazione digitale di cui al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4  aprile 2006, n.159, si articola in due momenti principali, il primo propedeutico  al secondo:
- La “Registrazione” da parte dell’utente , che prevede il riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell’aspirante (funzione sempre disponibile);
 - L’ “Inserimento” dell’istanza on line da parte dell’utente (funzione disponibile dal 23 agosto 2011).
 
La domanda presentata con la suddetta modalità non deve essere inviata in  formato cartaceo all’ufficio scolastico provinciale competente in quanto  l’ufficio è in grado di vedere i dati immediatamente dopo  l’inoltro.
Nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line - Registrazione”  allestita sul sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di  supporto per gli utenti che vorranno utilizzare gli strumenti informatici per la  presentazione delle istanze in questione.
Agli Uffici Scolastici Regionali, è  affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui alla  presente nota.
Si richiama l’attenzione che la procedura non concerne una  riapertura dei termini per l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie  provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o degli elenchi  provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali, ma solo la  necessaria attualizzazione delle sedi di anagrafe delle istituzioni  scolastiche.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente nota si  applicano ,purchè compatibili, le disposizioni di cui al D.M. 19.04.2001, n. 75.
Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la  presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che  la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTERNET (www.istruzione.it )  ed INTRANET. 
F.to Luciano Chiappetta