IUniScuoLa: Ecco la nota n. 634 del 27 gennaio 2011 del MIUR inviata ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
«OGGETTO: ccni 15 dicembre 2010 – ripartizione economie personale ATA (articolo 2, c. 7, seq. contr.le 25 luglio 2008) – rilevazione personale non avente titolo-
Il 15 dicembre 2010 è stato sottoscritto il contratto integrativo di cui in oggetto, mediante il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle economie di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, concernente la rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e l’assegnazione di nuove posizioni economiche nell’area contrattuale “B”.
Il personale beneficiario dell’importo una tantum di 180,08 euro (lordo dipendente, procapite), è il personale ATA in servizio nell’anno scolastico 2008/2009, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché il personale non di ruolo con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine dell’attività didattica.
Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ha titolo a percepire il predetto emolumento purchè il rapporto di lavoro non sia stato risolto anticipatamente.
Il contratto in argomento ha ottenuto la prescritta certificazione sulla compatibilità
economico-finanziaria a condizione che la corresponsione dell’una tantum sia subordinata alla
verifica dell’effettivo svolgimento delle funzioni, opportunamente certificato dai Dirigenti scolastici.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti scolastici a trasmettere, nel periodo intercorrente dal 1° all’8 febbraio p.v., utilizzando le apposite funzioni che saranno rese disponibili al SIDI e con le modalità indicate nella pertinente pagina relativa alle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, l’indicazione dei nominativi del personale di ruolo che nel sopraccitato anno scolastico 2008/2009, pur essendo incardinato nella istituzione scolastica, non ha prestato effettivo servizio per l’intero anno scolastico.
Come"effettivo servizio prestato nella scuola" deve intendersi anche quello svolto dal personale in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Per il personale oggetto di provvedimenti aventi effetto limitato all’anno scolastico (utilizzazione e assegnazione provvisoria) che non abbia prestato servizio in alcuna istituzione scolastica, la comunicazione della esclusione dal beneficio deve essere comunque effettuata dalla scuola di titolarità.
Per quel che concerne il personale con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine delle lezioni, deve essere segnalato, come innanzi indicato, il personale che abbia (o per il quale sia stato) anticipatamente risolto il rapporto di lavoro. Il medesimo, infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato Contratto, non matura il diritto a percepire l’una tantum.
Qualora l’istituzione scolastica non debba comunicare alcun nominativo, procederà in ogni caso alla segnalazione negativa, utilizzando l’apposita funzione “Nessuna rilevazione da effettuare”.
A conclusione della rilevazione, l’una tantum sarà corrisposta mediante i ruoli di spesa fissa. In merito, si sottolinea l’esigenza del rispetto dei tempi indicati, anche per la segnalazione negativa, poiché il mancato riscontro da parte dell’istituzione scolastica comporta l’impossibilità, da parte di questo Ministero, di formulare, congiuntamente al MEF, l’elencazione degli aventi titolo.
Si prega, inoltre, di evidenziare ai Dirigenti scolastici che la trasmissione dei dati in
argomento, ivi compresi quelli delle sedi accorpate a seguito di dimensionamento ex DPR 233/88, avviene sotto loro responsabilità, in quanto assorbente della certificazione richiesta dalla Funzione pubblica, quale requisito necessario per la corresponsione dell’emolumento in questione. In proposito i medesimi Dirigenti avranno cura di disporre la conservazione agli atti della stampa della
scheda di trasmissione, debitamente firmata.
Le istituzioni scolastiche possono contattare per eventuali problematiche il numero verde disponibile all’help-desk.
Si ringrazia. -IL DIRETTORE GENERALE - f.to Luciano Chiappetta»
"Impiegati,tecnici e collaboratori scolastici:insieme per dare vita ad un fronte di tutela "CONTATTI INFO: E-mail iuniscuola@...
Associazione Istruzione Unita Scuola-Sede Nazionale: Via Olona n.19-20123 Milano Info+393466872531
sabato 29 gennaio 2011
giovedì 20 gennaio 2011
Concorsi 24 mesi A.T.A, Il Ministero preannuncia i Bandi
«IUniscuoLa: assistenza e consulenza scolastica on line info 02 39810868
346 6872531 e per appuntamento info:388.3642614. e-mail iuniscuola.fr@alice.it»
Ecco la nota Prot. n. 402 del 20 gennaio 2011del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Dipartimento per l’istruzione Direzione generale per il personale scolastico -D.G. per il personale della scuola Uff.III
AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI
LORO SEDI
Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2010/2011 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.
I Direttori Generali di ciascun Ufficio Scolastico Regionale con
esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome
di Trento e Bolzano, nel minor tempo possibile, dovranno indire
i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale
ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo 297/94
ed in base alla O.M. 23.02.2009, n. 21 .
Nella predisposizione dei relativi bandi si dovrà, ovviamente,
tenere conto dei cambiamenti di fatto intervenuti, apportando
le opportune integrazioni e modifiche .
1 – Tutti i riferimenti all’anno scolastico 2009/2010 devono essere
modificati con riferimento all’anno scolastico 2010/2011 .
2 – Nelle premesse:
a) dopo la dizione “ VISTO il D.M. 24.3.2004 , n. 35 concernente la
formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le
supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella
di valutazione dei titoli inserire la dizione “VISTO D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale”,
aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
recante codice dell'amministrazione digitale".
b) dopo la dizione “VISTO Il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione
del citato D.M. 82/09” inserire la dizione “ VISTO l’art. 7 c. 4 ter
del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio
2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla
Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2010-2011” ;
e a seguire : “VISTA la nota. 19 febbraio 2010, n. 2053
concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno
scolastico 2009/2010;”
“VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n.165,
pubblicato sulla G.U. –Serie Generale –n.234 del 6 ottobre
2010, concernente Regolamento recante disposizioni per
l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies
dell’art.1 del decreto legge n.134 del 2009, convertito con
modificazioni dalla legge n.167 del 2009, in materia di obblighi
per il personale della scuola di documentare i requisiti per
avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 e
dalla legge n.68 del 1999;
“VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione
del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010 ;
“VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione
del citato D.M. 68/2010”;
3 - Si ricorda alle SS.LL. che, analogamente allo scorso anno,
è prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il
personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e
dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.
Tale modulo (All. H ) è integrativo e non sostitutivo
della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli
domanda B1 e B2.
Si invitano le SS.LL. ad evidenziare – AVVERTENZE AL
BANDO – che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva,
i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S
nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della
priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33,
commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 devono essere
necessariamente riformulate dai candidati che presentino
domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in
quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non
riconfermate, si intendono non più possedute.
4 - Gli schemi di domanda sono conseguentemente
modificati come da allegati ( Allegati : B1, B2, F, e H)
che saranno inviati con successiva e-mail.
Si richiama l’attenzione dei competenti uffici che,
esclusivamente per la scelta delle istituzioni scolastiche
in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto di 1° fascia per l’ a. s. 2011/12 (Allegato G ),
sarà realizzata una apposita applicazione web nell’ambito
delle istanze on line del Miur.
Di conseguenza dovranno essere inviati :
a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati
B1 , B2, F e H mediante raccomandata a/r ovvero consegnati
a mano, all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia
d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;
b) tramite le istanze on line il modello di domanda
allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche.
Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo
in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’ Ufficio
territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al
momento dell’inoltro.
Tale modalità di trasmissione, estremamente semplificata,
consentirà la visualizzazione delle sedi già trasmesse per
l’anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione
delle sedi scolastiche esprimibili per l’a.s. 2011/2012,
evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori di
digitazione.
Ad ogni eventuale successivo aggiornamento saranno
riproposte le scelte già effettuate al fine di consentire
la modifica soltanto delle sedi di interesse.
Tale innovazione, i cui effetti positivi a favore dello
snellimento, della celerità e della certezza delle procedure
risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini
della trasmissione del modello G saranno contestuali in tutto il
territorio nazionale.
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line
suddetta saranno comunicati con successiva nota.
Al fine di favorire la procedura on line si raccomanda
ai competenti uffici di invitare gli aspiranti a procedere
alla registrazione alle istanze on line ove non fossero già registrati.
Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per
poter trasmettere l’allegato G via web.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza,
la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando
che la stessa viene diffusa mediante apposita pubblicazione
nelle news dei siti Intranet ed Internet di questo Ministero .
Si confida in un puntuale adempimento.
IL DIRETTORE GENERALE F.to Luciano Chiappetta
346 6872531 e per appuntamento info:388.3642614. e-mail iuniscuola.fr@alice.it»
Ecco la nota Prot. n. 402 del 20 gennaio 2011del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Dipartimento per l’istruzione Direzione generale per il personale scolastico -D.G. per il personale della scuola Uff.III
AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI
LORO SEDI
Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2010/2011 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.
I Direttori Generali di ciascun Ufficio Scolastico Regionale con
esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome
di Trento e Bolzano, nel minor tempo possibile, dovranno indire
i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale
ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo 297/94
ed in base alla O.M. 23.02.2009, n. 21 .
Nella predisposizione dei relativi bandi si dovrà, ovviamente,
tenere conto dei cambiamenti di fatto intervenuti, apportando
le opportune integrazioni e modifiche .
1 – Tutti i riferimenti all’anno scolastico 2009/2010 devono essere
modificati con riferimento all’anno scolastico 2010/2011 .
2 – Nelle premesse:
a) dopo la dizione “ VISTO il D.M. 24.3.2004 , n. 35 concernente la
formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le
supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella
di valutazione dei titoli inserire la dizione “VISTO D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale”,
aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
recante codice dell'amministrazione digitale".
b) dopo la dizione “VISTO Il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione
del citato D.M. 82/09” inserire la dizione “ VISTO l’art. 7 c. 4 ter
del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio
2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla
Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2010-2011” ;
e a seguire : “VISTA la nota. 19 febbraio 2010, n. 2053
concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno
scolastico 2009/2010;”
“VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n.165,
pubblicato sulla G.U. –Serie Generale –n.234 del 6 ottobre
2010, concernente Regolamento recante disposizioni per
l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies
dell’art.1 del decreto legge n.134 del 2009, convertito con
modificazioni dalla legge n.167 del 2009, in materia di obblighi
per il personale della scuola di documentare i requisiti per
avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 e
dalla legge n.68 del 1999;
“VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione
del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010 ;
“VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione
del citato D.M. 68/2010”;
3 - Si ricorda alle SS.LL. che, analogamente allo scorso anno,
è prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il
personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e
dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.
Tale modulo (All. H ) è integrativo e non sostitutivo
della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli
domanda B1 e B2.
Si invitano le SS.LL. ad evidenziare – AVVERTENZE AL
BANDO – che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva,
i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S
nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della
priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33,
commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 devono essere
necessariamente riformulate dai candidati che presentino
domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in
quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non
riconfermate, si intendono non più possedute.
4 - Gli schemi di domanda sono conseguentemente
modificati come da allegati ( Allegati : B1, B2, F, e H)
che saranno inviati con successiva e-mail.
Si richiama l’attenzione dei competenti uffici che,
esclusivamente per la scelta delle istituzioni scolastiche
in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto di 1° fascia per l’ a. s. 2011/12 (Allegato G ),
sarà realizzata una apposita applicazione web nell’ambito
delle istanze on line del Miur.
Di conseguenza dovranno essere inviati :
a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati
B1 , B2, F e H mediante raccomandata a/r ovvero consegnati
a mano, all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia
d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;
b) tramite le istanze on line il modello di domanda
allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche.
Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo
in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’ Ufficio
territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al
momento dell’inoltro.
Tale modalità di trasmissione, estremamente semplificata,
consentirà la visualizzazione delle sedi già trasmesse per
l’anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione
delle sedi scolastiche esprimibili per l’a.s. 2011/2012,
evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori di
digitazione.
Ad ogni eventuale successivo aggiornamento saranno
riproposte le scelte già effettuate al fine di consentire
la modifica soltanto delle sedi di interesse.
Tale innovazione, i cui effetti positivi a favore dello
snellimento, della celerità e della certezza delle procedure
risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini
della trasmissione del modello G saranno contestuali in tutto il
territorio nazionale.
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line
suddetta saranno comunicati con successiva nota.
Al fine di favorire la procedura on line si raccomanda
ai competenti uffici di invitare gli aspiranti a procedere
alla registrazione alle istanze on line ove non fossero già registrati.
Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per
poter trasmettere l’allegato G via web.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza,
la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando
che la stessa viene diffusa mediante apposita pubblicazione
nelle news dei siti Intranet ed Internet di questo Ministero .
Si confida in un puntuale adempimento.
IL DIRETTORE GENERALE F.to Luciano Chiappetta
domenica 16 gennaio 2011
I precari Ata sono costretti ad “impugnare” il contratto a tempo determinato

« NUOVE REGOLE PER IMPUGNARE I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO »
« Il termine è il 22 gennaio 2011»
«Per Vertenza On Line scrivere a iusprecari@libero.it »
« Il termine è il 22 gennaio 2011»
«Per Vertenza On Line scrivere a iusprecari@libero.it »
[La Legge 183/2010 (conosciuta come “Collegato Lavoro”) all’art. 32 introduce il termine di 60 giorni dalla conclusione per impugnare contratti di lavoro flessibili (contratti a termine, collaborazioni a progetto...) ritenuti illegittimi.
COME ERA PRIMA Il lavoratore aveva la possibilità di contestare un contratto a termine ritenuto illegittimo anche dopo molti mesi dalla sua conclusione.
COSA CAMBIA ADESSO
Il lavoratore dovrà impugnare il contratto ritenuto illegittimo entro 60 giorni dalla sua conclusione (scadenza, licenziamento, recesso…).
Il termine di 60 giorni per impugnare tali contratti vale anche per i rapporti a tempo determinato già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge: in questo caso perciò il termine decorre dal 24 novembre 2010.
MODALITA’ OPERATIVE
L’impugnazione deve essere effettuata al MIUR in forma scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:
-entro 60 giorni dal 24 novembre 2010 per i contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge 183/2010 (il termine è il 23 gennaio 2011)
-entro 60 giorni dalla data di conclusione per tutti i contratti a termine che si concludono dopo 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della Legge 183/2010)
L’impugnazione diviene efficace se entro i successivi 270 giorni viene effettuato il deposito del ricorso nella Cancelleria del Tribunale o la comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione.]
Leggi Art. 32. legge n.183/2010 –Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Per saperne di più, clicca QUi
COME ERA PRIMA Il lavoratore aveva la possibilità di contestare un contratto a termine ritenuto illegittimo anche dopo molti mesi dalla sua conclusione.
COSA CAMBIA ADESSO
Il lavoratore dovrà impugnare il contratto ritenuto illegittimo entro 60 giorni dalla sua conclusione (scadenza, licenziamento, recesso…).
Il termine di 60 giorni per impugnare tali contratti vale anche per i rapporti a tempo determinato già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge: in questo caso perciò il termine decorre dal 24 novembre 2010.
MODALITA’ OPERATIVE
L’impugnazione deve essere effettuata al MIUR in forma scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:
-entro 60 giorni dal 24 novembre 2010 per i contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge 183/2010 (il termine è il 23 gennaio 2011)
-entro 60 giorni dalla data di conclusione per tutti i contratti a termine che si concludono dopo 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della Legge 183/2010)
L’impugnazione diviene efficace se entro i successivi 270 giorni viene effettuato il deposito del ricorso nella Cancelleria del Tribunale o la comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione.]
Leggi Art. 32. legge n.183/2010 –Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Per saperne di più, clicca QUi
venerdì 22 ottobre 2010
USR Lombardia: Mobilità professionale personale ATA
Indicazioni operative in merito all’assegnazione della sede provvisoria al personale ATA avente titolo alla mobilità professionale.
IUniScuoLa: ecco la nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 16900 -Milano, 22 ottobre 2010 Direzione Generale Ufficio VI – Personale della scuola Via Ripamonti, 85 – 20141 - Milano
Ai dirigenti degli Ambiti Territorialidella Lombardia
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine grado
Oggetto: Mobilità professionale personale ATA: assegnazione sede provvisoria
Facendo seguito alle note ministeriali 15 ottobre 2010, prot. AOODGPERS 8962, e 5 ottobre 2010, prot. AOODGPERS 9250, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.I. 3 dicembre 2009, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative in merito all’assegnazione della sede provvisoria al personale ATA avente titolo alla mobilità professionale.
Dopo aver proceduto alla pubblicazione delle graduatorie definitive secondo quanto indicato nella nota 7 ottobre 2010, prot. AOODGPERS 9002, e dopo aver accertato con estrema cura la corrispondenza tra i requisiti dichiarati dagli interessati all’atto delle presentazioni delle istanze e quelli realmente posseduti, le SS.LL. assegneranno le sedi provvisorie agli aventi titolo alla mobilità professionale secondo le seguenti modalità, in stretto ordine sequenziale.
1) Conferma sulla sede di servizio: coloro che, a qualunque titolo, stiano svolgendo incarichi di durata annuale nell’area e nella qualifica per la quale conseguono la mobilità professionale, dovranno essere confermati nella sede di attuale servizio. Si precisa che, per poter procedere secondo questa modalità nei passaggi dall’area A all’area B, è necessario che gli interessati stiano attualmente ricoprendo posti vacanti in organico di diritto; per i passaggi all’area D, sarà sufficiente che gli interessati siano destinatari di un contratto fino al 31/08/11.
2) Attribuzione dei posti accantonati: qualora gli aventi titolo alla mobilità professionale non stiano attualmente svolgendo incarichi nell’area e nel profilo di destinazione, ovvero, pur svolgendoli, non siano destinatari di contratti fino al 31/08/2011, non sarà possibile procedere secondo quanto esposto al punto precedente. Pertanto le SS.LL., espletate le procedure di conferma di cui al punto 1), assegneranno in ordine di graduatoria i posti accantonati secondo quanto indicato dalla nota 25 agosto 2010, prot. AOODGPERS 7701, e attualmente ricoperti da personale in attesa dell’individuazione dell’avente titolo.
3) Attribuzione di posti non accantonati: qualora non sia stato accantonato un numero di posti sufficiente per assegnare la sede provvisoria a tutti i destinatari della mobilità professionale – ovvero, per gli assistenti tecnici, qualora i posti accantonati non corrispondano alle aree professionali cui hanno accesso i destinatari della mobilità – le SS.LL., dopo aver portato a termine quanto previsto dal punto 2), assegneranno come sede provvisoria i posti già attribuiti con contratto a tempo determinato fino al 31/08 ad altro personale, destinatario per l’a.s. 2010/11 di supplenza annuale o, per quanto riguarda l’area D, delle procedure previste dall’art. 11 bis CCNI 15 luglio 2010, a partire dall’ultimo nominato su posto vacante e disponibile; come già sottolineato al punto 1), per quanto riguarda i passaggi all’area D sarà sufficiente valutare la disponibilità del posto per l’intero anno scolastico. Con apposita successiva nota si daranno indicazioni in merito alle misure da attivare al fine di salvaguardare la posizione di coloro che, dall’applicazione delle suddette indicazioni, vedrebbero concluso anzitempo il proprio rapporto di lavoro.
Qualora, per qualsiasi motivazione, non sia possibile completare l’intero contingente delle nomine previste per i passaggi dall’area A all’area B, le SS.LL. procederanno autonomamente a compensare le nomine mancanti dall’uno all’altro profilo dell’area B; nel caso in cui permanga l’impossibilità di cui sopra anche dopo la fase di compensazione provinciale – ovvero qualora l’impossibilità riguardi i passaggi dall’area B all’area D – il numero di nomine non effettuate andrà comunicato immediatamente a questo ufficio, in modo che si possa procedere alla prevista redistribuzione interprovinciale.
Si rammenta infine che il personale destinatario della mobilità professionale che sia attualmente in servizio nell’area e nel profilo di destinazione, ma in provincia diversa, dovrà comunque raggiungere la provincia di destinazione entro cinque giorni dalla stipula del contratto.
Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il dirigente Luca Volontè
IUniScuoLa: ecco la nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 16900 -Milano, 22 ottobre 2010 Direzione Generale Ufficio VI – Personale della scuola Via Ripamonti, 85 – 20141 - Milano
Ai dirigenti degli Ambiti Territorialidella Lombardia
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine grado
Oggetto: Mobilità professionale personale ATA: assegnazione sede provvisoria
Facendo seguito alle note ministeriali 15 ottobre 2010, prot. AOODGPERS 8962, e 5 ottobre 2010, prot. AOODGPERS 9250, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.I. 3 dicembre 2009, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative in merito all’assegnazione della sede provvisoria al personale ATA avente titolo alla mobilità professionale.
Dopo aver proceduto alla pubblicazione delle graduatorie definitive secondo quanto indicato nella nota 7 ottobre 2010, prot. AOODGPERS 9002, e dopo aver accertato con estrema cura la corrispondenza tra i requisiti dichiarati dagli interessati all’atto delle presentazioni delle istanze e quelli realmente posseduti, le SS.LL. assegneranno le sedi provvisorie agli aventi titolo alla mobilità professionale secondo le seguenti modalità, in stretto ordine sequenziale.
1) Conferma sulla sede di servizio: coloro che, a qualunque titolo, stiano svolgendo incarichi di durata annuale nell’area e nella qualifica per la quale conseguono la mobilità professionale, dovranno essere confermati nella sede di attuale servizio. Si precisa che, per poter procedere secondo questa modalità nei passaggi dall’area A all’area B, è necessario che gli interessati stiano attualmente ricoprendo posti vacanti in organico di diritto; per i passaggi all’area D, sarà sufficiente che gli interessati siano destinatari di un contratto fino al 31/08/11.
2) Attribuzione dei posti accantonati: qualora gli aventi titolo alla mobilità professionale non stiano attualmente svolgendo incarichi nell’area e nel profilo di destinazione, ovvero, pur svolgendoli, non siano destinatari di contratti fino al 31/08/2011, non sarà possibile procedere secondo quanto esposto al punto precedente. Pertanto le SS.LL., espletate le procedure di conferma di cui al punto 1), assegneranno in ordine di graduatoria i posti accantonati secondo quanto indicato dalla nota 25 agosto 2010, prot. AOODGPERS 7701, e attualmente ricoperti da personale in attesa dell’individuazione dell’avente titolo.
3) Attribuzione di posti non accantonati: qualora non sia stato accantonato un numero di posti sufficiente per assegnare la sede provvisoria a tutti i destinatari della mobilità professionale – ovvero, per gli assistenti tecnici, qualora i posti accantonati non corrispondano alle aree professionali cui hanno accesso i destinatari della mobilità – le SS.LL., dopo aver portato a termine quanto previsto dal punto 2), assegneranno come sede provvisoria i posti già attribuiti con contratto a tempo determinato fino al 31/08 ad altro personale, destinatario per l’a.s. 2010/11 di supplenza annuale o, per quanto riguarda l’area D, delle procedure previste dall’art. 11 bis CCNI 15 luglio 2010, a partire dall’ultimo nominato su posto vacante e disponibile; come già sottolineato al punto 1), per quanto riguarda i passaggi all’area D sarà sufficiente valutare la disponibilità del posto per l’intero anno scolastico. Con apposita successiva nota si daranno indicazioni in merito alle misure da attivare al fine di salvaguardare la posizione di coloro che, dall’applicazione delle suddette indicazioni, vedrebbero concluso anzitempo il proprio rapporto di lavoro.
Qualora, per qualsiasi motivazione, non sia possibile completare l’intero contingente delle nomine previste per i passaggi dall’area A all’area B, le SS.LL. procederanno autonomamente a compensare le nomine mancanti dall’uno all’altro profilo dell’area B; nel caso in cui permanga l’impossibilità di cui sopra anche dopo la fase di compensazione provinciale – ovvero qualora l’impossibilità riguardi i passaggi dall’area B all’area D – il numero di nomine non effettuate andrà comunicato immediatamente a questo ufficio, in modo che si possa procedere alla prevista redistribuzione interprovinciale.
Si rammenta infine che il personale destinatario della mobilità professionale che sia attualmente in servizio nell’area e nel profilo di destinazione, ma in provincia diversa, dovrà comunque raggiungere la provincia di destinazione entro cinque giorni dalla stipula del contratto.
Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il dirigente Luca Volontè
sabato 16 ottobre 2010
IUniScuoLa. COMPITI DEL PERSONALE ATA
Accogliamo e pubblicchiamo volentieri la segnalazione di una nostra lettrice
ART.47 ccnl scuola
1.I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2.La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002-3, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)
1.L’unità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del personale ATA individuati dalla presente tabella.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
Area A s
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
servizi scolastici
- coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia.
servizi agrari
- attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
Area A
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.
ART.47 ccnl scuola
1.I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2.La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002-3, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)
1.L’unità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del personale ATA individuati dalla presente tabella.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
Area A s
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
servizi scolastici
- coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia.
servizi agrari
- attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
Area A
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.
martedì 13 luglio 2010
MIUR Milano:Mobilità professionale del personale ATA art.1, comma 2 sequenza contrattuale 25 luglio 2008, ex art.62 C.C.N.L./07 – biennio 2009/11.
IUniScuoLa: Eccco il comunicato Prot. MIUR AOOUSPMI R.U. 14235 del 12 luglio 2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Provinciale di Milano Area A - Organici e mobilità procedimenti concorsuali personale ATA
Oggetto: Mobilità professionale del personale ATA art.1, comma 2 sequenza contrattuale 25 luglio 2008, ex art.62 C.C.N.L./07 – biennio 2009/11.
Si comunica, con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, che in data odierna sono pubblicati all’Albo di questo Ufficio, salvo eventuali rettifiche che si rendessero necessarie e resi consultabili sul sito http://www.milano.istruzione.lombardia.it/ gli elenchi provinciali provvisori relativi alla mobilità professionale del personale ATA di cui all’oggetto, secondo quanto previsto dall’art.5 del C.C.N.I. 3 dicembre 2009.
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati potranno inoltrare reclamo avverso i predetti elenchi provvisori a questo Ufficio anticipando lo stesso via fax al n. 0256666579 esclusivamente per eventuali errori materiali.
Relativamente ai contingenti provinciali da destinare a ciascun profilo professionale che verrà ammesso a partecipare ai corsi di formazione si rinvia al D.D. 28 gennaio 2010.
F.to il DirigenteGiuliana Pupazzoni
Allegati:
Elenco provinciale provvisorio ATA mobilità professionale
Elenco alfabetico ATA mobilità professionale
Oggetto: Mobilità professionale del personale ATA art.1, comma 2 sequenza contrattuale 25 luglio 2008, ex art.62 C.C.N.L./07 – biennio 2009/11.
Si comunica, con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, che in data odierna sono pubblicati all’Albo di questo Ufficio, salvo eventuali rettifiche che si rendessero necessarie e resi consultabili sul sito http://www.milano.istruzione.lombardia.it/ gli elenchi provinciali provvisori relativi alla mobilità professionale del personale ATA di cui all’oggetto, secondo quanto previsto dall’art.5 del C.C.N.I. 3 dicembre 2009.
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati potranno inoltrare reclamo avverso i predetti elenchi provvisori a questo Ufficio anticipando lo stesso via fax al n. 0256666579 esclusivamente per eventuali errori materiali.
Relativamente ai contingenti provinciali da destinare a ciascun profilo professionale che verrà ammesso a partecipare ai corsi di formazione si rinvia al D.D. 28 gennaio 2010.
F.to il DirigenteGiuliana Pupazzoni
Allegati:
Elenco provinciale provvisorio ATA mobilità professionale
Elenco alfabetico ATA mobilità professionale
giovedì 8 luglio 2010
Il Tar del Lazio sospende la mobilità professionale degli Ata
IUniScuoLa: Ecco l' ORDINANZA COLLEGIALE
N. 01072/2010 REG.ORD.COLL.
N. 03441/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 3441 del 2010, proposto da:
Mirco Carbone, Lucia D'Amario, Alessandra D'Amico, Sandra Di Giovanni, Giandomenico Finamore, Nadia Pomponio, Riccardo Recinella, Maria Tamburro, Elisa Tedeschi, Marcella Tontodonati, Paolo Inturrisi, Patrizia Catanzaro, Roberto Amin Abdou Awad, Natale Italo Aracri, Giuseppe Balbo, Maurizio Bova, Carlo Buccino, Luigi Bufalino, Teresa Calabretta, Annamaria Caggiano, Francesco Paolo Carlino, Giovanni Carnemolla, Eleonora Tiziana Carrasi, Giorgio Chiriacò, Gioacchino Collica, Enzo Congedo, Gianni De Nittis, Davide Dema, Donatella Di Buccio, Michele Di Gennaro, Matilde Di Liberto, Farah Evola, Alessandro Disabato, Saverio Falbo, Fabio Federico, Marco Frangella, Vincenzo Domenico Galluzzo, Roberto Gattuso, Pasqualino Gonnella, Dina Lauria, Simone Lieto, Antonio Valentino Locorriere, Sebastiano Lo Sapio, Dario Fabrizio Lupia, Maria Loredana Maita, Rosaria Mallia, Antonio Morciano, Ippazio Domenico Martella, Andrea Ernesto Mauro, Emilio Natali, Alessandro Pacicca, Salvatore Paolella, Antonio Palmiero, Antonietta Palumbo, Giovanni Patti, Filippo Pecoraro, Roberto Perrone, Augusto Franco Pret, Manuela Pescara, Filippo Profeta, Rita Rastrelli, Vincenza Reggio, Patrizia Ruberto, Rosaria Salerno, Cristina Fulvia Saltalamacchia, Giosuè Siniscalchi, Antonio Spanò, Giovanni Tenace, Luciano Tresoldi, Angelo Trischitta, Stefano Trono, Saverio Vadrucci, Bruna Vecchio, Maria Isabella Ventrice, Giuseppe Vona, Francesco Morena, Giuseppe Passanante, Maria Perri, Raimondo Sudano, Elisabetta Simonti, Mirco Carbone, Renato Covassin, Eugenio Fedele, Cocimo Francesco Melluso, Roberto Ranalli, Antonino Di Gangi, Sonia Gasparini, Nicoletta Ceselin, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Morelli, Cristina Parnetti, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DEL DECRETO N. 979/2010 CON CUI SONO STATE INDETTE LE PROCEDURE SELETTIVE PER I PASSAGGI DEL PERSONALE ATA TRA AREE CONTRATTUALI..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2010 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la propria ordinanza collegiale n. 798/10 adottata nella c.c. del 13 maggio 2010 con la quale sono stati disposti incombenti istruttori;
Preso atto che l’amministrazione intimata non ha ottemperato alla predetta decisione non enunciando peraltro i motivi che non le hanno consentito di adempiere nel termine assegnatole;
Avuto riguardo al comportamento processuale dell’amministrazione onerata dell’adempimento istruttorio;
Ravvisata la necessità di reiterare la richiesta istruttoria e ravvisata nel contempo l’opportunità di accogliere ad tempus la domanda cautelare fino alla c.c. del 29 settembre 2010.
P.Q.M.
Reitera la richiesta istruttoria già formulata con la decisione n. 798/10;
Assegna per l’adempimento il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione della presente decisione;
Accoglie la domanda cautelare sospendendo ad tempus gli effetti del provvedimento impugnato fino alla c.c. del 29 settembre 2010, alla quale rinvia le parti per l’ulteriore prosieguo della presente fase di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2010
IL SEGRETARIO
N. 01072/2010 REG.ORD.COLL.
N. 03441/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 3441 del 2010, proposto da:
Mirco Carbone, Lucia D'Amario, Alessandra D'Amico, Sandra Di Giovanni, Giandomenico Finamore, Nadia Pomponio, Riccardo Recinella, Maria Tamburro, Elisa Tedeschi, Marcella Tontodonati, Paolo Inturrisi, Patrizia Catanzaro, Roberto Amin Abdou Awad, Natale Italo Aracri, Giuseppe Balbo, Maurizio Bova, Carlo Buccino, Luigi Bufalino, Teresa Calabretta, Annamaria Caggiano, Francesco Paolo Carlino, Giovanni Carnemolla, Eleonora Tiziana Carrasi, Giorgio Chiriacò, Gioacchino Collica, Enzo Congedo, Gianni De Nittis, Davide Dema, Donatella Di Buccio, Michele Di Gennaro, Matilde Di Liberto, Farah Evola, Alessandro Disabato, Saverio Falbo, Fabio Federico, Marco Frangella, Vincenzo Domenico Galluzzo, Roberto Gattuso, Pasqualino Gonnella, Dina Lauria, Simone Lieto, Antonio Valentino Locorriere, Sebastiano Lo Sapio, Dario Fabrizio Lupia, Maria Loredana Maita, Rosaria Mallia, Antonio Morciano, Ippazio Domenico Martella, Andrea Ernesto Mauro, Emilio Natali, Alessandro Pacicca, Salvatore Paolella, Antonio Palmiero, Antonietta Palumbo, Giovanni Patti, Filippo Pecoraro, Roberto Perrone, Augusto Franco Pret, Manuela Pescara, Filippo Profeta, Rita Rastrelli, Vincenza Reggio, Patrizia Ruberto, Rosaria Salerno, Cristina Fulvia Saltalamacchia, Giosuè Siniscalchi, Antonio Spanò, Giovanni Tenace, Luciano Tresoldi, Angelo Trischitta, Stefano Trono, Saverio Vadrucci, Bruna Vecchio, Maria Isabella Ventrice, Giuseppe Vona, Francesco Morena, Giuseppe Passanante, Maria Perri, Raimondo Sudano, Elisabetta Simonti, Mirco Carbone, Renato Covassin, Eugenio Fedele, Cocimo Francesco Melluso, Roberto Ranalli, Antonino Di Gangi, Sonia Gasparini, Nicoletta Ceselin, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Morelli, Cristina Parnetti, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DEL DECRETO N. 979/2010 CON CUI SONO STATE INDETTE LE PROCEDURE SELETTIVE PER I PASSAGGI DEL PERSONALE ATA TRA AREE CONTRATTUALI..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2010 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la propria ordinanza collegiale n. 798/10 adottata nella c.c. del 13 maggio 2010 con la quale sono stati disposti incombenti istruttori;
Preso atto che l’amministrazione intimata non ha ottemperato alla predetta decisione non enunciando peraltro i motivi che non le hanno consentito di adempiere nel termine assegnatole;
Avuto riguardo al comportamento processuale dell’amministrazione onerata dell’adempimento istruttorio;
Ravvisata la necessità di reiterare la richiesta istruttoria e ravvisata nel contempo l’opportunità di accogliere ad tempus la domanda cautelare fino alla c.c. del 29 settembre 2010.
P.Q.M.
Reitera la richiesta istruttoria già formulata con la decisione n. 798/10;
Assegna per l’adempimento il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione della presente decisione;
Accoglie la domanda cautelare sospendendo ad tempus gli effetti del provvedimento impugnato fino alla c.c. del 29 settembre 2010, alla quale rinvia le parti per l’ulteriore prosieguo della presente fase di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2010
IL SEGRETARIO
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