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lunedì 14 settembre 2009

DECRETO SALVA PRECARI

Ecco La bozza del decreto:

ART. 16 (Modifiche all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 –Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 (causa C. 307/05) 1. All’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: “15. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.” 2. Limitatamente all’anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124 e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le Amministrazioni scolastiche assegnano le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed al personale inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l’anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. 3. Le Amministrazioni scolastiche possono promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2 percettori dell’indennità di disoccupazione. 4. Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta la valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

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