Associazione Istruzione Unita Scuola-Sede Nazionale: Via Olona n.19-20123 Milano Info+393466872531



sabato 29 gennaio 2011

Al via la corresponsione dell'una tantum di 180 euro lordi al personale ATA

IUniScuoLa: Ecco la nota n. 634 del 27 gennaio 2011 del MIUR inviata ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
«OGGETTO: ccni 15 dicembre 2010 – ripartizione economie personale ATA (articolo 2, c. 7, seq. contr.le 25 luglio 2008) – rilevazione personale non avente titolo-
Il 15 dicembre 2010 è stato sottoscritto il contratto integrativo di cui in oggetto, mediante il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle economie di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, concernente la rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e l’assegnazione di nuove posizioni economiche nell’area contrattuale “B”.
Il personale beneficiario dell’importo una tantum di 180,08 euro (lordo dipendente, procapite), è il personale ATA in servizio nell’anno scolastico 2008/2009, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché il personale non di ruolo con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine dell’attività didattica.
Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ha titolo a percepire il predetto emolumento purchè il rapporto di lavoro non sia stato risolto anticipatamente.
Il contratto in argomento ha ottenuto la prescritta certificazione sulla compatibilità
economico-finanziaria a condizione che la corresponsione dell’una tantum sia subordinata alla
verifica dell’effettivo svolgimento delle funzioni, opportunamente certificato dai Dirigenti scolastici.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti scolastici a trasmettere, nel periodo intercorrente dal 1° all’8 febbraio p.v., utilizzando le apposite funzioni che saranno rese disponibili al SIDI e con le modalità indicate nella pertinente pagina relativa alle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, l’indicazione dei nominativi del personale di ruolo che nel sopraccitato anno scolastico 2008/2009, pur essendo incardinato nella istituzione scolastica, non ha prestato effettivo servizio per l’intero anno scolastico.
Come"effettivo servizio prestato nella scuola" deve intendersi anche quello svolto dal personale in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Per il personale oggetto di provvedimenti aventi effetto limitato all’anno scolastico (utilizzazione e assegnazione provvisoria) che non abbia prestato servizio in alcuna istituzione scolastica, la comunicazione della esclusione dal beneficio deve essere comunque effettuata dalla scuola di titolarità.
Per quel che concerne il personale con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine delle lezioni, deve essere segnalato, come innanzi indicato, il personale che abbia (o per il quale sia stato) anticipatamente risolto il rapporto di lavoro. Il medesimo, infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato Contratto, non matura il diritto a percepire l’una tantum.
Qualora l’istituzione scolastica non debba comunicare alcun nominativo, procederà in ogni caso alla segnalazione negativa, utilizzando l’apposita funzione “Nessuna rilevazione da effettuare”.
A conclusione della rilevazione, l’una tantum sarà corrisposta mediante i ruoli di spesa fissa. In merito, si sottolinea l’esigenza del rispetto dei tempi indicati, anche per la segnalazione negativa, poiché il mancato riscontro da parte dell’istituzione scolastica comporta l’impossibilità, da parte di questo Ministero, di formulare, congiuntamente al MEF, l’elencazione degli aventi titolo.
Si prega, inoltre, di evidenziare ai Dirigenti scolastici che la trasmissione dei dati in
argomento, ivi compresi quelli delle sedi accorpate a seguito di dimensionamento ex DPR 233/88, avviene sotto loro responsabilità, in quanto assorbente della certificazione richiesta dalla Funzione pubblica, quale requisito necessario per la corresponsione dell’emolumento in questione. In proposito i medesimi Dirigenti avranno cura di disporre la conservazione agli atti della stampa della
scheda di trasmissione, debitamente firmata.
Le istituzioni scolastiche possono contattare per eventuali problematiche il numero verde disponibile all’help-desk.
Si ringrazia. -IL DIRETTORE GENERALE - f.to Luciano Chiappetta»

giovedì 20 gennaio 2011

Concorsi 24 mesi A.T.A, Il Ministero preannuncia i Bandi

«IUniscuoLa: assistenza e consulenza scolastica on line info 02 39810868
346 6872531 e per appuntamento info:388.3642614. e-mail iuniscuola.fr@alice.it»

Ecco la nota Prot. n. 402 del 20 gennaio 2011del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Dipartimento per l’istruzione Direzione generale per il personale scolastico -D.G. per il personale della scuola Uff.III
AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI
LORO SEDI
Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2010/2011 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.
I Direttori Generali di ciascun Ufficio Scolastico Regionale con
esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome
di Trento e Bolzano, nel minor tempo possibile, dovranno indire
i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale
ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo 297/94
ed in base alla O.M. 23.02.2009, n. 21 .
Nella predisposizione dei relativi bandi si dovrà, ovviamente,
tenere conto dei cambiamenti di fatto intervenuti, apportando
le opportune integrazioni e modifiche .
1 – Tutti i riferimenti all’anno scolastico 2009/2010 devono essere
modificati con riferimento all’anno scolastico 2010/2011 .
2 – Nelle premesse:
a) dopo la dizione “ VISTO il D.M. 24.3.2004 , n. 35 concernente la
formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le
supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella
di valutazione dei titoli inserire la dizione “VISTO D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale”,
aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
recante codice dell'amministrazione digitale".
b) dopo la dizione “VISTO Il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione
del citato D.M. 82/09” inserire la dizione “ VISTO l’art. 7 c. 4 ter
del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio
2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla
Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2010-2011” ;
e a seguire : “VISTA la nota. 19 febbraio 2010, n. 2053
concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno
scolastico 2009/2010;”
“VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n.165,
pubblicato sulla G.U. –Serie Generale –n.234 del 6 ottobre
2010, concernente Regolamento recante disposizioni per
l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies
dell’art.1 del decreto legge n.134 del 2009, convertito con
modificazioni dalla legge n.167 del 2009, in materia di obblighi
per il personale della scuola di documentare i requisiti per
avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 e
dalla legge n.68 del 1999;
“VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione
del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010 ;
“VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione
del citato D.M. 68/2010”;
3 - Si ricorda alle SS.LL. che, analogamente allo scorso anno,
è prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il
personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e
dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.
Tale modulo (All. H ) è integrativo e non sostitutivo
della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli
domanda B1 e B2.
Si invitano le SS.LL. ad evidenziare – AVVERTENZE AL
BANDO – che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva,
i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S
nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della
priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33,
commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 devono essere
necessariamente riformulate dai candidati che presentino
domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in
quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non
riconfermate, si intendono non più possedute.
4 - Gli schemi di domanda sono conseguentemente
modificati come da allegati ( Allegati : B1, B2, F, e H)
che saranno inviati con successiva e-mail.
Si richiama l’attenzione dei competenti uffici che,
esclusivamente per la scelta delle istituzioni scolastiche
in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto di 1° fascia per l’ a. s. 2011/12 (Allegato G ),
sarà realizzata una apposita applicazione web nell’ambito
delle istanze on line del Miur.
Di conseguenza dovranno essere inviati :
a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati
B1 , B2, F e H mediante raccomandata a/r ovvero consegnati
a mano, all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia
d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;
b) tramite le istanze on line il modello di domanda
allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche.
Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo
in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’ Ufficio
territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al
momento dell’inoltro.
Tale modalità di trasmissione, estremamente semplificata,
consentirà la visualizzazione delle sedi già trasmesse per
l’anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione
delle sedi scolastiche esprimibili per l’a.s. 2011/2012,
evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori di
digitazione.
Ad ogni eventuale successivo aggiornamento saranno
riproposte le scelte già effettuate al fine di consentire
la modifica soltanto delle sedi di interesse.
Tale innovazione, i cui effetti positivi a favore dello
snellimento, della celerità e della certezza delle procedure
risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini
della trasmissione del modello G saranno contestuali in tutto il
territorio nazionale.
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line
suddetta saranno comunicati con successiva nota.
Al fine di favorire la procedura on line si raccomanda
ai competenti uffici di invitare gli aspiranti a procedere
alla registrazione alle istanze on line ove non fossero già registrati.
Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per
poter trasmettere l’allegato G via web.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza,
la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando
che la stessa viene diffusa mediante apposita pubblicazione
nelle news dei siti Intranet ed Internet di questo Ministero .
Si confida in un puntuale adempimento.
IL DIRETTORE GENERALE F.to Luciano Chiappetta

domenica 16 gennaio 2011

I precari Ata sono costretti ad “impugnare” il contratto a tempo determinato







« NUOVE REGOLE PER IMPUGNARE I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO »
« Il termine è il 22 gennaio 2011»
«Per Vertenza On Line scrivere a iusprecari@libero.it »
[La Legge 183/2010 (conosciuta come “Collegato Lavoro”) all’art. 32 introduce il termine di 60 giorni dalla conclusione per impugnare contratti di lavoro flessibili (contratti a termine, collaborazioni a progetto...) ritenuti illegittimi.
COME ERA PRIMA Il lavoratore aveva la possibilità di contestare un contratto a termine ritenuto illegittimo anche dopo molti mesi dalla sua conclusione.
COSA CAMBIA ADESSO
Il lavoratore dovrà impugnare il contratto ritenuto illegittimo entro 60 giorni dalla sua conclusione (scadenza, licenziamento, recesso…).
Il termine di 60 giorni per impugnare tali contratti vale anche per i rapporti a tempo determinato già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge: in questo caso perciò il termine decorre dal 24 novembre 2010.
MODALITA’ OPERATIVE
L’impugnazione deve essere effettuata al MIUR in forma scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:
-entro 60 giorni dal 24 novembre 2010 per i contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge 183/2010 (il termine è il 23 gennaio 2011)
-entro 60 giorni dalla data di conclusione per tutti i contratti a termine che si concludono dopo 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della Legge 183/2010)
L’impugnazione diviene efficace se entro i successivi 270 giorni viene effettuato il deposito del ricorso nella Cancelleria del Tribunale o la comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione.]
Leggi Art. 32. legge n.183/2010 –Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Per saperne di più, clicca QUi