Ecco l'avviso
Prot. MIURAOOUSTMI R.U. n.12951 del 03 settembre 2012
Ai Dirigenti Scolasticidi ogni ordine e gradoMilano e ProvinciaAlle OO.SS Loro sedi
All’Albo Sede
Oggetto: individuazione beneficiari stipula contratto a tempo determinato graduatoria permanente concorso a titoli personale A.T.A. ( I^ Fascia ).
Si dà avviso che presso IIS MORESCHI Via San Michele del Carso, 25 Milano i Dirigenti Scolastici delle scuole polo, preposti alle nomine, procederanno all’individuazione dei beneficiari di contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2012/13, relativamente al personale ATA indicato in oggetto, secondo il seguente calendario:
Fatta salva la disponibilita’ dei posti e l’accantonamento dei posti interi per gli aspiranti riservisti non rientranti per diritto di graduatoria di merito.
COLLABORATORI SCOLASTICI
Mercoledì 05/09/2012 h. 8,30Aspiranti beneficiari L. 104 art. 21- art. 33 comma 6 – art. 33 comma 5/7 – Da pos. 1 a pos 433;
Mercoledi 05/09/2012 - h. 10.00 da pos. 1 a pos. 200Mercoledì 05/09/2012 - h. 14,30 da pos. 201 a pos 350Giovedì 6/9/2012 – h. 9.00 da pos. 351 a pos. 500
Giovedì 6/09/2012 - h. 14,30 da pos. 501 a pos. 650 + RISERVISTI NON RIENTRANTI PER DIRITTO DI GRADUATORIA. GUARDAROBIERE – ADDETTO ALL’AZIENDA AGRARIA Giovedi 06/09/2012 – h.8,30 - tutti i beneficiari
Sarà cura delle SS.LL. provvedere alla stipulazione dei relativi contratti.
Si precisa che, alla luce della vigente normativa, è consentita la delega al Dirigente dell’UST o a persona di propria fiducia, munita di apposita delega per la scelta della sede.Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione del presente avviso.
Al fine di evitare inutile contenzioso si invita il personale interessato a prendere visione delle disponibilità affisse all’albo e a comunicare eventuale incongruenze a questo Ufficio, prima dell’inizio delle operazioni, e e che non sarà consentito al contraente modificare la scelta della sede.Successivamente seguiranno le disponibilità.
N.B: Per quanto riguarda i profili di Assistente amministrativo ed Assistente tecnico si rimanda alla circolare ministeriale n.6340 bis del 30.08.2012 ed alla circolare DRL n.11100 del 30.08.2012.
CP/fg I
Dirigenti delle Scuole Polo
Il Dirigente Scolastico F.toAgostino Miele
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"Impiegati,tecnici e collaboratori scolastici:insieme per dare vita ad un fronte di tutela "CONTATTI INFO: E-mail iuniscuola@...
Associazione Istruzione Unita Scuola-Sede Nazionale: Via Olona n.19-20123 Milano Info+393466872531
lunedì 3 settembre 2012
domenica 5 agosto 2012
Movimenti personale A.T.A 2012/2013
Remember these dates:
- pubblicazione trasferimenti personale ATA: 11 agosto 2012;
- presentazione domande di utilizzazione e assegnazioni provvisorie: dall’11 al 20 agosto 2012.
- pubblicazione trasferimenti personale ATA: 11 agosto 2012;
- presentazione domande di utilizzazione e assegnazioni provvisorie: dall’11 al 20 agosto 2012.
sabato 4 agosto 2012
Decreto ministeriale provvisorio docenti inidonei e ITP nei ruoli ATA
IMMISSIONE IN RUOLO NEI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, DI ASSISTENTE TECNICO E DI COLLABORATORE SCOLASTICO DEL PERSONALE DOCENTE:
1) DICHIARATO PERMANENTEMENTE INIDONEO, PER MOTIVI DI SALUTE, ALL’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DOCENTE, MA IDONEO AD ALTRI COMPITI;
2) INQUADRATO NEL CONTINGENTE AD ESAURIMENTO DENOMINATO “C 999”;
3) INQUADRATO NEL CONTINGENTE AD ESAURIMENTO DENOMINATO “C 555”.
Ecco il Decreto
Il Ministro di concerto con il Ministro per la funzione pubblicae conil Ministro dell’economia e delle finanze
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 25 giugno 2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute;
VISTO il proprio decreto 12 settembre 2011, n. 79 con il quale, in applicazione dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, il personale docente, dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ha potuto esercitare la facoltà di chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell’area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007;
INFORMATE le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto di comparto;
DECRETA
articolo 1(destinatari e criteri generali)
1.1. In applicazione di quanto prescritto dall’articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, richiamato in preambolo, il personale docente, dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.
1.2. In applicazione di quanto prescritto dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, richiamato in preambolo, il personale docente titolare dei contingenti ad esaurimento denominati “C555” e “C999” con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico o di collaboratore scolastico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.
1.3 Il personale docente di cui al comma 2 in possesso di abilitazione all’insegnamento per classe di concorso diversa rispetto a quella di appartenenza ovvero di titolo di studio valido per altro posto di insegnante tecnico-pratico (ITP) alla data del presente decreto è inquadrato, a domanda, nella nuova classe di concorso, con sede definitiva nella provincia di appartenenza, a decorrere dal 1° settembre 2012. Il personale di cui al presente comma partecipa a corsi di riconversione professionale da attivare a cura del MIUR.
1.4. Fermo restando l’inquadramento di cui agli articoli 2 e 3, il personale docente di cui al comma 2 può partecipare, nel corso dell’anno scolastico 2012/2013, ai corsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno. Al maturare delle condizioni che ne permettono l’immissione in ruolo, detto personale cessa di appartenere al ruolo del personale ATA ed è nuovamente inquadrato in quello del personale docente.
articolo 2(disposizioni comuni)
2.1. Il personale di cui all’articolo 1 è immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili della provincia di appartenenza, ovvero di altra provincia a scelta dell’interessato, sulla base del profilo professionale indicato e tenuto conto delle preferenze espresse all’atto della attribuzione della sede di titolarità ovvero nel contesto della mobilità, volontaria o d’ufficio, del personale.2.2. Con provvedimento del competente direttore generale dell’ufficio scolastico regionale il personale viene immesso in ruolo su posto vacante e disponibile dei profili professionali di cui all’articolo 1 con priorità nella provincia indicata come prima preferenza. Le disponibilità conseguenti ad accettazione dell’inquadramento in altra provincia non sono utilizzabili per la revisione di provvedimenti già adottati.
2.3. In caso di concorrenzialità tra più aspiranti la valutazione dei requisiti dei medesimi è operata facendo ricorso alle tabelle relative al personale docente, allegate al vigente ccni sulle utilizzazioni.
2.4. La sede definitiva di titolarità è assegnata con precedenza a favore del personale di cui all’articolo 1.1.
2.5. L’accoglimento delle istanze da altra provincia non deve ingenerare situazioni di soprannumerarietà ed è, comunque, subordinato alla preventiva sistemazione di tutto il personale già in servizio nella provincia medesima. Anche per il personale proveniente da altra provincia si utilizzano le tabelle di cui al comma 3.
2.6. Qualora all’atto dell’inquadramento non sia possibile attribuire la sede di titolarità per indisponibilità di posti, il personale è assegnato con sede provvisoria sull’organico provinciale del profilo professionale di inquadramento. La sede di titolarità è comunque assegnata mediante le operazioni della mobilità del personale, disciplinata dall’annuale ccni.- Nella medesima istituzione scolastica non può, di regola, essere assegnata più di una unità di personale di cui al presente decreto.
2.7 Ferma restando la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, il personale di cui al presente decreto già in servizio presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica, per continuità dell’azione amministrativa e per ragioni di carattere organizzativo e funzionale, può essere utilizzato presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica fino a nuova disponibilità di posti. L’utilizzazione è disposta su richiesta dell’interessato e previo parere favorevole del dirigente dell’ufficio competente. La maggiore anzianità di servizio in detti uffici costituisce titolo di precedenza.
2.8. In assenza di indicazioni relative al profilo professionale desiderato, l’interessato è inquadrato nel ruolo degli assistenti amministrativi ovvero dei collaboratori scolastici, sulla base dei titoli posseduti con assegnazione di sede di titolarità d’ufficio, secondo i vigenti criteri di viciniorietà.
2.9. La stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per le immissioni in ruolo, autorizzate a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è subordinata, a livello provinciale, alla assegnazione della sede di titolarità al personale di cui all’articolo 1.
2.10. Il personale di cui al presente decreto non è tenuto a prestare il periodo di prova di cui all’articolo 45 del CCNL 29 novembre 2007.
2.11. L’immissione in ruolo su posti di assistente tecnico è disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree didattiche di laboratorio ed i titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero i titoli di studio posseduti dall’interessato. Il direttore dell’ufficio scolastico regionale della provincia di inquadramento procede alla verifica sull’effettivo possesso e sulla tipologia dei titoli di accesso dichiarati dal personale di cui al presente comma.
2.12. Per il personale di cui all’articolo 1, comma 2, i profili professionali di inquadramento sono assegnati in base al titolo di studio posseduto.
2.13. Qualora l’inquadramento nel profilo professionale di assistente tecnico sia disposto in esubero rispetto all’organico provinciale, il personale di cui al presente decreto è utilizzato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
articolo 3(gestione in prima applicazione)
3.1. Il personale di cui al presente decreto deve comunicare, on-line con modalità web, l’indicazione del profilo professionale richiesto per l’inquadramento di cui all’articolo 1, le sedi richieste nella provincia di assegnazione nonché eventuali sedi in altra provincia. Deve, altresì, procedere, nel medesimo contesto, alla indicazione secondo le modalità di legge, del punteggio posseduto al fine della assegnazione della sede di titolarità di cui al comma 3.
3.2. Tenuto conto che la data di pubblicazione della mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2012/2013 è stabilita per l’11 agosto 2012 e quindi che il transito del personale di cui all’articolo 1 non può essere definito entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il personale già collocato fuori ruolo alla data di emanazione del presente decreto viene immesso nel ruolo dell’area contrattuale del personale ATA a decorrere dal 1° settembre 2012, a mezzo di decreto collettivo da emanare, a cura dal competente direttore generale, entro il 20 agosto 2012.
3.3. Entro il 31 agosto 2012 è disposta l’assegnazione della sede di titolarità al personale incluso nel decreto collettivo di cui al comma 2. Con successivo provvedimento individuale è disposto l’inquadramento nel profilo professionale attribuito.
3.4. La sede di titolarità è assegnata ai sensi del vigente ccni sulla mobilità per le parti compatibili con il presente decreto. L’assegnazione è disposta sulla base delle disponibilità residuali alle operazioni di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2012/2013, di cui al CCNI sottoscritto il 29 febbraio 2012, tenuto conto delle preferenze espresse dal richiedente all’atto delle operazioni connesse alla assegnazione della sede di titolarità.
3.5. Qualora risulti in soprannumero rispetto all’organico provinciale, il personale è inquadrato su posto vacante e disponibile nella seconda provincia richiesta. In assenza, la sede di titolarità è attribuita nella provincia di provenienza mediante le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2013/2014.
articolo 4(gestione a regime)
4.1. Il personale docente inidoneo, entro dieci giorni dalla dichiarazione di inidoneità permanente, deve comunicare, on-line con modalità web, l’indicazione del profilo professionale richiesto per l’inquadramento di cui all’articolo 1, le sedi richieste nella provincia di assegnazione nonché eventuali sedi in altra provincia. Deve, altresì, procedere, nel medesimo contesto, alla indicazione secondo le modalità di legge, del punteggio posseduto al fine della assegnazione della sede di titolarità.
4.2. A fronte della esistenza di posto vacante e disponibile l’assegnazione della sede di titolarità è comunque disposta in corso d’anno scolastico.
4.3. Per l’attuazione del comma 2 la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti dal dirigente scolastico è subordinata alla prioritaria esigenza di sistemazione, su sede definitiva ovvero provvisoria, del personale di cui all’articolo 1.
4.4. Con contrattazione nazionale integrativa del personale sono disciplinate le modalità di attribuzione della sede di titolarità al personale di cui al presente decreto.
articolo 5(stato giuridico ed economico)
5.1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 il personale inquadrato secondo le modalità di cui all’articolo 1 mantiene il maggior trattamento stipendiale per effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
5.2. Ad invarianza di normativa è garantita la facoltà di opzione tra le modalità di riconoscimento dei servizi utili per la ricostruzione di carriera, al fine dell’inquadramento ritenuto più favorevole.5.3. Il personale, in possesso dei requisiti previsti per il diritto a trattamento di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto può presentare istanza di cessazione dal servizio anche al di fuori dei termini annualmente definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Consequenzialmente, la cessazione dal servizio avviene, anche in corso d’anno scolastico, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di pensionamento. La medesima facoltà è attribuita anche al personale che alla data del presente decreto era gia stato dichiarato permanentemente inidoneo all’insegnamento ovvero al personale di cui all’articolo 1, comma 2.
articolo 6(inidoneità temporanea)
Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o di assistente tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
articolo 7(disposizioni finali e di abrogazione)
7.1. Il contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 25 giugno 2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, continua a produrre effetti per le parti non incompatibili con il presente decreto.
7.2. A decorrere dalla data del presente decreto deve intendersi abrogato l’articolo 5 del decreto 12 settembre 2011, n. 79, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
Fonte OrizzonteScuola
1) DICHIARATO PERMANENTEMENTE INIDONEO, PER MOTIVI DI SALUTE, ALL’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DOCENTE, MA IDONEO AD ALTRI COMPITI;
2) INQUADRATO NEL CONTINGENTE AD ESAURIMENTO DENOMINATO “C 999”;
3) INQUADRATO NEL CONTINGENTE AD ESAURIMENTO DENOMINATO “C 555”.
Ecco il Decreto
Il Ministro di concerto con il Ministro per la funzione pubblicae conil Ministro dell’economia e delle finanze
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 25 giugno 2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute;
VISTO il proprio decreto 12 settembre 2011, n. 79 con il quale, in applicazione dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, il personale docente, dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ha potuto esercitare la facoltà di chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell’area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007;
INFORMATE le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto di comparto;
DECRETA
articolo 1(destinatari e criteri generali)
1.1. In applicazione di quanto prescritto dall’articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, richiamato in preambolo, il personale docente, dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.
1.2. In applicazione di quanto prescritto dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, richiamato in preambolo, il personale docente titolare dei contingenti ad esaurimento denominati “C555” e “C999” con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico o di collaboratore scolastico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.
1.3 Il personale docente di cui al comma 2 in possesso di abilitazione all’insegnamento per classe di concorso diversa rispetto a quella di appartenenza ovvero di titolo di studio valido per altro posto di insegnante tecnico-pratico (ITP) alla data del presente decreto è inquadrato, a domanda, nella nuova classe di concorso, con sede definitiva nella provincia di appartenenza, a decorrere dal 1° settembre 2012. Il personale di cui al presente comma partecipa a corsi di riconversione professionale da attivare a cura del MIUR.
1.4. Fermo restando l’inquadramento di cui agli articoli 2 e 3, il personale docente di cui al comma 2 può partecipare, nel corso dell’anno scolastico 2012/2013, ai corsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno. Al maturare delle condizioni che ne permettono l’immissione in ruolo, detto personale cessa di appartenere al ruolo del personale ATA ed è nuovamente inquadrato in quello del personale docente.
articolo 2(disposizioni comuni)
2.1. Il personale di cui all’articolo 1 è immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili della provincia di appartenenza, ovvero di altra provincia a scelta dell’interessato, sulla base del profilo professionale indicato e tenuto conto delle preferenze espresse all’atto della attribuzione della sede di titolarità ovvero nel contesto della mobilità, volontaria o d’ufficio, del personale.2.2. Con provvedimento del competente direttore generale dell’ufficio scolastico regionale il personale viene immesso in ruolo su posto vacante e disponibile dei profili professionali di cui all’articolo 1 con priorità nella provincia indicata come prima preferenza. Le disponibilità conseguenti ad accettazione dell’inquadramento in altra provincia non sono utilizzabili per la revisione di provvedimenti già adottati.
2.3. In caso di concorrenzialità tra più aspiranti la valutazione dei requisiti dei medesimi è operata facendo ricorso alle tabelle relative al personale docente, allegate al vigente ccni sulle utilizzazioni.
2.4. La sede definitiva di titolarità è assegnata con precedenza a favore del personale di cui all’articolo 1.1.
2.5. L’accoglimento delle istanze da altra provincia non deve ingenerare situazioni di soprannumerarietà ed è, comunque, subordinato alla preventiva sistemazione di tutto il personale già in servizio nella provincia medesima. Anche per il personale proveniente da altra provincia si utilizzano le tabelle di cui al comma 3.
2.6. Qualora all’atto dell’inquadramento non sia possibile attribuire la sede di titolarità per indisponibilità di posti, il personale è assegnato con sede provvisoria sull’organico provinciale del profilo professionale di inquadramento. La sede di titolarità è comunque assegnata mediante le operazioni della mobilità del personale, disciplinata dall’annuale ccni.- Nella medesima istituzione scolastica non può, di regola, essere assegnata più di una unità di personale di cui al presente decreto.
2.7 Ferma restando la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, il personale di cui al presente decreto già in servizio presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica, per continuità dell’azione amministrativa e per ragioni di carattere organizzativo e funzionale, può essere utilizzato presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica fino a nuova disponibilità di posti. L’utilizzazione è disposta su richiesta dell’interessato e previo parere favorevole del dirigente dell’ufficio competente. La maggiore anzianità di servizio in detti uffici costituisce titolo di precedenza.
2.8. In assenza di indicazioni relative al profilo professionale desiderato, l’interessato è inquadrato nel ruolo degli assistenti amministrativi ovvero dei collaboratori scolastici, sulla base dei titoli posseduti con assegnazione di sede di titolarità d’ufficio, secondo i vigenti criteri di viciniorietà.
2.9. La stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per le immissioni in ruolo, autorizzate a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è subordinata, a livello provinciale, alla assegnazione della sede di titolarità al personale di cui all’articolo 1.
2.10. Il personale di cui al presente decreto non è tenuto a prestare il periodo di prova di cui all’articolo 45 del CCNL 29 novembre 2007.
2.11. L’immissione in ruolo su posti di assistente tecnico è disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree didattiche di laboratorio ed i titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero i titoli di studio posseduti dall’interessato. Il direttore dell’ufficio scolastico regionale della provincia di inquadramento procede alla verifica sull’effettivo possesso e sulla tipologia dei titoli di accesso dichiarati dal personale di cui al presente comma.
2.12. Per il personale di cui all’articolo 1, comma 2, i profili professionali di inquadramento sono assegnati in base al titolo di studio posseduto.
2.13. Qualora l’inquadramento nel profilo professionale di assistente tecnico sia disposto in esubero rispetto all’organico provinciale, il personale di cui al presente decreto è utilizzato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
articolo 3(gestione in prima applicazione)
3.1. Il personale di cui al presente decreto deve comunicare, on-line con modalità web, l’indicazione del profilo professionale richiesto per l’inquadramento di cui all’articolo 1, le sedi richieste nella provincia di assegnazione nonché eventuali sedi in altra provincia. Deve, altresì, procedere, nel medesimo contesto, alla indicazione secondo le modalità di legge, del punteggio posseduto al fine della assegnazione della sede di titolarità di cui al comma 3.
3.2. Tenuto conto che la data di pubblicazione della mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2012/2013 è stabilita per l’11 agosto 2012 e quindi che il transito del personale di cui all’articolo 1 non può essere definito entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il personale già collocato fuori ruolo alla data di emanazione del presente decreto viene immesso nel ruolo dell’area contrattuale del personale ATA a decorrere dal 1° settembre 2012, a mezzo di decreto collettivo da emanare, a cura dal competente direttore generale, entro il 20 agosto 2012.
3.3. Entro il 31 agosto 2012 è disposta l’assegnazione della sede di titolarità al personale incluso nel decreto collettivo di cui al comma 2. Con successivo provvedimento individuale è disposto l’inquadramento nel profilo professionale attribuito.
3.4. La sede di titolarità è assegnata ai sensi del vigente ccni sulla mobilità per le parti compatibili con il presente decreto. L’assegnazione è disposta sulla base delle disponibilità residuali alle operazioni di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2012/2013, di cui al CCNI sottoscritto il 29 febbraio 2012, tenuto conto delle preferenze espresse dal richiedente all’atto delle operazioni connesse alla assegnazione della sede di titolarità.
3.5. Qualora risulti in soprannumero rispetto all’organico provinciale, il personale è inquadrato su posto vacante e disponibile nella seconda provincia richiesta. In assenza, la sede di titolarità è attribuita nella provincia di provenienza mediante le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2013/2014.
articolo 4(gestione a regime)
4.1. Il personale docente inidoneo, entro dieci giorni dalla dichiarazione di inidoneità permanente, deve comunicare, on-line con modalità web, l’indicazione del profilo professionale richiesto per l’inquadramento di cui all’articolo 1, le sedi richieste nella provincia di assegnazione nonché eventuali sedi in altra provincia. Deve, altresì, procedere, nel medesimo contesto, alla indicazione secondo le modalità di legge, del punteggio posseduto al fine della assegnazione della sede di titolarità.
4.2. A fronte della esistenza di posto vacante e disponibile l’assegnazione della sede di titolarità è comunque disposta in corso d’anno scolastico.
4.3. Per l’attuazione del comma 2 la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti dal dirigente scolastico è subordinata alla prioritaria esigenza di sistemazione, su sede definitiva ovvero provvisoria, del personale di cui all’articolo 1.
4.4. Con contrattazione nazionale integrativa del personale sono disciplinate le modalità di attribuzione della sede di titolarità al personale di cui al presente decreto.
articolo 5(stato giuridico ed economico)
5.1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 il personale inquadrato secondo le modalità di cui all’articolo 1 mantiene il maggior trattamento stipendiale per effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
5.2. Ad invarianza di normativa è garantita la facoltà di opzione tra le modalità di riconoscimento dei servizi utili per la ricostruzione di carriera, al fine dell’inquadramento ritenuto più favorevole.5.3. Il personale, in possesso dei requisiti previsti per il diritto a trattamento di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto può presentare istanza di cessazione dal servizio anche al di fuori dei termini annualmente definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Consequenzialmente, la cessazione dal servizio avviene, anche in corso d’anno scolastico, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di pensionamento. La medesima facoltà è attribuita anche al personale che alla data del presente decreto era gia stato dichiarato permanentemente inidoneo all’insegnamento ovvero al personale di cui all’articolo 1, comma 2.
articolo 6(inidoneità temporanea)
Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o di assistente tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
articolo 7(disposizioni finali e di abrogazione)
7.1. Il contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 25 giugno 2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, continua a produrre effetti per le parti non incompatibili con il presente decreto.
7.2. A decorrere dalla data del presente decreto deve intendersi abrogato l’articolo 5 del decreto 12 settembre 2011, n. 79, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
Fonte OrizzonteScuola
Mobilità del personale docente inidoneo transitato nei ruoli ATA (ex lege n.111/2011) – a.s. 2012/2013
Ecco il Comunicato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaDipartimento per l'IstruzioneDirezione generale del personale scolasticoUfficio V
Roma, 3 Agosto 2012
Oggetto: Trasmissione CCNI sottoscritto il 31 luglio 2012 – integrazione al CCNI 29 febbraio 2012 – mobilità del personale docente inidoneo transitato nei ruoli ATA (ex lege n.111/2011) – a.s. 2012/2013.
Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmette il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 31 luglio 2012 concernente la mobilità del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti, per l’attribuzione della sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’art. 19 della legge 15 luglio 2011 n. 111.
Con il CCNI in argomento viene integrato l’articolo 5 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 29/02/2012.
La presente circolare con allegato il CCNI, concernente l’oggetto, viene diffusa al fine di assicurare la tempestiva conoscenza attraverso il sito internet e la rete intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico si raccomanda la massima tempestività.
IL DIRETTORE GENERALE F.to Luciano Chiappetta
Roma, 3 Agosto 2012
Oggetto: Trasmissione CCNI sottoscritto il 31 luglio 2012 – integrazione al CCNI 29 febbraio 2012 – mobilità del personale docente inidoneo transitato nei ruoli ATA (ex lege n.111/2011) – a.s. 2012/2013.
Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmette il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 31 luglio 2012 concernente la mobilità del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti, per l’attribuzione della sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’art. 19 della legge 15 luglio 2011 n. 111.
Con il CCNI in argomento viene integrato l’articolo 5 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 29/02/2012.
La presente circolare con allegato il CCNI, concernente l’oggetto, viene diffusa al fine di assicurare la tempestiva conoscenza attraverso il sito internet e la rete intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico si raccomanda la massima tempestività.
IL DIRETTORE GENERALE F.to Luciano Chiappetta
mercoledì 4 aprile 2012
venerdì 16 marzo 2012
Riforma delle Pensioni spiegata dall’INPS
L'INPS spiega in una circolare la riforma delle pensioni
La riforma delle pensioni è una delle novità più rilevanti degli ultimi mesi. Dopo la pubblicazione in G.U. della legge 214/11 sono stati tanti i dissapori dei lavoratori, ma anche e soprattutto i dubbi in merito all’art. 24 che prevede nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.Così l’INPS ha deciso di rilasciare una circolare che riassumesse i cambiamenti introdotti dalla riforma, spiegandone i punti in maniera dettagliata.In particolare vengono illustrate le novità per pensioni di vecchiaia; pensioni anticipate; casi di esclusione dalla riforma delle pensioni; lavoratori stranieri; totalizzazione; prestazioni INPS; fondi speciali; contributo di solidarietà; Super INPS (dove sono confluiti INPDAP ed ENPALS); modalità di presentazione delle domande.
La manovra di fine anno ha lo scopo di mettere in campo “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, rispondendo agli impegni presi con l’Unione europea. In questo la spesa previdenziale ricopre un ruolo cruciale incidendo sul prodotto interno lordo.Così il Governo ha definito una riforma delle pensioni puntando a garantire «equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli»; flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici; adeguamento alle speranze di vita; «semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali».INPDAP ed ENPALS
In attesa dell’emanazione di appositi decreti interministeriali gli iscritti degli Enti soppressi, le le domande di prestazioni vanno depositate presso le rispettive strutture territoriali di INPDAP e ENPALS.
Pensioni di anzianitàNella circolare l’INPS chiarisce che coloro che per coloro che hanno conseguito l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, a partire dal 1° gennaio 2012 è possibile andare in pensione se: hanno conseguito, a qualsiasi titolo, l’anzianità contributiva minima pari a 35 anni, oppure se non hanno raggiunto i 62 anni di età abbiano accettato una decurtazione della propria pensione, pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento.Pensione di vecchiaiaLe pensioni di vecchiaia sono regolate dall’art. 24, commi 6 e 7. Chi ha conseguito l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, a partire dal 1° gennaio 2012 potrà andare in pensione solamente se si tratta di:lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata;lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O.;lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata.Viene poi chiarito che «il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato».Pensione anticipataI lavoratori iscritti al Fondo volo «possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni», a patto però che si siano conseguiti 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo.Decorrenza delle prestazioni pensionistiche
La riforma delle pensioni Fornero ha abolito le finestre mobili (art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010), pertanto per chi matura i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti ed è stata presentata la domanda.Casi di esclusione dalla riforma delle pensioniAlcune categorie di lavoratori risultano esclusi dalla riforma delle pensioni e possono far riferimento alla normativa previgente. È il caso di coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, delle lavoratrici in regime sperimentale, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015 e degli esodati 2011.Nei limiti delle risorse prestabilite trovano applicazione, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, le disposizioni previgenti anche per:lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.Fonte: INPS
La riforma delle pensioni è una delle novità più rilevanti degli ultimi mesi. Dopo la pubblicazione in G.U. della legge 214/11 sono stati tanti i dissapori dei lavoratori, ma anche e soprattutto i dubbi in merito all’art. 24 che prevede nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.Così l’INPS ha deciso di rilasciare una circolare che riassumesse i cambiamenti introdotti dalla riforma, spiegandone i punti in maniera dettagliata.In particolare vengono illustrate le novità per pensioni di vecchiaia; pensioni anticipate; casi di esclusione dalla riforma delle pensioni; lavoratori stranieri; totalizzazione; prestazioni INPS; fondi speciali; contributo di solidarietà; Super INPS (dove sono confluiti INPDAP ed ENPALS); modalità di presentazione delle domande.
La manovra di fine anno ha lo scopo di mettere in campo “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, rispondendo agli impegni presi con l’Unione europea. In questo la spesa previdenziale ricopre un ruolo cruciale incidendo sul prodotto interno lordo.Così il Governo ha definito una riforma delle pensioni puntando a garantire «equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli»; flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici; adeguamento alle speranze di vita; «semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali».INPDAP ed ENPALS
In attesa dell’emanazione di appositi decreti interministeriali gli iscritti degli Enti soppressi, le le domande di prestazioni vanno depositate presso le rispettive strutture territoriali di INPDAP e ENPALS.
Pensioni di anzianitàNella circolare l’INPS chiarisce che coloro che per coloro che hanno conseguito l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, a partire dal 1° gennaio 2012 è possibile andare in pensione se: hanno conseguito, a qualsiasi titolo, l’anzianità contributiva minima pari a 35 anni, oppure se non hanno raggiunto i 62 anni di età abbiano accettato una decurtazione della propria pensione, pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento.Pensione di vecchiaiaLe pensioni di vecchiaia sono regolate dall’art. 24, commi 6 e 7. Chi ha conseguito l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, a partire dal 1° gennaio 2012 potrà andare in pensione solamente se si tratta di:lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata;lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O.;lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata.Viene poi chiarito che «il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato».Pensione anticipataI lavoratori iscritti al Fondo volo «possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni», a patto però che si siano conseguiti 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo.Decorrenza delle prestazioni pensionistiche
La riforma delle pensioni Fornero ha abolito le finestre mobili (art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010), pertanto per chi matura i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti ed è stata presentata la domanda.Casi di esclusione dalla riforma delle pensioniAlcune categorie di lavoratori risultano esclusi dalla riforma delle pensioni e possono far riferimento alla normativa previgente. È il caso di coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, delle lavoratrici in regime sperimentale, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015 e degli esodati 2011.Nei limiti delle risorse prestabilite trovano applicazione, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, le disposizioni previgenti anche per:lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.Fonte: INPS
mercoledì 22 febbraio 2012
Concorsi per soli titoli per il personale ATA della scuola
Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.Istruzioni e indicazioni operative –
Com’è noto, con lettera circolare prot. 1603 del 24 febbraio 2011 sono stati forniti utili elementi di istruzione ed indicazioni operative concernenti le procedure concorsuali in oggetto indicate allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Il nuovo CCNL – scuola , per il quadriennio normativo 2006/2009,
sottoscritto il 27.11.2007, ha modificato i titoli di studio per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, per cui si è reso necessario riformulare l’attuale O.M. 21/09 che, rispetto alla precedente OM 91/04, prende in considerazione i nuovi titoli di studio richiesti per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, così come individuati dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 .
Di conseguenza, non potendosi più applicare il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto dalla Tabella B allegata al CCNL 2006/09, sostituita dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, si ritiene utile (continua...)
Com’è noto, con lettera circolare prot. 1603 del 24 febbraio 2011 sono stati forniti utili elementi di istruzione ed indicazioni operative concernenti le procedure concorsuali in oggetto indicate allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Il nuovo CCNL – scuola , per il quadriennio normativo 2006/2009,
sottoscritto il 27.11.2007, ha modificato i titoli di studio per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, per cui si è reso necessario riformulare l’attuale O.M. 21/09 che, rispetto alla precedente OM 91/04, prende in considerazione i nuovi titoli di studio richiesti per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, così come individuati dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 .
Di conseguenza, non potendosi più applicare il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto dalla Tabella B allegata al CCNL 2006/09, sostituita dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, si ritiene utile (continua...)
martedì 21 febbraio 2012
APPELLO contro il disegno di legge di Formigoni - anticostituzionale e secessionista
FIRMA ANCHE TU-Fermiamoli con una firma!
[PROGETTO DI LEGGE “MISURE PER LA CRESCITA, LO SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE”TITOLO I Misure per il sostegno del capitale umano CAPO II Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) Art. 5 (Modifica della l.r. 19/2007 - Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche) 1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi: “2 bis A partire dall’anno scolastico 2012/2013, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, al fine di reclutare personale docente necessario a svolgere le attività didattiche annuali. 2 ter E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola che conosca e condivida il progetto e il patto per lo sviluppo professionale, che costituiscono parte integrante del bando di concorso di ciascun istituto scolastico. 2 quater Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale”.]
NOI SOTTOSCRITTI, CHE CI ISPIRIAMO AI FONDAMENTI COSTITUZIONALI DELLA SCUOLA DELLA REPUBBLICA, CI IMPEGNAMO A CONTRASTARE IN TUTTE LE SEDI ISTITUZIONALI E NON TALE DISEGNO DI LEGGE E PER QUESTO CI RIVOLGIAMO A TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO A CUORE LE RAGIONI DELLA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE AFFINCHE’ CRESCA IN TUTTE LE SCUOLE, TRA I DOCENTI E GLI STUDENTI, IL DIBATTITO E L’OPPOSIZIONE A TALE SCELTA CHE RITENIAMO DEL TUTTO INACCETTABILE
FIRMATARI :
Giansandro Barzaghi - Presidente dell’Associazione "NonUnodiMeno"
Pina Sardella - Vice Presidente ICEI
Vincenzo Viola - ex Segretario CGIL SCUOLA
Basilio Rizzo - Presidente Consiglio Comunale Milano
Patrizia Quartieri -Consigliera Comunale Milano
Luciano Muhlbauer - già Consigliere regionale della Lombardia
Massimo Gatti - Gruppo Consigliare Lista Civica Un’Altra Provincia Milano
Vittorio Agnoletto – già parlamentare Europeo -
Alberto Ciullini - Presidente Commissione Scuola Consiglio Zona 2 Milano
Avv. Marco Dal Toso Presidente Cons.di Istituto Scuola Media “Majno”
Roberto Biorcio – Docente universitario di Scienza della Politica -
Silvano Piccardi – Regista attore
Giorgio Riolo – Associazione Punto Rosso
Leonardo Donofrio - Presidente Associazione Istruzione Unita Scuola (IUniScuoLa)continua...
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