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sabato 4 agosto 2012

Decreto ministeriale provvisorio docenti inidonei e ITP nei ruoli ATA

IMMISSIONE IN RUOLO NEI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, DI ASSISTENTE TECNICO E DI COLLABORATORE SCOLASTICO DEL PERSONALE DOCENTE:
1) DICHIARATO PERMANENTEMENTE INIDONEO, PER MOTIVI DI SALUTE, ALL’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DOCENTE, MA IDONEO AD ALTRI COMPITI;
2) INQUADRATO NEL CONTINGENTE AD ESAURIMENTO DENOMINATO “C 999”;
3) INQUADRATO NEL CONTINGENTE AD ESAURIMENTO DENOMINATO “C 555”.
Ecco il Decreto
Il Ministro di concerto con il Ministro per la funzione pubblicae conil Ministro dell’economia e delle finanze
VISTO
il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 25 giugno 2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute;
VISTO il proprio decreto 12 settembre 2011, n. 79 con il quale, in applicazione dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, il personale docente, dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ha potuto esercitare la facoltà di chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell’area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007;
INFORMATE le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto di comparto;

DECRETA
articolo 1(destinatari e criteri generali)
1.1. In applicazione di quanto prescritto dall’articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, richiamato in preambolo, il personale docente, dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.
1.2. In applicazione di quanto prescritto dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, richiamato in preambolo, il personale docente titolare dei contingenti ad esaurimento denominati “C555” e “C999” con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico o di collaboratore scolastico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.
1.3 Il personale docente di cui al comma 2 in possesso di abilitazione all’insegnamento per classe di concorso diversa rispetto a quella di appartenenza ovvero di titolo di studio valido per altro posto di insegnante tecnico-pratico (ITP) alla data del presente decreto è inquadrato, a domanda, nella nuova classe di concorso, con sede definitiva nella provincia di appartenenza, a decorrere dal 1° settembre 2012. Il personale di cui al presente comma partecipa a corsi di riconversione professionale da attivare a cura del MIUR.
1.4. Fermo restando l’inquadramento di cui agli articoli 2 e 3, il personale docente di cui al comma 2 può partecipare, nel corso dell’anno scolastico 2012/2013, ai corsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno. Al maturare delle condizioni che ne permettono l’immissione in ruolo, detto personale cessa di appartenere al ruolo del personale ATA ed è nuovamente inquadrato in quello del personale docente.
articolo 2(disposizioni comuni)
2.1. Il personale di cui all’articolo 1 è immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili della provincia di appartenenza, ovvero di altra provincia a scelta dell’interessato, sulla base del profilo professionale indicato e tenuto conto delle preferenze espresse all’atto della attribuzione della sede di titolarità ovvero nel contesto della mobilità, volontaria o d’ufficio, del personale.2.2. Con provvedimento del competente direttore generale dell’ufficio scolastico regionale il personale viene immesso in ruolo su posto vacante e disponibile dei profili professionali di cui all’articolo 1 con priorità nella provincia indicata come prima preferenza. Le disponibilità conseguenti ad accettazione dell’inquadramento in altra provincia non sono utilizzabili per la revisione di provvedimenti già adottati.
2.3. In caso di concorrenzialità tra più aspiranti la valutazione dei requisiti dei medesimi è operata facendo ricorso alle tabelle relative al personale docente, allegate al vigente ccni sulle utilizzazioni.
2.4. La sede definitiva di titolarità è assegnata con precedenza a favore del personale di cui all’articolo 1.1.
2.5. L’accoglimento delle istanze da altra provincia non deve ingenerare situazioni di soprannumerarietà ed è, comunque, subordinato alla preventiva sistemazione di tutto il personale già in servizio nella provincia medesima. Anche per il personale proveniente da altra provincia si utilizzano le tabelle di cui al comma 3.
2.6. Qualora all’atto dell’inquadramento non sia possibile attribuire la sede di titolarità per indisponibilità di posti, il personale è assegnato con sede provvisoria sull’organico provinciale del profilo professionale di inquadramento. La sede di titolarità è comunque assegnata mediante le operazioni della mobilità del personale, disciplinata dall’annuale ccni.- Nella medesima istituzione scolastica non può, di regola, essere assegnata più di una unità di personale di cui al presente decreto.
2.7 Ferma restando la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, il personale di cui al presente decreto già in servizio presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica, per continuità dell’azione amministrativa e per ragioni di carattere organizzativo e funzionale, può essere utilizzato presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica fino a nuova disponibilità di posti. L’utilizzazione è disposta su richiesta dell’interessato e previo parere favorevole del dirigente dell’ufficio competente. La maggiore anzianità di servizio in detti uffici costituisce titolo di precedenza.
2.8. In assenza di indicazioni relative al profilo professionale desiderato, l’interessato è inquadrato nel ruolo degli assistenti amministrativi ovvero dei collaboratori scolastici, sulla base dei titoli posseduti con assegnazione di sede di titolarità d’ufficio, secondo i vigenti criteri di viciniorietà.
2.9. La stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per le immissioni in ruolo, autorizzate a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è subordinata, a livello provinciale, alla assegnazione della sede di titolarità al personale di cui all’articolo 1.
2.10. Il personale di cui al presente decreto non è tenuto a prestare il periodo di prova di cui all’articolo 45 del CCNL 29 novembre 2007.
2.11. L’immissione in ruolo su posti di assistente tecnico è disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree didattiche di laboratorio ed i titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero i titoli di studio posseduti dall’interessato. Il direttore dell’ufficio scolastico regionale della provincia di inquadramento procede alla verifica sull’effettivo possesso e sulla tipologia dei titoli di accesso dichiarati dal personale di cui al presente comma.
2.12. Per il personale di cui all’articolo 1, comma 2, i profili professionali di inquadramento sono assegnati in base al titolo di studio posseduto.
2.13. Qualora l’inquadramento nel profilo professionale di assistente tecnico sia disposto in esubero rispetto all’organico provinciale, il personale di cui al presente decreto è utilizzato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
articolo 3(gestione in prima applicazione)
3.1. Il personale di cui al presente decreto deve comunicare, on-line con modalità web, l’indicazione del profilo professionale richiesto per l’inquadramento di cui all’articolo 1, le sedi richieste nella provincia di assegnazione nonché eventuali sedi in altra provincia. Deve, altresì, procedere, nel medesimo contesto, alla indicazione secondo le modalità di legge, del punteggio posseduto al fine della assegnazione della sede di titolarità di cui al comma 3.
3.2. Tenuto conto che la data di pubblicazione della mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2012/2013 è stabilita per l’11 agosto 2012 e quindi che il transito del personale di cui all’articolo 1 non può essere definito entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il personale già collocato fuori ruolo alla data di emanazione del presente decreto viene immesso nel ruolo dell’area contrattuale del personale ATA a decorrere dal 1° settembre 2012, a mezzo di decreto collettivo da emanare, a cura dal competente direttore generale, entro il 20 agosto 2012.
3.3. Entro il 31 agosto 2012 è disposta l’assegnazione della sede di titolarità al personale incluso nel decreto collettivo di cui al comma 2. Con successivo provvedimento individuale è disposto l’inquadramento nel profilo professionale attribuito.
3.4. La sede di titolarità è assegnata ai sensi del vigente ccni sulla mobilità per le parti compatibili con il presente decreto. L’assegnazione è disposta sulla base delle disponibilità residuali alle operazioni di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2012/2013, di cui al CCNI sottoscritto il 29 febbraio 2012, tenuto conto delle preferenze espresse dal richiedente all’atto delle operazioni connesse alla assegnazione della sede di titolarità.
3.5. Qualora risulti in soprannumero rispetto all’organico provinciale, il personale è inquadrato su posto vacante e disponibile nella seconda provincia richiesta. In assenza, la sede di titolarità è attribuita nella provincia di provenienza mediante le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2013/2014.
articolo 4(gestione a regime)
4.1. Il personale docente inidoneo, entro dieci giorni dalla dichiarazione di inidoneità permanente, deve comunicare, on-line con modalità web, l’indicazione del profilo professionale richiesto per l’inquadramento di cui all’articolo 1, le sedi richieste nella provincia di assegnazione nonché eventuali sedi in altra provincia. Deve, altresì, procedere, nel medesimo contesto, alla indicazione secondo le modalità di legge, del punteggio posseduto al fine della assegnazione della sede di titolarità.
4.2. A fronte della esistenza di posto vacante e disponibile l’assegnazione della sede di titolarità è comunque disposta in corso d’anno scolastico.
4.3. Per l’attuazione del comma 2 la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti dal dirigente scolastico è subordinata alla prioritaria esigenza di sistemazione, su sede definitiva ovvero provvisoria, del personale di cui all’articolo 1.
4.4. Con contrattazione nazionale integrativa del personale sono disciplinate le modalità di attribuzione della sede di titolarità al personale di cui al presente decreto.
articolo 5(stato giuridico ed economico)
5.1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 il personale inquadrato secondo le modalità di cui all’articolo 1 mantiene il maggior trattamento stipendiale per effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
5.2. Ad invarianza di normativa è garantita la facoltà di opzione tra le modalità di riconoscimento dei servizi utili per la ricostruzione di carriera, al fine dell’inquadramento ritenuto più favorevole.5.3. Il personale, in possesso dei requisiti previsti per il diritto a trattamento di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto può presentare istanza di cessazione dal servizio anche al di fuori dei termini annualmente definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Consequenzialmente, la cessazione dal servizio avviene, anche in corso d’anno scolastico, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di pensionamento. La medesima facoltà è attribuita anche al personale che alla data del presente decreto era gia stato dichiarato permanentemente inidoneo all’insegnamento ovvero al personale di cui all’articolo 1, comma 2.
articolo 6(inidoneità temporanea)
Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o di assistente tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
articolo 7(disposizioni finali e di abrogazione)
7.1. Il contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 25 giugno 2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, continua a produrre effetti per le parti non incompatibili con il presente decreto.
7.2. A decorrere dalla data del presente decreto deve intendersi abrogato l’articolo 5 del decreto 12 settembre 2011, n. 79, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20

Fonte OrizzonteScuola

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