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venerdì 25 marzo 2011

Attività usuranti certificate dal datore di lavoro


Potranno chiedere la pensione con tre anni di anticipo, rispetto agli altri lavoratori dipendenti, i lavoratori impegnati in lavori usuranti: è quanto prevede lo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall’articolo 1 della legge 183/2010.
Tale disposizione riguarda:
- i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti in galleria, lavori nelle cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro;
- i lavoratori subordinati notturni;
- i la voratori addetti alla cosiddetta “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Per godere del beneficio pensionistico è necessario che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e che siano state svolte per almeno sette anni negli ultimi 10, nel caso di decorrenza entro il 31 dicembre 2017, mentre dal 2018 bisognerà aver effettuato lavori faticosi per metà della propria vita lavorativa. Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio pensionistico.
Nel caso di erogazione dei benefici sulla base di documentazione non veritiera il datore di lavoro che l’ha fornita
è tenuto al pagamento di una sanzione in favore degli istituti previdenziali eroganti.
LEGGI Dossier “Lavori usuranti: in pensione con tre anni di anticipo”

martedì 15 marzo 2011

Modalità operative per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto

«L’applicazione per l’invio on-line del modello di domanda (All. G) sarà disponibile a partire dalle ore 9,00 del giorno 29 marzo 20011 fino alle ore 14,00 del giorno 28 aprile 2011»
Ecco la nota Prot. n. AOODGPER 1950 Roma, 8 marzo 2011 delMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolasticoD.G. per il personale scolasticoUff. IIIAgli Uffici Scolastici RegionaliLoro sediOggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.Graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia ( All. G ) - a. s. 2011/2012 -- Istanze on-line -Come è noto i candidati, già inclusi o che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale , hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia .Conseguentemente i candidati che desiderano essere inseriti anche nelle citate graduatorie di circolo e di istituto devono produrre l’apposita domanda (all. G ) per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui intendono figurare .E’ noto , altresì, che tale domanda dovrà essere inviata tramite le " istanze on line" , e che non è richiesto l’invio del modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’ Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.
leggi tutto

Per saperne di più, clicca QUI e QUi

lunedì 7 marzo 2011

Le nuove pensioni -Un manuale per tutti

Quote, finestre, coefficienti: capire la propria posizione per programmare il futuro
Subito esaurite, in edicola, le 120 mila copie del manuale sulle nuove pensioni, in vendita da lunedì a 80 centesimi con il Corriere.

Presto sarà disponibile la ristampa.

Negli ultimi anni il sistema previdenziale è stato oggetto di numerosi ritocchi. E forse ha trovato un suo equilibrio. Riforme che potrebbero avere chiuso il cerchio. E che è bene conoscere sia nella loro portata. Sia nel loro possibile declinarsi nei prossimi anni. A queste riforme è dedicata la guida «Le nuove pensioni» in edicola da lunedì prossimo con il Corriere a soli 80 centesimi. Un manuale pratico, di facile lettura che accompagna i lettori alla conoscenza della macchina della previdenza. L'intervento più significativo è quello delle quote, il meccanismo che vincola l a pensione d i anzianità al raggiungimento di un mix di contributi e di età anagrafica. Nel 2011 la pensione d’anzianità ha fatto un altro gradino, con la quota che passa da 95 a 96 per i dipendenti e da 96 a 97 per gli autonomi. Con un' età minima, rispettivamente, di 60 e 61 anni. Un altro giro di vite è stato dato anche allo scaglionamento delle pensioni. Le finestre si apriranno con minore frequenza. Il 2011 sarà un anno praticamente senza pensioni perché chi matura i requisiti nei prossimi mesi dovrà aspettare almeno un anno, se dipendente, e un anno e mezzo se autonomo prima di incassare la rendita. Nessuna penalizzazione per chi ha maturato i requisiti nel 2010. Dal 2010, poi, è iniziata la revisione dei coefficienti per il calcolo della pensione contributiva, E le aliquote verranno riviste ogni tre anni per tenere conto degli andamenti demografici. Per i giovani la rendita è destinata a una rapida cura dimagrante. Dal 2015 anche i requisiti per la pensione saranno legati alle aspettative di vita. La conclusione del percorso è che tutti andranno in pensione più tardi e con un assegno ridotto rispetto alle aspettative con cui erano partiti. E a quello garantito ai loro predecessori. Una verità amara. E che deve fare da stimolo per una riflessione, seria e definitiva, sulla necessità di investire sul proprio futuro.Pubblichiamo le risposte ad alcuni quesiti giunti in redazione. A simili dubbi si può facilmente trovare risposta leggendo «Tutto su... Le nuove pensioni», la guida in edicola da lunedì 7 marzo a 80 centesimi di euro più il quotidiano.
Dipendenti: il gradino sale al livello 96
Sono nato il 30 marzo del 1952 e a maggio raggiungo i 35 anni di contribuzione come dipendente, compreso un anno di servizio militare. Quando potrò andare in pensione?
Nel 2011 e per tutto il 2012 la pensione di anzianità dei dipendenti può essere chiesta solo se, sommando l’anzianità contributiva, e quella anagrafica, si raggiunge quota 96, con l'età minima è di 60 anni. Per il calcolo della quota contano anche le frazioni d'anno. Essendo nato nel 1952, maturerà i requisiti nel 2012, quando compirà i 60 anni e raggiungerà quota 96. Nel 2011 non può andare in pensione perché ha solo 59 anni (quota 94) mentre serve quota 96. Una volta maturati i requisiti dovrà aspettare un anno prima di poter incassare la rendita.
Al traguardo con le frazioni
Su Corriere Economia ho letto che per le famose quote richieste per la pensione di anzianità valgono anche le frazioni d’anno. Ne vorrei conferma per i lavoratori autonomi. Sono un commerciante e al 31 dicembre 2010 ho raggiunto l'età di 60 anni e 3 mesi e posso contare, sempre alla stessa data, su 35 anni e 9 mesi.
Anche per gli autonomi contano le frazioni. Per il raggiungimento della quota, purché si sia comunque in presenza del requisito minimo di 35 anni e dell'età minima prevista, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Ciò significa che il nostro lettore ha già maturato i requisiti per la pensione di anzianità nel dicembre 2010 (60 anni e 3 mesi più 35 anni e 9 mesi fanno appunto «96»). Inoltre avendoli maturati entro il 2010 dovrà aspettare un anno e non un anno e mezzo per l’apertura della finestra. A lei si applicano le vecchie regole. Potrà incassare la rendita dal primo gennaio 2012.
Quando bastano i 15 anni
Sono nata nell'ottobre del 1951; ho lavorato 19 anni e 6 mesi e mi sono licenziata nel 1990. Quando incomincerò a percepire la pensione di vecchiaia?
Matura il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei 60 anni, quindi a ottobre 2011. Avendo maturato almeno 15 anni di contributi entro il 1992 a lei non si applica la norma della «riforma Amato» che ha innalzato gradualmente il minimo contributivo da 15 a 20 anni. Le bastano i 19 anni maturati in giovane età. Subirà però il nuovo meccanismo della finestra scorrevole. Potrà infatti percepire la pensione solo dal novembre 2012, un anno dopo aver raggiunto i requisiti (se fosse stata autonoma, avrebbe dovuta attendere 18 mesi).
Riscatto laurea in attesa del posto
Mia figlia, neolaureata in giurisprudenza (corso di 5 anni), è in cerca di occupazione. Mio figlio dopo 3 anni di università ha lasciato ed ora lavora. Possono riscattare gli anni di studio? E quanto mi verrà a costare?
La risposta è no per suo figlio e sì per la figlia. Il riscatto non può infatti essere riconosciuto a chi, pur avendo frequentato l’università, non abbia poi raggiunto la laurea. Diversa invece la situazione della figlia. Dal 2008 il riscatto della laurea è consentito anche a coloro che non hanno iniziato alcuna attività lavorativa. Il contributo viene versato all'Inps e rivalutato secondo le regole del sistema contributivo. Il montante maturato sarà successivamente trasferito, a domanda, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato si iscriverà. L'onere del riscatto, in assenza di una retribuzione o reddito di riferimento, è costituito dal versamento di una somma pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo di reddito imponibile previsto per gli iscritti alla gestione commercianti, moltiplicato per l'aliquota contributiva in vigore per i dipendenti. Se sua figlia presentasse la domanda di riscatto quest'anno, pagherebbe 24.011 euro: ossia il 33% (aliquota pensionistica) di 14.552 (minimale 2011 commercianti) per 5 (gli anni del corso di laurea). Il pagamento può essere effettuato in 120 rate, senza interessi. La spesa è deducibile dal reddito dell'interessato, oppure, come nel caso in esame, detraibile con aliquota del 19% dall’Irpef del genitore che paga (se il figlio risulti a carico).
Al lavoro per 3 anni in più
Sono una impiegata comunale nata il 10 giugno 1951. Pensavo di lasciare a 62 anni, nel 2013. Se ho ben capito, vorrei conferma, dovrò lavorare qualche anno in più.
Sì ha capito bene. Dovrà aspettare di compiere i 65 anni, nel 2016, per incassare la pensione da luglio 2017. Il limite di età per le dipendenti pubbliche, infatti, passerà dai 61 anni, in vigore per quest’anno, a 65 a partire dal 2012 A meno che nel frattempo non riesca ad accumulare 40 anni di contribuzione. Solo così può anticipare il pensionamento.
I figurativi salvano dal regime contributivo
I contributi figurativi vengono conteggiati per stabilire il calcolo della pensione (sistema retributivo o misto)? Al 31 dicembre 1995 ho maturato 17 anni e 5 mesi di versamenti Inps. Inoltre ho prestato servizio di leva dal 1975 al 1976. Con quale sistema sarà calcolata la mia pensione?
I contributi figurativi vanno a collocarsi nel periodo temporale cui si riferiscono. Pertanto, aggiunto ai 17 anni e cinque mesi di contributi al 31dicembre del 1995, il servizio militare le consente di ottenere il calcolo retributivo.
Fonte Corriere della sera .it del 7 marzo

mercoledì 9 febbraio 2011

Lombardia:Pubblicati i bandi di concorso per soli titoli, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA per il 2010/2011

« Il termine ultino di presentazione delle domande è l’11 Marzo 2011 »

« Assistenza e consulenza scolastica on line
info 02 39810868 -346 6872531 e
per appuntamento info:388.3642614.
e-mail iuniscuola.fr@alice.it»

IUniScuoLa
: Ecco l'Avviso di pubblicazione della Direzione Generale-Ufficio VI – Personale della scuola - Via Ripamonti, 85 – 20141 - Milano -Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1319 del 9 febbraio 2011

«Sono pubblicati in data odierna all’Albo di quest’Ufficio i bandi di concorso per soli titoli sotto specificati per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, per l’anno scolastico 2010/2011.

AREA A
•PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO

Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1172 del 04/02/2011
PROFILO DI ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE
Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1169 del 04/02/2011
AREA B
•PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1170 del 04/02/2011
•PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO
Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1171 del 04/02/2011
•PROFILO DI CUOCO
Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1173 del 04/02/2011
•PROFILO DI INFERMIERE
Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1175 del 04/02/2011
•PROFILO DI GUARDAROBIERE
Provvedimento Direttore Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 1174 del 04/02/2011 »

L' URL dell'avviso è:
http://www.istruzione.lombardia.it/protlo1319_11/


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sabato 29 gennaio 2011

Al via la corresponsione dell'una tantum di 180 euro lordi al personale ATA

IUniScuoLa: Ecco la nota n. 634 del 27 gennaio 2011 del MIUR inviata ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
«OGGETTO: ccni 15 dicembre 2010 – ripartizione economie personale ATA (articolo 2, c. 7, seq. contr.le 25 luglio 2008) – rilevazione personale non avente titolo-
Il 15 dicembre 2010 è stato sottoscritto il contratto integrativo di cui in oggetto, mediante il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle economie di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, concernente la rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e l’assegnazione di nuove posizioni economiche nell’area contrattuale “B”.
Il personale beneficiario dell’importo una tantum di 180,08 euro (lordo dipendente, procapite), è il personale ATA in servizio nell’anno scolastico 2008/2009, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché il personale non di ruolo con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine dell’attività didattica.
Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ha titolo a percepire il predetto emolumento purchè il rapporto di lavoro non sia stato risolto anticipatamente.
Il contratto in argomento ha ottenuto la prescritta certificazione sulla compatibilità
economico-finanziaria a condizione che la corresponsione dell’una tantum sia subordinata alla
verifica dell’effettivo svolgimento delle funzioni, opportunamente certificato dai Dirigenti scolastici.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti scolastici a trasmettere, nel periodo intercorrente dal 1° all’8 febbraio p.v., utilizzando le apposite funzioni che saranno rese disponibili al SIDI e con le modalità indicate nella pertinente pagina relativa alle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, l’indicazione dei nominativi del personale di ruolo che nel sopraccitato anno scolastico 2008/2009, pur essendo incardinato nella istituzione scolastica, non ha prestato effettivo servizio per l’intero anno scolastico.
Come"effettivo servizio prestato nella scuola" deve intendersi anche quello svolto dal personale in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Per il personale oggetto di provvedimenti aventi effetto limitato all’anno scolastico (utilizzazione e assegnazione provvisoria) che non abbia prestato servizio in alcuna istituzione scolastica, la comunicazione della esclusione dal beneficio deve essere comunque effettuata dalla scuola di titolarità.
Per quel che concerne il personale con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine delle lezioni, deve essere segnalato, come innanzi indicato, il personale che abbia (o per il quale sia stato) anticipatamente risolto il rapporto di lavoro. Il medesimo, infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato Contratto, non matura il diritto a percepire l’una tantum.
Qualora l’istituzione scolastica non debba comunicare alcun nominativo, procederà in ogni caso alla segnalazione negativa, utilizzando l’apposita funzione “Nessuna rilevazione da effettuare”.
A conclusione della rilevazione, l’una tantum sarà corrisposta mediante i ruoli di spesa fissa. In merito, si sottolinea l’esigenza del rispetto dei tempi indicati, anche per la segnalazione negativa, poiché il mancato riscontro da parte dell’istituzione scolastica comporta l’impossibilità, da parte di questo Ministero, di formulare, congiuntamente al MEF, l’elencazione degli aventi titolo.
Si prega, inoltre, di evidenziare ai Dirigenti scolastici che la trasmissione dei dati in
argomento, ivi compresi quelli delle sedi accorpate a seguito di dimensionamento ex DPR 233/88, avviene sotto loro responsabilità, in quanto assorbente della certificazione richiesta dalla Funzione pubblica, quale requisito necessario per la corresponsione dell’emolumento in questione. In proposito i medesimi Dirigenti avranno cura di disporre la conservazione agli atti della stampa della
scheda di trasmissione, debitamente firmata.
Le istituzioni scolastiche possono contattare per eventuali problematiche il numero verde disponibile all’help-desk.
Si ringrazia. -IL DIRETTORE GENERALE - f.to Luciano Chiappetta»

giovedì 20 gennaio 2011

Concorsi 24 mesi A.T.A, Il Ministero preannuncia i Bandi

«IUniscuoLa: assistenza e consulenza scolastica on line info 02 39810868
346 6872531 e per appuntamento info:388.3642614. e-mail iuniscuola.fr@alice.it»

Ecco la nota Prot. n. 402 del 20 gennaio 2011del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Dipartimento per l’istruzione Direzione generale per il personale scolastico -D.G. per il personale della scuola Uff.III
AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI
LORO SEDI
Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2010/2011 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.
I Direttori Generali di ciascun Ufficio Scolastico Regionale con
esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome
di Trento e Bolzano, nel minor tempo possibile, dovranno indire
i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale
ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo 297/94
ed in base alla O.M. 23.02.2009, n. 21 .
Nella predisposizione dei relativi bandi si dovrà, ovviamente,
tenere conto dei cambiamenti di fatto intervenuti, apportando
le opportune integrazioni e modifiche .
1 – Tutti i riferimenti all’anno scolastico 2009/2010 devono essere
modificati con riferimento all’anno scolastico 2010/2011 .
2 – Nelle premesse:
a) dopo la dizione “ VISTO il D.M. 24.3.2004 , n. 35 concernente la
formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le
supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella
di valutazione dei titoli inserire la dizione “VISTO D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale”,
aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
recante codice dell'amministrazione digitale".
b) dopo la dizione “VISTO Il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione
del citato D.M. 82/09” inserire la dizione “ VISTO l’art. 7 c. 4 ter
del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio
2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla
Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2010-2011” ;
e a seguire : “VISTA la nota. 19 febbraio 2010, n. 2053
concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno
scolastico 2009/2010;”
“VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n.165,
pubblicato sulla G.U. –Serie Generale –n.234 del 6 ottobre
2010, concernente Regolamento recante disposizioni per
l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies
dell’art.1 del decreto legge n.134 del 2009, convertito con
modificazioni dalla legge n.167 del 2009, in materia di obblighi
per il personale della scuola di documentare i requisiti per
avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 e
dalla legge n.68 del 1999;
“VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione
del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010 ;
“VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione
del citato D.M. 68/2010”;
3 - Si ricorda alle SS.LL. che, analogamente allo scorso anno,
è prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il
personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e
dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.
Tale modulo (All. H ) è integrativo e non sostitutivo
della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli
domanda B1 e B2.
Si invitano le SS.LL. ad evidenziare – AVVERTENZE AL
BANDO – che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva,
i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S
nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della
priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33,
commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 devono essere
necessariamente riformulate dai candidati che presentino
domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in
quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non
riconfermate, si intendono non più possedute.
4 - Gli schemi di domanda sono conseguentemente
modificati come da allegati ( Allegati : B1, B2, F, e H)
che saranno inviati con successiva e-mail.
Si richiama l’attenzione dei competenti uffici che,
esclusivamente per la scelta delle istituzioni scolastiche
in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto di 1° fascia per l’ a. s. 2011/12 (Allegato G ),
sarà realizzata una apposita applicazione web nell’ambito
delle istanze on line del Miur.
Di conseguenza dovranno essere inviati :
a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati
B1 , B2, F e H mediante raccomandata a/r ovvero consegnati
a mano, all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia
d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;
b) tramite le istanze on line il modello di domanda
allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche.
Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo
in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’ Ufficio
territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al
momento dell’inoltro.
Tale modalità di trasmissione, estremamente semplificata,
consentirà la visualizzazione delle sedi già trasmesse per
l’anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione
delle sedi scolastiche esprimibili per l’a.s. 2011/2012,
evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori di
digitazione.
Ad ogni eventuale successivo aggiornamento saranno
riproposte le scelte già effettuate al fine di consentire
la modifica soltanto delle sedi di interesse.
Tale innovazione, i cui effetti positivi a favore dello
snellimento, della celerità e della certezza delle procedure
risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini
della trasmissione del modello G saranno contestuali in tutto il
territorio nazionale.
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line
suddetta saranno comunicati con successiva nota.
Al fine di favorire la procedura on line si raccomanda
ai competenti uffici di invitare gli aspiranti a procedere
alla registrazione alle istanze on line ove non fossero già registrati.
Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per
poter trasmettere l’allegato G via web.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza,
la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando
che la stessa viene diffusa mediante apposita pubblicazione
nelle news dei siti Intranet ed Internet di questo Ministero .
Si confida in un puntuale adempimento.
IL DIRETTORE GENERALE F.to Luciano Chiappetta

domenica 16 gennaio 2011

I precari Ata sono costretti ad “impugnare” il contratto a tempo determinato







« NUOVE REGOLE PER IMPUGNARE I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO »
« Il termine è il 22 gennaio 2011»
«Per Vertenza On Line scrivere a iusprecari@libero.it »
[La Legge 183/2010 (conosciuta come “Collegato Lavoro”) all’art. 32 introduce il termine di 60 giorni dalla conclusione per impugnare contratti di lavoro flessibili (contratti a termine, collaborazioni a progetto...) ritenuti illegittimi.
COME ERA PRIMA Il lavoratore aveva la possibilità di contestare un contratto a termine ritenuto illegittimo anche dopo molti mesi dalla sua conclusione.
COSA CAMBIA ADESSO
Il lavoratore dovrà impugnare il contratto ritenuto illegittimo entro 60 giorni dalla sua conclusione (scadenza, licenziamento, recesso…).
Il termine di 60 giorni per impugnare tali contratti vale anche per i rapporti a tempo determinato già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge: in questo caso perciò il termine decorre dal 24 novembre 2010.
MODALITA’ OPERATIVE
L’impugnazione deve essere effettuata al MIUR in forma scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:
-entro 60 giorni dal 24 novembre 2010 per i contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge 183/2010 (il termine è il 23 gennaio 2011)
-entro 60 giorni dalla data di conclusione per tutti i contratti a termine che si concludono dopo 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della Legge 183/2010)
L’impugnazione diviene efficace se entro i successivi 270 giorni viene effettuato il deposito del ricorso nella Cancelleria del Tribunale o la comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione.]
Leggi Art. 32. legge n.183/2010 –Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Per saperne di più, clicca QUi