Ecco il Comunicato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaDipartimento per l'IstruzioneDirezione generale del personale scolasticoUfficio V
Roma, 3 Agosto 2012
Oggetto: Trasmissione CCNI sottoscritto il 31 luglio 2012 – integrazione al CCNI 29 febbraio 2012 – mobilità del personale docente inidoneo transitato nei ruoli ATA (ex lege n.111/2011) – a.s. 2012/2013.
Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmette il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 31 luglio 2012 concernente la mobilità del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti, per l’attribuzione della sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’art. 19 della legge 15 luglio 2011 n. 111.
Con il CCNI in argomento viene integrato l’articolo 5 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 29/02/2012.
La presente circolare con allegato il CCNI, concernente l’oggetto, viene diffusa al fine di assicurare la tempestiva conoscenza attraverso il sito internet e la rete intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico si raccomanda la massima tempestività.
IL DIRETTORE GENERALE F.to Luciano Chiappetta
"Impiegati,tecnici e collaboratori scolastici:insieme per dare vita ad un fronte di tutela "CONTATTI INFO: E-mail iuniscuola@...
Associazione Istruzione Unita Scuola-Sede Nazionale: Via Olona n.19-20123 Milano Info+393466872531
sabato 4 agosto 2012
mercoledì 4 aprile 2012
venerdì 16 marzo 2012
Riforma delle Pensioni spiegata dall’INPS
L'INPS spiega in una circolare la riforma delle pensioni
La riforma delle pensioni è una delle novità più rilevanti degli ultimi mesi. Dopo la pubblicazione in G.U. della legge 214/11 sono stati tanti i dissapori dei lavoratori, ma anche e soprattutto i dubbi in merito all’art. 24 che prevede nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.Così l’INPS ha deciso di rilasciare una circolare che riassumesse i cambiamenti introdotti dalla riforma, spiegandone i punti in maniera dettagliata.In particolare vengono illustrate le novità per pensioni di vecchiaia; pensioni anticipate; casi di esclusione dalla riforma delle pensioni; lavoratori stranieri; totalizzazione; prestazioni INPS; fondi speciali; contributo di solidarietà; Super INPS (dove sono confluiti INPDAP ed ENPALS); modalità di presentazione delle domande.
La manovra di fine anno ha lo scopo di mettere in campo “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, rispondendo agli impegni presi con l’Unione europea. In questo la spesa previdenziale ricopre un ruolo cruciale incidendo sul prodotto interno lordo.Così il Governo ha definito una riforma delle pensioni puntando a garantire «equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli»; flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici; adeguamento alle speranze di vita; «semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali».INPDAP ed ENPALS
In attesa dell’emanazione di appositi decreti interministeriali gli iscritti degli Enti soppressi, le le domande di prestazioni vanno depositate presso le rispettive strutture territoriali di INPDAP e ENPALS.
Pensioni di anzianitàNella circolare l’INPS chiarisce che coloro che per coloro che hanno conseguito l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, a partire dal 1° gennaio 2012 è possibile andare in pensione se: hanno conseguito, a qualsiasi titolo, l’anzianità contributiva minima pari a 35 anni, oppure se non hanno raggiunto i 62 anni di età abbiano accettato una decurtazione della propria pensione, pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento.Pensione di vecchiaiaLe pensioni di vecchiaia sono regolate dall’art. 24, commi 6 e 7. Chi ha conseguito l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, a partire dal 1° gennaio 2012 potrà andare in pensione solamente se si tratta di:lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata;lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O.;lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata.Viene poi chiarito che «il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato».Pensione anticipataI lavoratori iscritti al Fondo volo «possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni», a patto però che si siano conseguiti 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo.Decorrenza delle prestazioni pensionistiche
La riforma delle pensioni Fornero ha abolito le finestre mobili (art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010), pertanto per chi matura i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti ed è stata presentata la domanda.Casi di esclusione dalla riforma delle pensioniAlcune categorie di lavoratori risultano esclusi dalla riforma delle pensioni e possono far riferimento alla normativa previgente. È il caso di coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, delle lavoratrici in regime sperimentale, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015 e degli esodati 2011.Nei limiti delle risorse prestabilite trovano applicazione, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, le disposizioni previgenti anche per:lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.Fonte: INPS
La riforma delle pensioni è una delle novità più rilevanti degli ultimi mesi. Dopo la pubblicazione in G.U. della legge 214/11 sono stati tanti i dissapori dei lavoratori, ma anche e soprattutto i dubbi in merito all’art. 24 che prevede nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.Così l’INPS ha deciso di rilasciare una circolare che riassumesse i cambiamenti introdotti dalla riforma, spiegandone i punti in maniera dettagliata.In particolare vengono illustrate le novità per pensioni di vecchiaia; pensioni anticipate; casi di esclusione dalla riforma delle pensioni; lavoratori stranieri; totalizzazione; prestazioni INPS; fondi speciali; contributo di solidarietà; Super INPS (dove sono confluiti INPDAP ed ENPALS); modalità di presentazione delle domande.
La manovra di fine anno ha lo scopo di mettere in campo “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, rispondendo agli impegni presi con l’Unione europea. In questo la spesa previdenziale ricopre un ruolo cruciale incidendo sul prodotto interno lordo.Così il Governo ha definito una riforma delle pensioni puntando a garantire «equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli»; flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici; adeguamento alle speranze di vita; «semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali».INPDAP ed ENPALS
In attesa dell’emanazione di appositi decreti interministeriali gli iscritti degli Enti soppressi, le le domande di prestazioni vanno depositate presso le rispettive strutture territoriali di INPDAP e ENPALS.
Pensioni di anzianitàNella circolare l’INPS chiarisce che coloro che per coloro che hanno conseguito l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, a partire dal 1° gennaio 2012 è possibile andare in pensione se: hanno conseguito, a qualsiasi titolo, l’anzianità contributiva minima pari a 35 anni, oppure se non hanno raggiunto i 62 anni di età abbiano accettato una decurtazione della propria pensione, pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento.Pensione di vecchiaiaLe pensioni di vecchiaia sono regolate dall’art. 24, commi 6 e 7. Chi ha conseguito l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, a partire dal 1° gennaio 2012 potrà andare in pensione solamente se si tratta di:lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata;lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O.;lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata.Viene poi chiarito che «il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato».Pensione anticipataI lavoratori iscritti al Fondo volo «possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni», a patto però che si siano conseguiti 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo.Decorrenza delle prestazioni pensionistiche
La riforma delle pensioni Fornero ha abolito le finestre mobili (art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010), pertanto per chi matura i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti ed è stata presentata la domanda.Casi di esclusione dalla riforma delle pensioniAlcune categorie di lavoratori risultano esclusi dalla riforma delle pensioni e possono far riferimento alla normativa previgente. È il caso di coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, delle lavoratrici in regime sperimentale, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015 e degli esodati 2011.Nei limiti delle risorse prestabilite trovano applicazione, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, le disposizioni previgenti anche per:lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.Fonte: INPS
mercoledì 22 febbraio 2012
Concorsi per soli titoli per il personale ATA della scuola

Com’è noto, con lettera circolare prot. 1603 del 24 febbraio 2011 sono stati forniti utili elementi di istruzione ed indicazioni operative concernenti le procedure concorsuali in oggetto indicate allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Il nuovo CCNL – scuola , per il quadriennio normativo 2006/2009,
sottoscritto il 27.11.2007, ha modificato i titoli di studio per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, per cui si è reso necessario riformulare l’attuale O.M. 21/09 che, rispetto alla precedente OM 91/04, prende in considerazione i nuovi titoli di studio richiesti per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, così come individuati dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 .
Di conseguenza, non potendosi più applicare il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto dalla Tabella B allegata al CCNL 2006/09, sostituita dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, si ritiene utile (continua...)
martedì 21 febbraio 2012
APPELLO contro il disegno di legge di Formigoni - anticostituzionale e secessionista

FIRMA ANCHE TU-Fermiamoli con una firma!
[PROGETTO DI LEGGE “MISURE PER LA CRESCITA, LO SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE”TITOLO I Misure per il sostegno del capitale umano CAPO II Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) Art. 5 (Modifica della l.r. 19/2007 - Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche) 1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi: “2 bis A partire dall’anno scolastico 2012/2013, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, al fine di reclutare personale docente necessario a svolgere le attività didattiche annuali. 2 ter E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola che conosca e condivida il progetto e il patto per lo sviluppo professionale, che costituiscono parte integrante del bando di concorso di ciascun istituto scolastico. 2 quater Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale”.]
NOI SOTTOSCRITTI, CHE CI ISPIRIAMO AI FONDAMENTI COSTITUZIONALI DELLA SCUOLA DELLA REPUBBLICA, CI IMPEGNAMO A CONTRASTARE IN TUTTE LE SEDI ISTITUZIONALI E NON TALE DISEGNO DI LEGGE E PER QUESTO CI RIVOLGIAMO A TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO A CUORE LE RAGIONI DELLA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE AFFINCHE’ CRESCA IN TUTTE LE SCUOLE, TRA I DOCENTI E GLI STUDENTI, IL DIBATTITO E L’OPPOSIZIONE A TALE SCELTA CHE RITENIAMO DEL TUTTO INACCETTABILE
FIRMATARI :
Giansandro Barzaghi - Presidente dell’Associazione "NonUnodiMeno"
Pina Sardella - Vice Presidente ICEI
Vincenzo Viola - ex Segretario CGIL SCUOLA
Basilio Rizzo - Presidente Consiglio Comunale Milano
Patrizia Quartieri -Consigliera Comunale Milano
Luciano Muhlbauer - già Consigliere regionale della Lombardia
Massimo Gatti - Gruppo Consigliare Lista Civica Un’Altra Provincia Milano
Vittorio Agnoletto – già parlamentare Europeo -
Alberto Ciullini - Presidente Commissione Scuola Consiglio Zona 2 Milano
Avv. Marco Dal Toso Presidente Cons.di Istituto Scuola Media “Majno”
Roberto Biorcio – Docente universitario di Scienza della Politica -
Silvano Piccardi – Regista attore
Giorgio Riolo – Associazione Punto Rosso
Leonardo Donofrio - Presidente Associazione Istruzione Unita Scuola (IUniScuoLa)continua...
mercoledì 2 novembre 2011
Collocamento obbligatorio: chiarimenti dal Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n.27 del 24 ottobre 2011, ha fornito chiarimenti sul collocamento obbligatorio e sul regime delle compensazioni. La materia, regolata dalla legge n. 68/99, è stata modificata dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148/11.
La norma prevede misure di semplificazione a favore delle imprese private che devono procedere per legge alle assunzioni relative al collocamento mirato, in particolare per tutte quelle che hanno più unità produttive sul territorio nazionale e quelle che fanno parte di un gruppo di imprese. Ciò potrà permettere un migliore tasso di attuazione della legge 68/99, che promuove l'inserimento e l' integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro.
Queste alcune delle novità.
Le imprese che occupano personale in diverse unità produttive, fermo restando il numero complessivo di disabili da assumere obbligatoriamente per legge (quota di riserva) possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento superiore a quello prescritto per la singola sede di lavoro, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive (c.d. compensazione territoriale).
Il nuovo sistema di compensazione ribadisce il principio del rispetto degli obblighi di assunzione previsti dalla L.68/99 (art. 3 e 18), ma modifica la previsione del DPR n.333/2000 che subordinava l’operatività della compensazione territoriale alla concessione di una apposita autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o del competente servizio provinciale. Ora è stabilito che gli obblighi devono essere rispettati a livello nazionale e che la compensazione territoriale è effettuata direttamente dai datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive, e che possono assumere, presso una unità produttiva, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello assegnabile a quella medesima unità produttiva; le eccedenze sono portate in compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità.
La stessa possibilità è estesa ai gruppi di imprese, cioè alle società collegate o controllate. In questi casi, ferme restando le aliquote cui ogni impresa è obbligata, un’impresa del gruppo con sede in Italia può assumere, in regime di collocamento obbligatorio, in numero maggiore di quanto previsto dalla legge n. 68/99, portando automaticamente in compensazione con le minori assunzioni effettuate da altra impresa del gruppo operante in Italia.
Il solo adempimento cui sono tenute le imprese interessate alla compensazione riguarda la presentazione in via telematica ai servizi competenti del prospetto informativo previsto dalla L. 68/99; il termine per comunicare l’eventuale compensazione, da parte delle singole aziende multi localizzate o della sola azienda capogruppo per i gruppi di imprese, tramite i servizi informatici regionali, è il 31 gennaio di ogni anno.
Per i datori di lavoro pubblici non è prevista la c.d. “automaticità” della compensazione: possono essere autorizzati alla compensazione per gli uffici di una stessa regione, con le modalità che saranno definite con una successiva direttiva del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
domenica 9 ottobre 2011
Undici milioni di euro per il diritto allo studio
«Funzioni miste del personale ATA: 500.000 euro. Questa cifra serve per coprire i costi dei servizi svolti dal personale ausiliario tecnico amministrativo delle scuole (ATA), che composto da dipendenti statali che possono essere chiamati a svolgere anche compiti di competenza del Comune, come quelli relativi al prescuola, i giochi serali, il trasposto, la refezione scolastica,i servizi integrativi scolastici (estate vacanze, centri estivi, scuola natura, etc).»
Ecco il comunicato del comune di Milano
«Guida: “Nonostante i tagli del Governo, dal Comune fondi per l’integrazione degli alunni disabili e il trasporto scolastico”.
Milano, 7 ottobre 2011 – La Giunta ha approvato questa mattina la delibera che definisce le linee di indirizzo e stanzia i fondi per il Piano per il diritto allo studio per anno scolastico 2011/2012 per una somma complessiva di 11.367.484 euro. Con questo atto si intende rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, economico e culturale che posso impedire la piena applicazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito.
“Nonostante i tagli della manovra finanziaria del Governo e il patto di stabilità che penalizza le risorse destinate alle scuole – ha dichiarato la vicesindaco e assessore all’Educazione e istruzione Maria Grazia Guida - il Comune di Milano destina 11 milioni di euro, la stessa cifra dell’anno scorso, per garantire il diritto allo studio per bambini e ragazzi milanesi, rivolgendo particolare attenzione all’integrazione e al sostegno delle categorie più fragili per questioni personali, di salute, sociali ed economiche, e favorendo la conciliazione dei tempi della vita familiare e del lavoro a tutela delle donne lavoratrici”.
Lo stanziamento comprende i costi per l’integrazione scolastica e il diritto allo studio degli alunni disabili (4.157.484 euro), il servizio di trasporto scolastico (5.600.000 euro), fondi per le scuole dell’infanzia paritarie stanziati (550.000 euro), per le autonomie scolastiche finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione
(250.000 euro), funzioni miste del personale ATA (500.000 euro), spese d’ufficio (310.000 euro), funzioni miste del personale ATA (500.000 euro).
Il Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2011/2012 comprende, oltre alla somma approvata oggi di 11.367.484 euro, anche 4.825.000 euro finalizzati all’acquisto dei libri di testo, che erano stati stanziati dall’Amministrazione precedente. Per quanto riguarda la fornitura dei libri di testo per le scuole secondarie di primo grado l’Amministrazione sta studiando nuove modalità per l’erogazione dei buoni libro e per introdurre forme innovative di utilizzo dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 2012/13 (accesso modulato su fasce di reddito e sperimentazione comodato d'uso).
Integrazione scolastica e successo formativo degli alunni con disabilità: 4.157.484 euro. La cifra comprende le spese relative all’acquisto di attrezzature specialistiche e strumentazione didattica differenziata e soprattutto all’assunzione di educatori che affiancano i bambini e i ragazzi che ne hanno la necessità coprendo le ore non garantite dagli insegnanti di sostegno. Gli alunni con disabilità che quest’anno frequentano le scuole milanesi sono 2057, distribuiti in 210 scuole (statali e paritarie). L’anno scorso erano 1753 alunni, distribuiti in 202 scuole.
Servizio di trasporto scolastico: 5.600.000 euro. I fondi garantiscono il servizio previsto per alunni disabili frequentanti scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, alunni di scuole in fase di ristrutturazione, che quindi devono essere quotidianamente traspostati in altre sedi più lontane rispetto a quelle normalmente frequentate, alunni di scuole dell’infanzia comunali, primarie e secondarie di primo grado residenti in zone periferiche particolarmente disagiate o malservite dal trasporto pubblico di linea, alunni rom frequentanti scuole primarie e secondarie di primo grado. Per quest’anno gli alunni beneficiati sono stati 1362, l’anno scorso erano 1563, per una spesa di 5.500.000 euro. L’Amministrazione sta riorganizzando il servizio di trasposto scolastico attraverso un confronto e coinvolgimento delle famiglie, tra gli obiettivo si intende favorire il progetto Pedibus.
Fondi per le scuole dell’infanzia paritarie: 550.000 euro. Contributi a favore delle autonomie scolastiche finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione: 250.000 euro. Contributi per le spese d’ufficio: 310.000 euro.
Funzioni miste del personale ATA: 500.000 euro. Questa cifra serve per coprire i costi dei servizi svolti dal personale ausiliario tecnico amministrativo delle scuole (ATA), che composto da dipendenti statali che possono essere chiamati a svolgere anche compiti di competenza del Comune, come quelli relativi al prescuola, i giochi serali, il trasposto, la refezione scolastica,i servizi integrativi scolastici (estate vacanze, centri estivi, scuola natura, etc).
Nell’ambito delle attività del diritto allo studio viene garantito anche il servizio di “prescuola e attività educative integrative e di sostegno” che è affidato sin dall’anno scorso a tre cooperative sociali. I fondi, deliberati dall’Amministrazione precedente, pari a 4.484.000 euro, riguardano l’importo complessivo per il biennio scolastico 2010-2012. Questo contributo garantisce l’attività del servizio didattico educativo nelle scuole dalle ore 7.30 alle ore 18.»
Ecco il comunicato del comune di Milano
«Guida: “Nonostante i tagli del Governo, dal Comune fondi per l’integrazione degli alunni disabili e il trasporto scolastico”.
Milano, 7 ottobre 2011 – La Giunta ha approvato questa mattina la delibera che definisce le linee di indirizzo e stanzia i fondi per il Piano per il diritto allo studio per anno scolastico 2011/2012 per una somma complessiva di 11.367.484 euro. Con questo atto si intende rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, economico e culturale che posso impedire la piena applicazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito.
“Nonostante i tagli della manovra finanziaria del Governo e il patto di stabilità che penalizza le risorse destinate alle scuole – ha dichiarato la vicesindaco e assessore all’Educazione e istruzione Maria Grazia Guida - il Comune di Milano destina 11 milioni di euro, la stessa cifra dell’anno scorso, per garantire il diritto allo studio per bambini e ragazzi milanesi, rivolgendo particolare attenzione all’integrazione e al sostegno delle categorie più fragili per questioni personali, di salute, sociali ed economiche, e favorendo la conciliazione dei tempi della vita familiare e del lavoro a tutela delle donne lavoratrici”.
Lo stanziamento comprende i costi per l’integrazione scolastica e il diritto allo studio degli alunni disabili (4.157.484 euro), il servizio di trasporto scolastico (5.600.000 euro), fondi per le scuole dell’infanzia paritarie stanziati (550.000 euro), per le autonomie scolastiche finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione
(250.000 euro), funzioni miste del personale ATA (500.000 euro), spese d’ufficio (310.000 euro), funzioni miste del personale ATA (500.000 euro).
Il Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2011/2012 comprende, oltre alla somma approvata oggi di 11.367.484 euro, anche 4.825.000 euro finalizzati all’acquisto dei libri di testo, che erano stati stanziati dall’Amministrazione precedente. Per quanto riguarda la fornitura dei libri di testo per le scuole secondarie di primo grado l’Amministrazione sta studiando nuove modalità per l’erogazione dei buoni libro e per introdurre forme innovative di utilizzo dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 2012/13 (accesso modulato su fasce di reddito e sperimentazione comodato d'uso).
Integrazione scolastica e successo formativo degli alunni con disabilità: 4.157.484 euro. La cifra comprende le spese relative all’acquisto di attrezzature specialistiche e strumentazione didattica differenziata e soprattutto all’assunzione di educatori che affiancano i bambini e i ragazzi che ne hanno la necessità coprendo le ore non garantite dagli insegnanti di sostegno. Gli alunni con disabilità che quest’anno frequentano le scuole milanesi sono 2057, distribuiti in 210 scuole (statali e paritarie). L’anno scorso erano 1753 alunni, distribuiti in 202 scuole.
Servizio di trasporto scolastico: 5.600.000 euro. I fondi garantiscono il servizio previsto per alunni disabili frequentanti scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, alunni di scuole in fase di ristrutturazione, che quindi devono essere quotidianamente traspostati in altre sedi più lontane rispetto a quelle normalmente frequentate, alunni di scuole dell’infanzia comunali, primarie e secondarie di primo grado residenti in zone periferiche particolarmente disagiate o malservite dal trasporto pubblico di linea, alunni rom frequentanti scuole primarie e secondarie di primo grado. Per quest’anno gli alunni beneficiati sono stati 1362, l’anno scorso erano 1563, per una spesa di 5.500.000 euro. L’Amministrazione sta riorganizzando il servizio di trasposto scolastico attraverso un confronto e coinvolgimento delle famiglie, tra gli obiettivo si intende favorire il progetto Pedibus.
Fondi per le scuole dell’infanzia paritarie: 550.000 euro. Contributi a favore delle autonomie scolastiche finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione: 250.000 euro. Contributi per le spese d’ufficio: 310.000 euro.
Funzioni miste del personale ATA: 500.000 euro. Questa cifra serve per coprire i costi dei servizi svolti dal personale ausiliario tecnico amministrativo delle scuole (ATA), che composto da dipendenti statali che possono essere chiamati a svolgere anche compiti di competenza del Comune, come quelli relativi al prescuola, i giochi serali, il trasposto, la refezione scolastica,i servizi integrativi scolastici (estate vacanze, centri estivi, scuola natura, etc).
Nell’ambito delle attività del diritto allo studio viene garantito anche il servizio di “prescuola e attività educative integrative e di sostegno” che è affidato sin dall’anno scorso a tre cooperative sociali. I fondi, deliberati dall’Amministrazione precedente, pari a 4.484.000 euro, riguardano l’importo complessivo per il biennio scolastico 2010-2012. Questo contributo garantisce l’attività del servizio didattico educativo nelle scuole dalle ore 7.30 alle ore 18.»
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