Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali -Uff. IV
nota ministeriale prot. n.8270
Roma, 16 giugno 2009
Oggetto : Congedi biennali retribuiti.
Si ritiene opportuno fornire un quadro cronologico e riassuntivo della normativa concernente i congedi biennali retribuiti alla luce delle recenti sentenze emesse dalla Corte Costituzionale, considerato che sono pervenuti numerosi quesiti da parte degli uffici scolastici periferici, relativi a tale materia.
Preliminarmente si precisa che la legge n. 104/92, come è noto, ha dettato norme in materia di assistenza, di integrazione sociale e di diritti delle persone handicappate, prevedendo, tra l'altro, l'attribuzione di particolari benefici ai lavoratori dipendenti interessati.
L'art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 secondo i dettami dell'art. 15, legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedeva originariamente il diritto a fruire del congedo alla “…lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o , dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità….”.
Successivamente la Corte Costituzionale con la sentenza dell'8 giugno 2005, n. 233, ha stabilito che tale diritto spetta anche ai fratelli e sorelle conviventi nell'ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assistere il soggetto con handicap in situazione di gravità.
Passo intermedio è stata la pronuncia del 18 aprile 2007 n. 158 con cui la Corte Costituzionale ha esteso al coniuge convivente con il disabile il diritto ad usufruire di tale congedo retribuito.
Infine, con la sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, è stata ulteriormente allargata la possibilità di fruire del congedo biennale retribuito anche ai figli conviventi che assistano il genitore con handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.
Il diritto a fruire di un congedo straordinario dal lavoro è esercitabile per un periodo massimo di due anni in modo frazionato o continuativo, è interamente retribuito e tale periodo può essere goduto una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa del familiare che assista il malato.
Durante il periodo di congedo retribuito non è possibile usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92 cioè dei permessi lavorativi di tre giorni mensili.
Va sottolineato che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine servizio mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.
Appare invece evidente che, al cessare per qualsiasi causa, della fattispecie legittimante la fruizione del beneficio, il dipendente sarà tenuto ad interrompere il congedo ed a rientrare in servizio.
Si richiama l'attenzione delle SS.VV. sul disposto dell'art. 16, comma 1, punto h, del Decreto L.vo 165 del 30.3.2001 il quale stabilisce che ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali spetta lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione delle risorse umane assegnate nei propri uffici di titolarità da cui scaturisce le competenza, da parte di codesti uffici, nell'emanazione di questa tipologia di provvedimenti per il proprio personale.
Per quanto attiene il personale in servizio presso l'Amministrazione Centrale appare opportuno precisare che la competenza ad emettere tale tipologia di provvedimenti è dell'Ufficio IV della Direzione Generale scrivente al quale vanno inviate, tramite l'ufficio di appartenenza del dipendente, le domande intese alla fruizione di tale congedo .
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si invitano, pertanto, codesti uffici a prestare particolare attenzione nell'emanazione di tali provvedimenti, richiesti dal personale, in relazione al corretto utilizzo della fruizione dei congedi retribuiti.
Infatti, mentre non possono sussistere dubbi sulla legittimazione dei genitori e dei coniugi, per quanto attiene ai figli è necessario accertarsi che non esistano altri fratelli del richiedente che coabitano con i genitori e, nell'ipotesi che esistano, che non abbiano richiesto al proprio datore di lavoro lo stesso beneficio e ne abbiano usufruito, regola questa che, come noto, vale anche per poter usufruire dei 3giorni mensili o delle due ore quotidiane.
Il DIRETTORE GENERALE
F.to Silvio Criscuoli